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Eco etichetta, classifica ogni imballaggio dal 1 gennaio

 

Debutta il 1° gennaio l’obbligo di etichettatura ecologica per gli imballaggi e da quella data non sarà più possibile immettere in commercio quelli che ne saranno privi.

Invece, quelli già immessi in commercio, o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (Dl 228/2021).

 

L’eco etichetta è prevista dall’articolo 219, comma 5, Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) e la sua mancata osservanza è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 25mila euro, prevista dall’articolo 261, comma 3 del medesimo testo.

 

I settori sono molto diversificati tra loro e con ovvie diverse esigenze.

 

Pertanto, su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla decisione 97/129/Ce (per esempio Alu 41 per l’alluminio).

 

A tal fine, il Dm 360/2022 contiene apposite linee guida e aiuta le imprese nei nuovi adempimenti tesi a facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché a fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali. Infatti, sugli imballaggi destinati al consumatore devono esserci anche le indicazioni per aiutarlo nella raccolta differenziata. Sull’apposizione fisica dell’informazione sull’imballaggio, le linee guida chiariscono che, in alternativa, e? possibile renderla disponibile tramite canali digitali a scelta (per esempio app, Qr code o siti web).

 

Inoltre, ogni materiale ha il suo colore: blu per la carta, marrone per l’organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro e grigio per l’indifferenziato.

Per identificare e classificare il contenitore, i produttori devono indicare la natura sia dei materiali di imballaggio utilizzati sia degli ulteriori obblighi di marcatura previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lettera b), Dlgs 152/2006) che, opportunamente etichettati, sono raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici.

Queste regole, secondo la risposta ministeriale dell’11 novembre 2022 a un interpello di Confindustria, non si applicano agli imballaggi per i farmaci a uso umano e veterinario e per i dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, almeno «fino all’adozione del decreto» di cui al comma 4, articolo 219, «che recherà la specifica disciplina attuativa».

 

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