Detrazione IVA entro due anni: il decreto Omnibus riapre i tempi per registrare le fatture

Il decreto correttivo Omnibus della riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, interviene su un tema molto operativo: il termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA e per registrare le fatture di acquisto.

La modifica, secondo le informazioni disponibili sul testo approvato, riguarda gli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 e riporta a due anni il termine entro cui il soggetto passivo può esercitare la detrazione dell’IVA sugli acquisti e procedere all’annotazione delle fatture e delle bollette doganali.

Si tratta di un ritorno a una disciplina più ampia rispetto a quella introdotta dal Dl 50/2017, che aveva ridotto i tempi e creato molte difficoltà operative, soprattutto nelle imprese con cicli passivi complessi, fatture ricevute tardivamente, controlli multilivello e volumi elevati di documenti.

La novità è favorevole, ma non risolve tutto. Restano aperti almeno due nodi: le fatture ricevute a cavallo d’anno e il ricorso alla dichiarazione integrativa quando la detrazione non è stata esercitata tempestivamente.

Risposta breve

Con il decreto correttivo Omnibus, il termine per esercitare la detrazione IVA e registrare le fatture di acquisto torna a due anni.

La modifica rafforza i principi di neutralità, proporzionalità ed effettività dell’IVA, evitando che ritardi formali nella registrazione possano trasformarsi nella perdita definitiva del diritto alla detrazione.

Le imprese, però, devono continuare a presidiare con attenzione il ciclo passivo: più tempo non significa meno controllo.

La disciplina attuale dell’articolo 19 del Dpr 633/1972

L’articolo 19 del Dpr 633/1972 stabilisce il principio generale della detrazione IVA.

Per determinare l’imposta dovuta o l’eccedenza detraibile, il soggetto passivo può portare in detrazione l’IVA assolta o dovuta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. Tuttavia, per esercitarlo concretamente, occorre anche disporre della fattura o del documento doganale e procedere alla relativa annotazione.

Dopo le modifiche introdotte dal Dl 50/2017, il termine per esercitare la detrazione era stato fortemente compresso: il diritto doveva essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui era sorto.

Questa impostazione ha generato difficoltà pratiche, soprattutto nei casi in cui la fattura fosse ricevuta tardivamente o il documento fosse disponibile solo dopo la chiusura delle liquidazioni periodiche.

La registrazione delle fatture secondo l’articolo 25

Il diritto alla detrazione è strettamente collegato alla registrazione delle fatture di acquisto.

L’articolo 25 del Dpr 633/1972 prevede che il contribuente annoti in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

La registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione e, secondo la disciplina attualmente vigente, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura.

Il decreto Omnibus interviene proprio su questo coordinamento tra articolo 19 e articolo 25, riallineando il termine di esercizio della detrazione e quello di annotazione.

Il ritorno al termine biennale

Il ripristino del termine di due anni rappresenta un cambio di passo importante.

La modifica consente al soggetto passivo di esercitare la detrazione entro un periodo più ampio, riducendo il rischio che errori amministrativi, ritardi documentali o disallineamenti nei flussi passivi comportino la perdita definitiva dell’IVA detraibile.

Per le imprese strutturate, il beneficio è evidente. Si pensi a gruppi societari, aziende con molte sedi operative, operatori con fornitori esteri, imprese che gestiscono contratti complessi o realtà nelle quali la verifica delle fatture richiede passaggi autorizzativi interni.

Il termine annuale aveva trasformato molte criticità operative in rischi fiscali. Il termine biennale consente una gestione più coerente con la realtà aziendale.

Perché la modifica tutela la neutralità dell’IVA

La neutralità è uno dei principi fondamentali del sistema IVA.

L’imposta deve gravare sul consumatore finale, non sull’impresa che effettua operazioni soggette a IVA e utilizza beni o servizi nell’ambito della propria attività economica.

Quando il diritto alla detrazione viene negato per ragioni puramente formali, pur in presenza dei requisiti sostanziali, il meccanismo della neutralità si altera. L’IVA resta a carico del soggetto passivo, trasformandosi in un costo non coerente con la natura dell’imposta.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha più volte affermato che la detrazione deve essere riconosciuta quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se alcuni adempimenti formali sono stati violati, salvo che tali violazioni impediscano di provare la sussistenza del diritto o siano collegate a frodi o abusi.

Il richiamo alla giurisprudenza europea

Il tema è stato affrontato di recente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 12 marzo 2026, causa C-521/24, Aptiv Services Hungary.

La Corte ha chiarito che i principi di neutralità fiscale, proporzionalità ed effettività ostano a una normativa nazionale che neghi la detrazione dell’IVA quando il soggetto passivo, in buona fede ed entro il termine di prescrizione, esercita il diritto nel periodo in cui ha effettivamente ricevuto le fatture necessarie.

Il principio è chiaro: se il contribuente non poteva esercitare prima la detrazione perché non aveva ancora ricevuto la documentazione necessaria, una disciplina che impedisce in modo definitivo il recupero dell’IVA può rendere l’esercizio del diritto impossibile o eccessivamente difficile.

Questa impostazione si inserisce in un orientamento già emerso in precedenti decisioni, come la sentenza Zabrus Siret del 26 aprile 2018, causa C-81/17, e la sentenza del 18 marzo 2021, causa C-895/19, in materia di esercizio del diritto alla detrazione.

Più tempo non significa meno presidio amministrativo

Il ritorno al termine biennale non deve essere letto come un invito ad allentare i controlli.

La maggiore flessibilità tutela l’impresa da decadenze eccessivamente rigide, ma non elimina la necessità di un ciclo passivo ordinato.

Le fatture devono essere ricevute, verificate, approvate, contabilizzate e registrate secondo procedure chiare. Occorre controllare la corretta intestazione, la natura dell’operazione, l’inerenza, la detraibilità oggettiva e soggettiva, l’eventuale presenza di pro-rata, reverse charge, split payment, operazioni esenti o limitazioni specifiche.

Un termine più ampio consente di correggere disallineamenti, ma non sostituisce una buona organizzazione contabile.

Il nodo delle fatture a cavallo d’anno

Il primo problema non risolto riguarda le fatture a cavallo d’anno.

L’articolo 1 del Dpr 100/1998 consente, in via generale, di esercitare la detrazione dell’IVA nella liquidazione relativa al mese di effettuazione dell’operazione se la fattura è ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo.

Questa regola, però, non opera nello stesso modo per le fatture relative a operazioni dell’anno precedente ricevute nell’anno successivo.

La conseguenza è una dicotomia ancora poco razionale: le fatture infrannuali possono beneficiare della retroimputazione entro il giorno 15, mentre le fatture di dicembre ricevute a gennaio restano escluse da questa semplificazione.

La legge delega fiscale aveva aperto alla possibilità di superare questa rigidità, consentendo la detrazione dell’IVA sulle operazioni effettuate nell’anno precedente se la fattura è ricevuta entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Il decreto Omnibus, però, non sembra intervenire su questo punto.

Perché il tema del 15 gennaio è rilevante

Il problema delle fatture di fine anno non è teorico.

Molte imprese ricevono nei primi giorni di gennaio fatture relative a consegne, prestazioni o servizi completati a dicembre. In assenza di una regola pienamente allineata alle liquidazioni infrannuali, la gestione della detrazione diventa più complessa.

L’effetto è un aggravio amministrativo proprio nel momento più delicato dell’anno, quando si chiudono contabilità, bilanci, dichiarazioni e riconciliazioni.

Una disciplina più coerente avrebbe consentito di trattare le fatture ricevute entro il 15 gennaio in modo analogo alle fatture infrannuali ricevute entro il giorno 15 del mese successivo.

Il mancato intervento lascia quindi aperta una criticità che gli operatori speravano fosse finalmente superata.

Il secondo nodo: la dichiarazione integrativa

L’altro punto aperto riguarda la dichiarazione integrativa.

Quando la detrazione IVA non è stata esercitata nei termini, ci si chiede se il contribuente possa recuperarla presentando una dichiarazione integrativa a favore.

La questione non è sempre lineare.

In linea generale, l’integrativa può correggere errori o omissioni commessi nella dichiarazione originaria. Tuttavia, quando il mancato esercizio della detrazione dipende da una scelta, da una mancata registrazione o da un comportamento non tempestivo, occorre valutare con attenzione se si tratti davvero di un errore emendabile.

La giurisprudenza europea tutela il diritto alla detrazione quando i requisiti sostanziali sono presenti e il contribuente agisce in buona fede, ma la disciplina interna continua a richiedere un coordinamento chiaro tra registrazione, dichiarazione annuale e integrativa.

Il decreto Omnibus amplia il termine ordinario, ma non sembra sciogliere definitivamente il tema del recupero tramite dichiarazione integrativa.

Impatto sui software e sulle procedure contabili

Il ritorno al termine biennale avrà effetti anche sui software gestionali e sulle procedure contabili.

I sistemi dovranno essere aggiornati per gestire correttamente il nuovo arco temporale di detrazione, evitando blocchi automatici costruiti sulla precedente scadenza annuale.

Le imprese dovranno verificare le regole interne di contabilizzazione delle fatture passive, i controlli sulle date di ricezione, le causali IVA e i report di quadratura tra registri, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.

Un aspetto particolarmente importante riguarda la tracciabilità della data di ricezione della fattura elettronica. Nel sistema SdI, la data di ricezione è un dato essenziale per individuare il periodo in cui il documento entra nella disponibilità del contribuente.

Cosa cambia per le imprese con molti documenti passivi

Per le imprese con un numero elevato di fatture passive, la modifica riduce il rischio di perdere detrazioni per ritardi amministrativi.

Questo non significa che sia opportuno attendere due anni per registrare le fatture. Al contrario, più il termine è ampio, più serve una procedura che distingua i casi fisiologici dai documenti anomali.

Le fatture ordinarie dovrebbero continuare a essere registrate nel ciclo ordinario. Il termine biennale dovrebbe servire come presidio di tutela per le fatture ricevute tardi, contestate, bloccate da verifiche interne, oggetto di riconciliazione o emerse da controlli successivi.

La gestione corretta consiste nel mantenere tempi rapidi e usare il termine più lungo come rete di sicurezza, non come nuova prassi ordinaria.

In sintesi

Il decreto Omnibus riporta a due anni il termine per esercitare la detrazione IVA e registrare le fatture di acquisto.

La modifica supera la rigidità introdotta dal Dl 50/2017 e si muove in linea con i principi europei di neutralità, proporzionalità ed effettività dell’imposta.

Il cambiamento è positivo per imprese e professionisti, perché riduce il rischio di decadenze legate a ritardi formali o documentali.

Restano però irrisolti due temi importanti: il trattamento delle fatture ricevute a cavallo d’anno e la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa per recuperare detrazioni non esercitate tempestivamente.

Prima di chiudere IVA e bilancio, conviene controllare il ciclo passivo

Prima di chiudere le liquidazioni IVA, la dichiarazione annuale o il bilancio, sentiamoci.

È il momento giusto per verificare fatture ricevute e non registrate, documenti a cavallo d’anno, detraibilità IVA, procedure interne e impostazioni del gestionale.

Il nuovo termine biennale aiuta, ma non sostituisce un controllo ordinato. Se il ciclo passivo è presidiato bene, la detrazione IVA resta un diritto. Se è gestito male, può diventare una contestazione.

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Tiziano Beneggi

Agosto 23, 2026

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