fbpx
TORNA ALLE NEWS

E-fattura, disponibili le nuove codifiche

 

Dall’1 ottobre 2020, in via facoltativa, e dall’1 gennaio 2021, in via obbligatoria, entrano in vigore le nuove codifiche della fatturazione elettronica. I nuovi codici permettono di far transitare presso il Sistema di Interscambio i dati necessari per mettere a disposizione dei soggetti passivi la propria dichiarazione annuale Iva. La nuova codifica vale anche per l’esterometro.

 

Per ottenere le informazioni necessarie alla predisposizione della dichiarazione Iva precompilata saranno richiesti ulteriori informazioni da indicare nella fattura elettronica.

La nuova codifica vale anche per l’esterometro, per la cui trasmissione, sempre in formato xml, sono previste ulteriori codifiche di Tipo Documento:

  • TD07 Fattura semplificata;
  • TD08 Nota di Credito semplificata;
  • TD12 Documento riepilogativo (articolo 6, Dpr 695/1996).

Si precisa che i codici natura N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile) non si potranno più utilizzare dal 1° gennaio 2021.

 

Tabella n. 1 – Tipo documento

Codice Tipo documento Utilizzo
TD01 fattura Da usare, per lo più, nel ciclo ATTIVO.

Esistono casi di utilizzo nel ciclo PASSIVO, come per gli acquisti presso produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 e per i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (Dm 30 luglio 2009). In questi casi i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”

TD02 acconto/anticipo su fattura Da usare, per lo più, nel ciclo ATTIVO.

Esistono casi di utilizzo nel ciclo PASSIVO

TD03 acconto/anticipo su parcella Da usare nel ciclo ATTIVO
TD04 nota di credito Da usare nel ciclo ATTIVO.

Si ricorda che, secondo l’agenzia delle Entrate, l’unico “soggetto legittimato a procedere (N.d.A.: all’emissione della nota di credito) è solo il cedente/prestatore, risultando il cessionario/committente impossibilitato ad emettere una nota di variazione che riduca l’ammontare imponibile o l’imposta dell’originaria operazione (fatta salva l’ipotesi di una nota emessa in nome e per conto del cedente/prestatore rispettando le indicazioni dettate al riguardo dall’articolo 21 del decreto Iva, come peraltro indicato anche nella risoluzione n. 36/E del 7 febbraio 2008” (agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 maggio 2020, n. 172)

TD05 nota di debito Da usare, per lo più, nel ciclo ATTIVO.

Esistono casi di utilizzo nel ciclo PASSIVO

TD06 parcella Da usare nel ciclo ATTIVO
TD16 integrazione fattura reverse charge interno Si può utilizzare nel ciclo PASSIVO per assolvere all’obbligo di integrazione di fatture ricevute per operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge interno (articoli 17, commi 5 e 6, e 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972).

Ad ogni modo si tratta di operazioni per le quali non vi è l’obbligo di trasmissione al SdI, ma una mera facoltà (FAQ dell’agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” n. 36).

Dovrebbe essere legato a documenti per i quali l’emittente ha utilizzato i codici relativi alla natura dell’operazione da N6.1 a N6.9

TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero Da utilizzare nel ciclo PASSIVO per assolvere all’obbligo di integrazione (nel caso di fornitore stabilito in altro Paese della Ue) o di autofattura (in caso di fornitore residente fuori dalla Ue) per acquisto di servizi territorialmente rilevanti in Italia (ai sensi degli articoli da 7-ter a 7-quinquies, Dpr 633/1972)
TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari Acquisto a titolo oneroso, presso soggetti identificati in altri Paesi della Ue, di beni mobili materiali provenienti da altri Paesi Ue.

Dovrebbe essere un codice facoltativo giacché non è obbligatorio l’invio tramite il SdI, ma una facoltà finalizzata ad evitare l’obbligo dell’esterometro

TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972 Acquisto presso soggetti Ue (integrazione) o presso soggetti extra-Ue (autofattura) per acquisto di beni territorialmente rilevanti in Italia (es: beni comunitari già presenti in Italia; cfr. articolo 7-bis, comma 1, Dpr 633/1972).

Dovrebbe essere un codice facoltativo giacché non è obbligatorio l’invio tramite il SdI, ma una facoltà finalizzata ad evitare l’obbligo dell’esterometro

TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ai sensi dell’articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997 o articolo 46, comma 5, Dl 331/1993) Autofattura-denuncia per mancato ricevimento della fattura o a seguito di registrazione fattura irregolare.

Nella sezione “Dati del cedente/prestatore” vanno inseriti quelli relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura, nella sezione “Dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento, nella sezione “Soggetto Emittente” va utilizzato il codice “CC” (cessionario/committente)

TD21 autofattura per splafonamento Autofattura emessa per regolarizzare l’ammontare degli acquisti effettuati con rilascio di dichiarazione d’intento per importi superiori al plafond disponibile.

Si tratta di una delle modalità ammesse dalla Rm 6 febbraio 2017, n. 16/E per sanare la violazione.

Nell’autofattura non devono essere riportati gli estremi del fornitore: piuttosto devono essere indicati i dati del soggetto che emette il documento sia come “cedente/prestatore”, che come “cessionario/committente”

TD22 estrazione beni da Deposito Iva Estrazione di beni introdotti a seguito di:

  • acquisto intra-Ue;
  • immissione in libera pratica (quindi di provenienza extra-Ue), ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera b), Dl 331/1993
TD23 estrazione beni da Deposito Iva con versamento dell’Iva Autofattura per estrazione di beni, senza rilascio della dichiarazione di intento da parte del soggetto che procede all’estrazione (Rm 20 marzo 2017, n. 35/E), introdotti con cessione nazionale e con destinazione il mercato italiano (articolo 50-bis, comma 6, Dl 331/1993)
TD24 fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), Dpr 633/1972 Cessione dei beni e prestazione di servizi per i quali è stato emesso un documento (ddt o proforma) che identifica le parti e l’operazione
TD25 fattura differita di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), Dpr 633/1972 Cessione di beni in triangolazione nazionale (è “super-differita” la cessione effettuata dal secondo cedente – ossia dal promotore della triangolazione – al secondo cessionario)
TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ai sensi dell’articolo 36, Dpr 633/1972) Cessione di beni ammortizzabili di cui all’articolo 2424 del Codice civile (voci B.I.3 e B.I.4 dell’attivo patrimoniale) e passaggio di beni nell’ambito delle attività separate (articolo 36, comma 5, Dpr 633/1972).

Per i passaggi interni di servizi – obbligatoria quando vengono resi, e ultimati, verso un’attività con limiti al diritto alla detrazione – è possibile sostituire l’(auto)fatturazione con la contabilizzazione delle rettifiche (Rm 72/E/1997)

TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa Autofattura per:

  • il cd. “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
  • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore a 50 euro e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto Iva.

I dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (si ricorda che in questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro Iva vendite)

 

Tabella n. 2 – Natura dell’operazione

Codice Tipo documento Utilizzo
Ciclo Contenuto (casistiche principali)
Attivo Passivo
N1 escluse ai sensi dell’articolo 15, Dpr 633/1972 X X Es: interessi moratori, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, anticipazione fatte in nome e per conto della controparte
N2.1 non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, Dpr 633/1972 X X Operazioni territorialmente non rilevanti (es: cessioni di beni allo Stato estero, cessioni di beni non presenti in Italia, servizi generici resi a soggetti passivi stabiliti fuori dall’Italia; prestazioni relative a beni immobili situati all’estero), nonché le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (articolo 21, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972)
N2.2 non soggette – altri casi X X Operazioni fuori campo Iva (es: cessione di denaro, di terreni non edificabili, di campioni gratuiti, cessioni gratuite di beni non oggetto della propria attività, operazioni effettuate da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfettario, ecc.)
N3.1 non imponibili – esportazioni X X Cessioni all’esportazione diretta, tramite commissionari con trasporto da parte del cessionario. in triangolazione
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie X   Cessioni, a titolo oneroso, di beni mobili materiali con trasporto dall’Italia in altro Paese Ue
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino X   Cessioni verso operatori residenti nella Repubblica di San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione X X Cessioni di navi, cessioni verso sedi diplomatiche o verso operatori residenti nello Stato della Città del Vaticano
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento X X Cessioni verso soggetti che hanno rilasciato all’agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond X X Cessioni verso viaggiatori stranieri non residenti, cessioni di beni custoditi all’interno di depositi Iva, cessioni di beni a soggetti Ue con introduzione nei depositi Iva
N4 esenti X X Cessioni e prestazioni di cui all’articolo 10, Dpr 633/1972
N5 regime del margine/Iva non esposta in fattura X X Cessioni di beni usati ai sensi dell’articolo 36 e seguenti, Dl 41/1995
N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero X   Operazioni di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, Dpr 633/1972
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro X   Operazioni di cui all’articolo 17, comma 5, Dpr 633/1972
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile X   Operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a), Dpr 633/1972
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati X   Operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-bis), Dpr 633/1972
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari X   Operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettera b), Dpr 633/1972
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici X   Operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettera c), Dpr 633/1972
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi X   Operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr 633/1972
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico X   Operazioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettere d-bis), d-ter) e d-quater), Dpr 633/1972
N6.9 inversione contabile – altri casi X   Si ritiene che al momento questo codice non abbia utilizzo
N7 Iva assolta in altro Stato Ue (vendite a distanza ai sensi dell’articolo 40, commi 3 e 4, e articolo 41, comma 1, lettera b), Dl 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ai sensi dell’articolo 7-sexies, lettere f) e g) e articolo 74-sexies, Dpr 633/1972) X    

 

LE ALTRE NOVITÀ

È stata implementata la codifica delle modalità di pagamento, aggiungendovi il codice MP23 “PagoPA”.

Inoltre, sono state specificate nuove codifiche per il «TipoRitenuta», per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali.

Infine, è stato eliminato l’obbligo di compilare il campo relativo all’importo dell’imposta di bollo, che per le fatture è sempre di 2 euro.

ENTRATA IN VIGORE DELLE NOVITÀ

L’articolo 16, Dl 26 ottobre 2019, n. 124 aveva previsto:

l’utilizzo facoltativo dei nuovi codici a partire dalle operazioni effettuate dall’1 luglio 2020;

l’utilizzo obbligatorio dei nuovi codici a partire dalle operazioni effettuate dall’1 gennaio 2021.

Ritenute

RT01 ritenuta persone fisiche
RT02 ritenuta persone giuridiche
RT03 contributo INPS
RT04 contributo ENASARCO
RT05 contributo ENPAM
RT06 altro contributo previdenziale

 

Il provvedimento agenzia delle Entrate 28 febbraio 2020, n. 99922 ha approvato nuove specifiche tecniche (versione 1.6) ed effettuato le nuove codifiche “TipoDocumento” e “Natura”. Era previsto che, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio, comunque, avrebbe accettato fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le precedenti specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio avrebbe accettato esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con detto provvedimento.

Il provvedimento 20 aprile 2020, n. 166579, oltre a prevedere la nuova versione delle specifiche tecniche (versione 1.6.1) ha previsto la seguente scansione temporale di entrata in vigore delle nuove codifiche.

Utilizzo delle nuove codifiche

Operazioni effettuate
Facoltativamente Dall’1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020
Obbligatoriamente Dall’1 gennaio 2021 (*)
(*) Questo è il termine – al momento – normativamente previsto, anche se – dato il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – non si esclude un ulteriore rinvio (con l’effetto che le dichiarazioni Iva precompilate slitteranno al 2022).

 

 

condividi.