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Divieto di licenziamento, estensione fino al 17 agosto

 

Il Decreto Rilancio estende il divieto dei licenziamenti individuali per motivi tecnico-organizzativi e collettivi fino al 17 agosto 2020.

 

I licenziamenti individuali (anche plurimi) temporaneamente preclusi sono quelli:

  1. intimati da qualsiasi datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti in forza e indipendentemente dalla data di assunzione del dipendente;
  2. fondati su un giustificato motivo oggettivo, cioè connessi a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ancorché diverse dalla situazione di crisi collegata all’epidemia da Covid-19.

 

Restano, invece, intimabili i licenziamenti per comportamenti imputabili al lavoratore (giusta causa e giustificato motivo soggettivo).

 

Per le aziende con più di 15 dipendenti, per le quali vige l’obbligo di attivare le procedure di conciliazione dinanzi alla ITL ex art. 7 L.n. 604/1966 in caso di intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non sarà possibile attivare nuove procedure. Con riferimento, invece, alle procedure conciliative in corso, il “Decreto Rilancio” ne ha previsto espressamente la sospensione.

 

Per il personale dirigenziale, considerata l’impossibilità di ricondurre la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ne discende che il licenziamento fondato comunque su ragioni nella sostanza “tecnico-organizzativo e produttive” di tali lavoratori sia possibile, purché chiaramente avvenga nel rispetto delle norme di legge di cui agli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile in termini di “giustificatezza”.

 

 

Si ritiene altresì che debbano essere escluse dal divieto di licenziamenti individuali le seguenti categorie di lavoratori e/o fattispecie di licenziamento:

  1. licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia
  2. lavoratori in prova
  3. lavoratori domestici
  4. apprendisti
  5. licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile (67 anni
  6. lavoratori a termine.

 

Dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020 è precluso anche l’avvio delle procedure collettive di riduzione del personale di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e durante lo stesso periodo sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo 23 febbraio 2020. Le procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 23 febbraio possono quindi avere regolarmente corso e conclusione con l’intimazione degli eventuali relativi recessi, mentre quelle avviate dopo, a prescindere dal fatto che la ragione sottesa alla riduzione sia ricollegabile alla emergenza sanitaria in corso oppure no, restano sospese fino alla data del 17 agosto 2020 e potranno quindi riprendere solo a partire dal 18 agosto 2020. È stata prevista l’esclusione dall’applicazione del divieto dei licenziamenti collettivi nel caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, in forza di legge, CCNL o clausola contrattuale.

 

Tra le novità previste dal c.d. “Decreto Rilancio” vi è, infine, la previsione della possibilità per il datore di lavoro, che abbia proceduto al recesso per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, di revocare il licenziamento individuale. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, può, in deroga all’art. 18, comma 10, St. Lav., revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale per covid-19 a partire dalla data di efficacia del licenziamento, con la conseguenza di ripristinare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni.

 

Il lavoratore licenziato durante il periodo di vigenza della “moratoria” sui recessi economici introdotta dal decreto Cura Italia e prolungata dal decreto Rilancio ha diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito  contro la disoccupazione involontaria (Naspi), con riserva di restituzione, a prescindere da ogni discussione in merito alla validità ed efficacia del recesso.

 

Il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico, soggetti a una disciplina speciale, e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dato che esulano dal campo della subordinazione.

 

 


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