Quando si effettuano lavori di ristrutturazione edilizia e si intende usufruire delle relative detrazioni fiscali, è fondamentale gestire correttamente l’intestazione delle fatture, soprattutto se i coniugi hanno differenti capacità fiscali. La normativa vigente prevede che le spese sostenute per interventi di ristrutturazione siano detraibili nella misura del 50% in dieci anni, ma è essenziale che le fatture siano intestate al soggetto che ha sostenuto la spesa e che può usufruire della detrazione.
Nel caso di un intervento di ristrutturazione su un immobile di proprietà al 50% del marito e al 50% della moglie, con le fatture intestate e pagate dalla moglie, è possibile procedere all’annotazione delle fatture per consentire al marito di ottenere la detrazione fiscale, se la moglie non ha capienza fiscale sufficiente.
Integrazione
Se le spese sono state sostenute nel 2023, è possibile effettuare l’annotazione delle fatture entro il 15 ottobre 2024, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2023. Le fatture devono essere integrate con il nominativo del marito, indicando che la spesa è stata sostenuta al 100% da lui. Questo permette al marito di usufruire della detrazione fiscale, nonostante le fatture siano intestate alla moglie.
La guida al bonus ristrutturazione 50%, allegata alla circolare 12/E del 2024, specifica che il beneficio può spettare anche a chi non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, a condizione che abbia sostenuto le spese. Questa regola vale indipendentemente dal fatto che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato.
Le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, poiché non è possibile modificare la ripartizione della spesa sostenuta nei periodi d’imposta successivi.
Riferimenti
Le normative di riferimento includono la circolare 12/E del 2024, che chiarisce che le spese possono essere detratte anche se non intestate a chi le ha effettivamente sostenute, purché i documenti di spesa siano opportunamente integrati. Altre circolari rilevanti sono la circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e la circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1.