E‑commerce e spedizioni di modesto valore: modifiche dal 1° luglio 2026

Il settore dell’e‑commerce internazionale si prepara a un cambiamento strutturale destinato a incidere in modo significativo sulle importazioni di merci di modesto valore provenienti da Paesi extra‑UE. Con avviso del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le principali modifiche normative che entreranno in vigore dal 1° luglio 2026, in attesa dell’adeguamento dei regolamenti di esecuzione del Codice doganale dell’Unione, in particolare i regolamenti UE 2015/2446 e 2015/2447.

Le novità si inseriscono nel più ampio processo di riforma del sistema doganale europeo, avviato per fronteggiare la crescita esponenziale delle vendite a distanza e il conseguente aumento delle spedizioni di basso valore, spesso utilizzate per eludere i controlli doganali e fiscali.

Abolizione della franchigia doganale per le spedizioni sotto i 150 euro

Il punto di svolta è rappresentato dal regolamento UE 11 febbraio 2026, n. 2026/382, che ha modificato in modo radicale il regime di tassazione delle merci acquistate a distanza. A decorrere dal 1° luglio 2026 viene infatti soppressa la franchigia dai dazi all’importazione, pari a 150 euro per spedizione, prevista dagli articoli 23 e 24 del regolamento UE 1186/2009.

La soppressione dell’esenzione riguarda le spedizioni di merci inviate direttamente da un Paese terzo a un soggetto stabilito all’interno dell’Unione europea. Si tratta di una misura di forte impatto, che mira a contrastare fenomeni diffusi di sottofatturazione e di frazionamento artificiale delle spedizioni, nonché a ristabilire condizioni di concorrenza più equilibrate tra operatori extra‑UE e imprese stabilite nel mercato unico.

Il regime transitorio dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028

Per attenuare gli effetti immediati dell’abolizione della franchigia, il legislatore unionale ha previsto un regime transitorio della durata di due anni. Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 1° luglio 2028, alle spedizioni di merci vendute a distanza, il cui valore intrinseco complessivo non superi i 150 euro per spedizione, si applicherà un dazio doganale fisso pari a 3 euro per articolo.

Questo prelievo ha natura di diritto doganale ed è identificato con il tipo tributo A00. In quanto diritto doganale, esso concorre alla base imponibile IVA, qualora l’imposta sia dovuta. La scelta di un dazio forfetario risponde all’esigenza di semplificare le procedure di sdoganamento in una fase transitoria, garantendo al contempo un rafforzamento dei controlli sulle spedizioni di modesto valore.

Indipendenza dal regime IVA e dai tracciati dichiarativi

Un aspetto di particolare rilievo operativo è rappresentato dal fatto che il dazio forfetario di 3 euro si applicherà indipendentemente dal regime IVA adottato dall’operatore. Il prelievo sarà infatti dovuto sia in caso di utilizzo del regime IOSS (Import One Stop Shop), sia in presenza del regime speciale, sia nell’ipotesi di applicazione del regime IVA ordinario.

Analogamente, il dazio troverà applicazione a prescindere dal tracciato dichiarativo utilizzato per l’immissione in libera pratica delle merci. Rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del nuovo prelievo i modelli H1, H6 e H7, che continueranno a essere utilizzati secondo le rispettive finalità operative, senza incidere sulla debenza del diritto doganale forfetario.

Nuovi codici regime e superamento dell’esenzione dai dazi

Con l’entrata in vigore delle nuove regole, sarà eliminato il codice regime C07, attualmente utilizzato per accedere all’esenzione dai dazi sulle spedizioni di modesto valore. Rimarranno invece operativi i codici F48, per le operazioni gestite tramite IOSS, e F49, per quelle rientranti nel regime speciale.

A questi si affiancherà il nuovo codice F53, destinato a identificare le operazioni assoggettate al regime IVA ordinario. L’introduzione di un codice specifico per tali operazioni risponde all’esigenza di migliorare la tracciabilità delle importazioni e di rafforzare le attività di analisi del rischio da parte delle autorità doganali.

Il superamento definitivo del regime transitorio dal 1° luglio 2028

Il regime transitorio cesserà il 1° luglio 2028. A partire da tale data, tutte le merci importate nell’ambito del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore economico originario, saranno assoggettate all’aliquota ordinaria del dazio prevista dalla Tariffa doganale dell’Unione.

La fine della fase transitoria rappresenta un passaggio chiave verso un sistema doganale pienamente armonizzato, nel quale il valore della spedizione non costituirà più un elemento di discriminazione ai fini dell’applicazione dei dazi, con effetti rilevanti sull’organizzazione delle catene logistiche e sui modelli di business degli operatori dell’e‑commerce internazionale.

Nuovi obblighi sugli identificativi di prodotto dal 1° novembre 2026

Un’ulteriore novità, destinata a entrare in vigore dal 1° novembre 2026, riguarda l’introduzione di nuovi obblighi relativi agli identificativi di prodotto. L’obiettivo è rafforzare le attività di analisi del rischio e migliorare l’efficacia dei controlli doganali sulle spedizioni di e‑commerce, attraverso una maggiore standardizzazione e qualità dei dati dichiarativi.

L’attenzione agli identificativi di prodotto si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione delle dogane e di utilizzo avanzato dei dati per individuare anomalie, incongruenze e potenziali frodi, in linea con le indicazioni emerse anche dalla prassi amministrativa e dalle iniziative di cooperazione a livello unionale negli ultimi anni.

Impatto operativo e necessità di adeguamento dei processi

Le modifiche in arrivo dal 1° luglio 2026 impongono agli operatori dell’e‑commerce, ai marketplace e ai soggetti coinvolti nella logistica internazionale un’attenta revisione dei processi di importazione e delle procedure doganali. La corretta gestione dei nuovi obblighi richiede un’analisi preventiva dei flussi, dei regimi IVA utilizzati e dei tracciati dichiarativi adottati, al fine di evitare errori e ritardi nello sdoganamento delle merci.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

Giugno 15, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indica i campi obbligatori

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Nome e cognome*

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter e rimani aggiornato sulle tutte le novità.

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.