fbpx
TORNA ALLE NEWS

E-commerce, niente dazi sulle merci rese dai clienti

 

L’agenzia Dogane Monopoli agevola ancora le modalità di accesso al regime semplificato per le merci esportate e poi rese dai clienti, fornisce gli aspetti tecnici per la compilazione delle dichiarazioni doganali e apre al riconoscimento della non applicazione dell’Iva sulle operazioni in questione, anche se sulla base di criteri che potranno ancora essere estesi.

 

Con il primo provvedimento, la Dogana allinea le semplificazioni per l’e-commerce a quanto già riconosciuto per tutte le operazioni di reintroduzione, a prescindere dalle loro modalità di esecuzione. In sostanza, le merci vendute via web e rese dai clienti possono essere reimportate a dazio zero se il soggetto è iscritto in un albo nazionale, senza dunque necessità di una preventiva autorizzazione.

 

Con il secondo, invece, la Dogana dà attuazione all’ultima direttoriale n. 419205.20, che ha esteso l’accessibilità all’easy free back per tutte le operazioni di rientro, a prescindere dalle modalità di vendita, via web o meno. La circolare, dunque, reca i dettagli per l’istanza e di cui è fornito un modello specifico, come anche è previsto un fac simile per i disciplinari che sono redatti dagli Uffici in esito al procedimento e che rappresentano l’atto fondamentale che regolamenta l’azione dei soggetti beneficiari.

 

Sono poi fornite le formalità dichiarative per la reintroduzione in franchigia e, su questo punto, Adm rigorosa predilige un approccio formalistico. Non basta, infatti, la prova della tracciabilità delle merci da fornirsi in forma libera ed in sede di audit, ma è necessario che tale tracciabilità si evinca dai documenti doganali. In sostanza, la bolla di rientro deve recare, al campo 40 (o 44), il numero (o i numeri) dei Dau di precedente export.

 

Oltre a questo, resta poi il tema, per certi versi ancora aperto, dell’Iva all’importazione, anche se su questo la Dogana effettua una prima apertura. Per i rientri in esenzione, l’autorità doganale non concedeva l’applicazione dell’articolo 68 del Dpr Iva, che vede senza applicazione dell’imposta le importazioni di merce precedentemente esportate. Ciò in ragione di un presunto doppio beneficio derivante dall’esenzione, da un lato, e la maturazione di plafond, dall’altro, anche se poi l’Iva era di fatto sempre riscossa. È ora disposto che gli esportatori abituali possono spendere il plafond al rientro dei beni, mentre gli altri soggetti possono accedere alla non applicazione dell’Iva. Considerato che la spendita del plafond è facoltativa, si ritiene che l’accesso all’articolo 68 del Dpr Iva debba sempre essere riconosciuta in quanto svincolata dalle disposizioni dell’articolo 8, lettera c, sul plafond che, come però osserva Adm, sono da applicarsi anche secondo i principi della Cassazione n. 25485/19.

 

condividi.