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Dispositivi DPI, corrispettivo in esenzione IVA

 

Mascherine e altri beni necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19 diventano esenti Iva dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, e dal 1° gennaio 2021 avranno l’Iva al 5 per cento.

 

Il decreto rilancio prevede uno sgravio Iva su una ampia serie di beni impiegati nell’emergenza sanitaria, dalle mascherine ai disinfettanti, dall’abbigliamento protettivo ai ventilatori polmonari, per i quali viene abbassata l’aliquota a regime, dal 22% al 5%, e per il 2020 viene addirittura prevista l’esenzione totale da Iva.

 

Le mascherine chirurgiche (e solo quelle) per tutto il 2020 costeranno 50 centesimi e non più 61; gli altri prodotti restano a prezzo libero, ma fino a dicembre non saranno gravati di Iva e dal 2021 avranno l’Iva al 5 per cento. La cessione dei beni in questione è esente «con diritto alla detrazione dell’imposta». Farmacie e altri negozi che vendono questi beni non solo potranno detrarre l’Iva pagata sui beni già acquistati, ma non dovranno nemmeno applicare il meccanismo del pro-rata, che forfetizza l’Iva indetraibile a monte in proporzione al fatturato esente.

 

Tra le mascherine, l’Iva resta al 22% per quelle ad uso della collettività senza marcatura CE, mentre devono ritenersi esenti le mascherine chirurgiche e le FFp2/FFp3, anche se prive di marchio CE ma autorizzate in deroga dall’Iss (le prime) e dall’Inail (le seconde).

 

L’esenzione non influisce sulla ventilazione dei corrispettivi applicata dalle farmacie che registrano gli incassi senza distinzione di aliquota Iva, e poi versano l’Iva in proporzione all’aliquota media sugli acquisti.

 

Quanto all’indicazione dell’IVA in fattura, assosoftware suggerisce di utilizzare il codice natura N4 ed indicare nel riferimento normativo la dicitura «fattura emessa ai sensi dell’articolo 124, comma 2 del D.L. 34 del 2020». In particolare, quanto alle mascherine sono esenti da imposta solamente quelle chirurgiche e quelle Ffp2 ed Ffp3, e non anche quelle generiche, secondo quanto precisato anche dall’agenzia delle Dogane con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020. L’elenco dei beni indicati all’articolo 124 del decreto rilancio è inoltre da considerarsi tassativo, ricomprendendo tra gli altri ventilatori polmonari, caschi e maschere, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, visiere, camici e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti e tamponi.

 

Attenzione al documento fiscale per il cliente, perché alcuni beni esenti sono detraibili, altri no: sono dispositivi medici detraibili, ad esempio, termometri, provette e mascherine chirurgiche da 50 centesimi; non sono invece (ancora) detraibili le mascherine FFP2 e FFP3 che sono Dpi. Per tutti i beni lo scontrino dovrà indicare il titolo di esenzione (ad esempio «esente Iva Dl 34/2020»), ma una descrizione generica «beni Covid-19» impedirebbe la detrazione per i beni ammessi: deve quindi essere indicata, anche con sigle, la natura (dispositivo medico) o in alternativa la codifica AD e bisognerà trasmettere alla precompilata solo i dispositivi detraibili.

 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

 

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