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E- commerce, una partita Iva unica semplifica l’imposta

 

Obbligo di fattura in formato elettronico strutturato UBL o CII, certificazione delle operazioni intra-Ue con fattura elettronica e trasmissione di report digitali (Drr) in tempo reale, partita Iva unica (Svr) utilizzabile in tutta l’Unione europea, obblighi Iva posti in capo ai gestori di piattaforme online di vendita di servizi di trasporto e di alloggi: queste le fondamentali novità previste, a partire dal 1° gennaio 2024, e a regime dal 2028, dalla proposta COM(2022) 701 di modifica alla Direttiva Iva 2006/11/CE, presentata ieri dalla Commissione europea. Sono state anche pubblicate le proposte COM(2022) n. 703 e 704 di modifica ai regolamenti di esecuzione n. 904/2010 e 282/2011 in materia di applicazione e cooperazione amministrativa.

Dalla lettura delle modifiche proposte emerge con evidenza come tutte le istanze e le motivazioni che hanno portato l’Italia a richiedere le deroghe alla normativa in essere ai fini dell’introduzione obbligatoria della fattura elettronica in ambito nazionale, utilizzando peraltro un formato strutturato, trovino riscontro e accoglimento in quello che sarà il futuro dell’Iva, anche avuto riguardo alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Partita Iva unica

Per evitare la necessità di registrazioni Iva multiple nell’Ue e migliorare le dichiarazioni e il versamento dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza di beni, viene introdotta la registrazione Iva unica (Svr). Gli Stati membri dovranno accettare l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nel caso in cui un fornitore non stabilito nello Stato membro in cui l’Iva è dovuta, effettua cessioni di beni a una persona identificata ai fini dell’Iva in tale Stato membro. In questo modo, il fornitore non identificato non è obbligato a registrarsi in quello Stato membro.

Fattura elettronica

Dal 1° gennaio 2024, l’articolo 217 della direttiva Iva conterrà una nuova definizione di fattura elettronica quale documento basato su un formato strutturato. Con la stessa decorrenza, gli Stati membri potranno imporre l’utilizzo esclusivo della fattura elettronica senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione preventiva all’Unione e, in tale caso, dovrà essere utilizzato in via esclusiva il formato UBL o CII.

Per i Paesi che hanno già in essere un sistema di fatturazione elettronica, come ad esempio l’Italia con il tracciato xml, l’adeguamento al formato UBL o CII dovrà essere realizzato al massimo entro il 31 dicembre 2027 per essere operativo in via esclusiva dal 1° gennaio 2028.

Non sarà più necessaria l’accettazione del destinatario per ricevere una fattura in formato elettronico. Inoltre, dal 2028, il contenuto obbligatorio della fattura è implementato con indicazione, in caso di nota di variazione, del numero progressivo che identifica la fattura corretta; del codice Iban del conto bancario del fornitore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura e della data di scadenza del pagamento o, se sono stati concordati pagamenti parziali, della data e dell’importo di ciascun pagamento.

Operazioni intra-Ue

Le frodi Iva derivanti dagli scambi intracomunitari verranno contrastate attraverso l’introduzione di un sistema di rendicontazione che, transazione per transazione, fornirà quasi in tempo reale agli Stati membri le relative informazioni. A differenza degli elenchi Intrastat, destinati a non essere più trasmessi dal 1° gennaio 2028, il sistema Ddr non fornirà solamente dati aggregati per ciascun soggetto passivo, ma quelli relativi alle singole operazioni permettendo così di incrociare i dati delle cessioni con quelli degli acquisti. Con questa finalità viene indicato anche un modello comune che i dichiaranti dovranno seguire consentendo ai soggetti passivi di comunicare sempre i dati delle fatture elettroniche emesse secondo lo standard europeo stabilito dalla Direttiva 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, e quindi nei formati UBL e CII. Allo stesso tempo, ciò determinerà l’uso della fatturazione elettronica per le transazioni transfrontaliere, considerando anche che entro due giorni lavorativi dall’ effettuazione dell’operazione, la stessa dovrà essere emessa e i relativi dati inviati quali Drr nei successivi due giorni.

 

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