Sulla base dell’evoluzione legislativa, i Durc online, che recano una scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, rientrano tra i documenti cui la legge riconosce un’estensione di validità di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Visto che lo stato di emergenza termina il 15 ottobre 2020, tutti i Durc online – che nel campo scadenza presentano una data che si colloca tra il 31 gennaio e il 15 settembre – devono essere considerati validi sino al 13 gennaio 2021.
Comunque, ricorda l’Inps, la proroga automatica non vale per tutte le situazioni. In ambito di contratti di appalti pubblici, il decreto semplificazioni, recentemente emanato (Dl 76/2020), ha disposto che il differimento di 90 giorni non trovi applicazione nelle fasi di selezione del contraente o di stipula del contratto di lavori, servizi o forniture, quando è richiesto il Durc oppure si rende necessario provarne il possesso, ovvero dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva. In tale evenienza la stazione appaltante deve effettuare la richiesta di verifica della regolarità seguendo le ordinarie modalità (Dm 30 gennaio 2015). Tuttavia, precisa l’Inps è la stazione appaltante/amministrazione procedente che valuta la possibilità di utilizzare o meno il Durc online con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio e con validità prorogata ipso iure al 29 ottobre.
Con la funzione “consultazione”, in assenza di un Durc in corso di validità, si può acquisire l’ultimo Durc online già emesso. Se il documento riporta una scadenza compresa nel periodo più volte citato, lo stesso deve intendersi differito al più ampio termine determinato in relazione alla nuova fine dello stato di emergenza, anche se la data indicata non viene modificata, per garantire l’integrità materiale del documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.