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DL rilancio, agevolazioni al congedo parentale

 

Congedo specifico: prevista l’estensione da 15 a 30 giorni della durata del congedo fruibile dai genitori lavoratori dipendenti in presenza di un figlio di età fino a 12 anni (indipendentemente dal requisito anagrafico per i figli portatori di handicap grave iscritti a scuole o incentri diurni a carattere assistenziale).

 

Il congedo nella nuova versione in vigore dal 19.5.2020 è fruibile fino al 31 luglio 2020, essendo quindi venuto meno il collegamento con la sospensione delle attività scolastiche (che ordinariamente terminano prima del 31 luglio).

 

L’estensione della durata e del periodo di fruizione si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, nonché a quelli iscritti nelle speciali gestioni autonome dell’Inps (artigiani e commercianti), destinatari anch’essi del congedo speciale secondo le rispettive regole (per figli da 3 a 12 anni per gli iscritti alla gestione separata e per figli da 1 a 12 anni per gli iscritti alle gestioni autonome dell’Inps).

 

Rimangono invariate le condizioni a cui è subordinata la fruizione del congedo e cioè che l’altro genitore non stia fruendo di altra misura di sostegno al reddito in occasione della sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, non sia disoccupato e che sia un lavoratore, nonché quella dell’alternatività rispetto alla richiesta del voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting (condizioni da autocertificare al momento della presentazione della domanda).

 

Il DL Rilancio interviene altresì sul congedo non indennizzato fruibile in coincidenza del periodo di sospensione dei servizi scolastici, modificando il requisito anagrafico del figlio minore, che nella nuova versione deve avere meno di 16 anni. A seguito della modifica normativa tale congedo non retribuito e non indennizzato è fruibile anche dai genitori lavoratori di figli con meno di 12 anni di età. La fruizione del congedo non indennizzato, durante il quale vige il divieto di licenziamento, deve avvenire in corrispondenza del periodo di sospensione dei servizi scolastici. Rimangono invariate le condizioni a cui è subordinata la fruizione del congedo e cioè che l’altro genitore del nucleo non stia fruendo di altra misura di sostegno al reddito in occasione della sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, non sia disoccupato e che sia un lavoratore.

 

dipendenti che abbiano presentato domanda di congedo parentale ordinario prima del 29.3.2020, per periodi inclusi nell’intervallo 5.3.2020 – 31.07.2020, non devono ripresentare la domanda per congedo Covid-19, in quanto sarà l’Istituto ad effettuare in automatico la conversione (da congedo parentale a congedo Covid).

 

A tale fine l’Istituto ha predisposto un’autocertificazione funzionale ad integrare i dati e le informazioni necessarie per definire queste pratiche, cioè l’autodichiarazione delle condizioni a cui è subordinato il diritto al congedo parentale specifico ex art. 23 del DL n. 18/2020.

 

Dal 29.3.2020 invece per usufruire del congedo Covid, è necessario presentare l’apposita domanda (in quanto non sembrerebbe operare l’automatica conversione da parte dell’Istituto).

 

Regole diverse vigono invece per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata, con riguardo ai quali l’Inps precisa che le domande presentate prima del 17 marzo, non sono trasformabili in congedo Covid-19 e rimangono acquisite come congedo parentale ordinario.

 

Gli iscritti alla gestione separata Inps possono accedere all’indennità di maternità, paternità e del congedo parentale con un solo mese di contribuzione ad aliquota piena accreditato nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile. Le nuove regole si applicano con effetto dal 5 settembre 2019. Di conseguenza, per i congedi parentali fruiti, anche solo parzialmente, dopo tale data, è sufficiente un solo mese di contribuzione nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, mentre per quelli precedenti sono necessari 3 mesi di contributi.

 

 


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