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Dogane, dichiarazioni semplificate per le merci di modesto valore

 

Dichiarazioni semplificate senza indicazione della voce doganale per le merci in importazione ed aventi valore inferiore a 22 euro anche con lo scopo di favorire l’e-commerce.

 

Almeno fino all’entrata in vigore del nuovo regime Iva previsto per il 1° luglio 2021, l’Agenzia Dogane liberalizza un sistema fino a oggi appannaggio solo dei corrieri aerei e ora, finalmente, aperto a tutto il mercato della filiera logistica connessa alle transazioni effettuate tramite piattaforme web. In questo modo, le merci di valore modesto e ancora coperte dalla franchigia dell’Iva, possono essere dichiarate in forma massiva, con l’indicazione del codice Taric convenzionale 99909909, previa autorizzazione dell’autorità doganale.

 

La questione è da tempo discussa perché, almeno dal 2015, taluni corrieri internazionali consorziati in forma associativa possono procedere, anche in virtù della loro affidabilità, con dichiarazioni di import semplificate, senza dichiarare la qualità dei beni movimentati, purché il relativo valore (che è il vero tema sensibile dell’intera questione) fosse al di sotto della franchigia di legge per evitare l’applicazione dell’Iva, oltre che del dazio.

 

L’impennata delle vendite per il tramite di marketplace, piattaforme, portali o altri mezzi analoghi, tuttavia, ha fatto sì che, in pochissimo tempo, numerosi altri operatori avessero opportunità di business rilevanti nelle spedizioni di merci da un consolidatore extra Ue fino al consumatore finale. In un mercato dai margini infinitesimali, dichiarare o meno la voce doganale di un bene fa la differenza.

 

Dunque, per venire incontro alle ormai mutate richieste del mercato, le Dogane intervengono ora istituendo una nuova autorizzazione annuale, dedicata ai «i soggetti che effettuano operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali, relative a spedizioni di modico valore (sotto la soglia di 22 euro) originate da transazioni commerciali derivanti da vendite a distanza».

 

L’autorizzazione, però, è limitata ai soli operatori che rispettano una serie di condizioni: (i) numero minimo di 50mila operazioni mensili di import; (ii) possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso «luogo approvato» e per «destinatario transito»; (iii) possesso dello status AEO; (iv) garanzia di tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo; (v) garanzia di possibilità per l’Ufficio di accedere agli spazi di controllo eseguendolo in completezza; (vi) possesso di scanner x-ray con tecnologia CT (tomografia computerizzata).

 

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