Il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 – c.d. Decreto Aiuti ter – ha introdotto il riconoscimento di un’ulteriore indennità una tantum di importo pari a 150 euro in favore dei lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, aventi una retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, non eccedente i 1.538 euro.
L’indennità verrà corrisposta dal datore di lavoro nella busta paga di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di una delle prestazioni previste dall’articolo 19, commi 1 e 16, del decreto in esame, ossia indennità una tantum per i pensionati e per i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’indennità verrà riconosciuta anche al lavoratore interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (gravidanza, malattia, disoccupazione).
Nel mese di novembre 2022, il credito maturato conseguentemente all’erogazione dell’indennità una tantum venga compensato mediante la denuncia contributiva sulla base di apposite indicazioni che l’Istituto dovrà fornire.
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