Documentazione per il credito d’imposta su beni strumentali nuovi: guida 2024

 

Per il credito d’imposta sui beni strumentali nuovi, le aliquote agevolative per il 2024 rimangono invariate rispetto al 2023.

Questo credito d’imposta riguarda i beni materiali 4.0 elencati nell’allegato A della Legge 232/2016, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025, estendibili al 30 giugno 2026 se il relativo ordine è accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2025 con un acconto pagato di almeno il 20% del costo di acquisizione. Le aliquote sono le seguenti:

– 20% del costo per investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
– 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
– 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili di 20 milioni di euro per annualità.

 

Il massimale di spesa è riferito alla singola annualità e non all’intero triennio, portando il massimale complessivo per gli investimenti in beni materiali 4.0 dal 2023 al 2025 a 60 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo “6936”. Inoltre, il credito d’imposta è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con la necessità di avere un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido.

 

Per quanto riguarda la documentazione idonea per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che sia le fatture di acconto che di saldo devono contenere un’espressa dicitura che faccia riferimento all’articolo 1, commi da 184 a 197 della Legge n. 160/2019. Questa dicitura è necessaria per dimostrare il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In caso di mancanza di questa dicitura, il beneficio può essere revocato, anche se esiste la possibilità di regolarizzare la situazione prima dell’avvio di eventuali attività di controllo da parte dell’agenzia. Per le fatture in formato cartaceo, la dicitura può essere aggiunta manualmente, mentre per le fatture elettroniche, si può stampare il documento di spesa con l’aggiunta della dicitura o effettuare un’integrazione elettronica da conservare insieme all’originale.

 

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