Confermato il doppio regime Iva per i servizi sostitutivi di mensa. Questo è quanto emerge dalla risoluzione 75/20 dell’agenzia delle Entrate.
In particolare, l’amministrazione finanziaria chiarisce definitamente il corretto trattamento Iva nei rapporti che si susseguono dall’emissione del buono fino al suo utilizzo presso i pubblici esercizi (ristoranti, mense o supermercati). I buoni pasto sono documenti di legittimazione che danno diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al loro valore facciale del buono.
Ora, l’intervento di prassi trae spunto da una consulenza giuridica presentata da una associazione di categoria e si è reso necessario in virtù di alcuni dubbi interpretativi in merito all’aliquota (4 o 10%) da applicare nei vari passaggi. L’Agenzia ha osservato che il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l’erogazione dei buoni pasto, comporta l’instaurazione di due rapporti contrattuali: uno tra datore di lavoro e emittente di buoni pasto; l’altro, tra esercizio convenzionato ed emettitore. Quanto al primo, in linea con precedenti interventi di prassi, si configura un contratto di appalto e trova applicazione l’aliquota del 4% riservata per l’appunto alle somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali.
Tale regime deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse siano rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi a oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempre chè siano commissionate da datori di lavoro. L’Agenzia poi osserva che la base imponibile da assoggettare a Iva con l’aliquota ridotta del 4% è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, a prescindere che questo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono pasto. Diversamente, nel secondo rapporto, tra la società emittente e l’esercizio convenzionato che accetta i buoni pasto (mensa aziendale ed interaziendale, pubblici esercizi), intercorre un contratto di somministrazione di alimenti e bevande resa nei pubblici esercizi e commissionata da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.
Ne consegue che l’aliquota applicabile sarà del 10 per cento. Quanto alla base imponibile, l’Ufficio ha osservato che, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato” sul valore nominale dei buoni pasto. Pertanto, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, mediante l’applicazione delle percentuali di scorporo dell’Iva.