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Dichiarazione Iva 2021, relativa all’anno 2020

 

A seguito dell’introduzione dal 2017 dell’invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, la dichiarazione IVA annuale va presentata, dal 01.02.2021 ed entro il 30.04.2021.

 

Si ricorda inoltre che, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione 2020 per importi superiori a 5.000,00 € può essere effettuato non prima di 10 giorni dalla presentazione del modello IVA, previa apposizione del visto di conformità e presentazione con modalità Entratel / Fisconline.

 

Per permettere le opportune valutazioni delle posizioni di clienti con ingente credito iva, si richiede di far pervenire allo Studio tutta la documentazione qui richiesta entro il 05/03/2021:

  • progressivi IVA acquisti e vendite definitivi, da non modificare dopo la consegna allo Studio (controllare la presenza degli importi degli acquisti e importazioni per i quali la detrazione IVA è esclusa o ridotta – IVA indetraibile 40%-50%-80% ecc.);
  • liquidazioni mensili o trimestrali e liquidazione annuale;
  • estremi dei versamenti infrannuali: importo versato e data di versamento, nonché la relativa copia dei modelli F24 (qualora lo Studio non sia in possesso del cassetto fiscale);
  • copia di tutte le Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA inviate, F24 (qualora lo Studio non sia in possesso del cassetto fiscale) segnalando se devono essere comunicati /integrati / corretti dei dati omessi / incompleti / errati;
  • specifica delle “operazioni con applicazione del “reverse charge”, in particolare dettagliare gli importi:
  1. delle cessioni e acquisti rottami, pallets e altri materiali di recupero;
  2. cessioni di oro e argento puro;
  3. subappalto nel settore edile;
  4. cessione ed acquisti di fabbricati imponibili a seguito di opzione;
  5. prestazioni di servizi effettuate e ricevute nel settore edile e settori connessi (pulizie, manutenzione impianti ecc.);
  6. cessioni ed acquisti di beni e servizi nel settore energetico;
  7. cessioni ed acquisti di cellulari e di prodotti elettronici, per esempio tablet pc, laptop, solo per le operazioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio;
    • operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e verso società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri, verso Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni ed Unioni di Comuni (split payment);
    • operazioni di cessione ed acquisto nei confronti dei terremotati;
    • compensazioni IVA effettuate: F24 (qualora lo Studio non sia in possesso del cassetto fiscale) e schede contabili “Erario c/iva” ed “Erario c/Iva in compensazione”;
    • eventuali richieste IVA a rimborso infrannuale (copia Modelli TR se non trasmessi dallo Studio);
    • specifica delle operazioni effettuate con l’estero (dettaglio acquisti/vendite di merci e prestazioni di servizi UE ed EXTRA UE, in particolare operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies) + copia dei modelli INTRA se non trasmessi dallo Studio (è sufficiente il solo frontespizio);
    • specifica delle operazioni di estrazione di beni dai depositi Iva di cui all’ art.50 bis dl 331/93 diverse da quelle per le quali l’Iva è assolta dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all’estrazione;
    • specifica delle operazioni effettuate con San Marino (per gli acquisti specificare con o senza IVA);
    • ammontare del plafond utilizzato mensilmente nel corso dell’anno (all’interno o in dogana);
    • specifica delle operazioni con imposta ad esigibilità differita (IVA per cassa) ex art.32-bis DL 83/2012 nonché art.6 quinto comma DPR 633/1972;
    • specifica delle operazioni con soggetti minimi art.27 DL 98/11 e forfettari ex Legge 190/2014;
    • esposizione dei versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali;
    • specifica degli imponibili relativi ad acquisti (anche con Iva indetraibile) di beni ammortizzabili materiali o immateriali anche se inferiori a € 516,46 e riscatti dei leasing;
    • specifica degli imponibili relativi a beni non ammortizzabili (es. terreni), canoni relativi a beni strumentali (leasing/ noleggio/locazione);
    • specifica degli imponibili relativi ad acquisti di beni destinati alla rivendita alla produzione di beni e servizi (merci, materiale consumo, costi lavorazioni di terzi, ecc.);
    • specifica delle vendite di cespiti;
    • specifica delle operazioni attive effettuate nei confronti di consumatori privati e/o enti associazioni che possiedono solo il codice fiscale (Totale Imponibile e IVA);
    • situazione contabile al 31/12/2020.

NOVITA’

  • specifica delle operazioni esenti di cui all’art.124 DL 34/2020 (vendita ed acquisti di prodotti collegati all’emergenza COVID-19, es. dispositivi di protezione quali mascherine, gel disinfettante, ecc);
  • i soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti Iva emanati a seguito dell’emergenza COVID -19 sono pregati di indicare gli importi non versati alle scadenze previste (incluso il saldo Iva anno 2019), precisando l’eventuale successivo pagamento, sia esso totale o parziale e/o in forma rateizzata, indicando altresì gli eventuali pagamenti ancora sospesi, precisando la disposizione normativa di sospensione applicata;
  • indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2020 relativi agli omessi versamenti iva relativi al 2019 e 2018;  
  • è stata soppressa l’indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute, quindi non è più necessario inviare allo Studio copia delle stesse.

 

COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA (LIPE IV TRIMESTRE 2020)

Ricordiamo che è possibile comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA di ottobre/novembre /dicembre 2020 (per i soggetti mensili) o del quarto trimestre 2020 (per i soggetti trimestrali) inserendoli nella dichiarazione annuale, purché quest’ultima venga trasmessa telematicamente entro il 01/03/2021.

 

RIMBORSO DEL CREDITO IVA E VISTO DI CONFORMITÀ

Con la presentazione del modello IVA2021, potrà essere richiesto anche il rimborso del credito IVA, che fino ad Euro.30.000,00 è erogato senza prestazione di alcuna garanzia e non richiede l’apposizione del visto di conformità.

 

I clienti interessati al rilascio del visto di conformità (per richieste di rimborso del credito Iva oltre Euro 30.000 e/o di compensazione del credito Iva oltre Euro 5.000) sono pregati di inviare allo Studio, al fine di istruire la relativa pratica, un campione di n.10 fatture emesse e di n.10 fatture di acquisto, selezionate tra quelle di importo maggiore. Occorre inoltre allegare le schede contabili dei conti di imputazione relativi al campione di fatture prescelto (acquisti materie, vendite merci, ecc.) ed estratto dei relativi registri iva. 

 

Come per lo scorso modello dichiarativo, per i contribuenti soggetti alla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa) che nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8, spettano ai fini Iva una serie di benefici tra cui:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Quest’anno, per effetto delle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile 2020, con cui l’Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2019 cui sono collegati i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, i benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

AGGIORNAMENTO CESPITI

Vi chiediamo copia delle fatture di acquisto e/o vendita di:

  • beni ammortizzabili 2020 e le relative schede contabili di imputazione,
  • beni immateriali / oneri pluriennali 2020 e relative schede contabili di imputazione,
  • cessione e rottamazione cespiti ed eventuale documentazione attestante la denuncia per furto / perdita di cespiti nonché atti notori per dismissione cespiti.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

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