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E-commerce e Moss, prorogata l’entrata in vigore di alcune regole

 

Viene rinviata di 6 mesi (all’1 luglio 2021) l’entrata in vigore di alcune nuove regole come quelle relative al Moss (Mini One Stop Shop) per le vendite a distanza. Le motivazioni sono da ricercare nella pandemia da Covid-19.

 

Le novità riguardano, in particolare: la riduzione a 10.000 euro annui della soglia di semplificazione per la tassazione nel Paese di origine anziché in quello di destinazione.

 

In pratica, la modifica attiene al sistema applicativo dell’imposta basato sulla soglia vigente nel singolo Paese di consumo. Il nuovo articolo 59-quater, direttiva 2006/112/CE introduce un’unica soglia, pari a 10.000 euro, al netto dell’Iva, riferita all’importo complessivo delle “vendite a distanza” effettuate in altri Stati membri nell’anno precedente e nell’anno in corso.

 

Al di sopra di tale soglia, l’imposta è dovuta nel Paese di destinazione dei beni, con possibilità per il cedente, prevista dall’articolo 369-ter della stessa direttiva, di evitare l’obbligo di apertura di una posizione Iva, indispensabile per assoggettare ad imposta l’operazione, aderendo al sistema del Moss; la codificazione delle vendite a distanza anche per i beni d’importazione; l’introduzione di un regime speciale per le vendite di beni importati tramite marketplace; l’estensione del regime semplificato dello sportello unico (Moss), attualmente applicabile solo ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, a tutte le prestazioni di servizi transfrontaliere verso consumatori finali, al fine di evitare che gli operatori economici debbano identificarsi ai fini Iva nei vari Paesi membri nei quali effettuano le operazioni; la semplificazione del trasporto dei beni relativi alle vendite a distanza, per le quali è prevista una semplificazione delle modalità di trasporto.

 

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