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Emersione del lavoro irregolare, tutte le istruzioni operative

 

Il Ministero dell’interno fornisce le modalità a mezzo delle quali è possibile presentare l’istanza per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari (a favore di cittadini italiani, comunitari o extracomunitari) così come prevista dall’art. 103 del DL 34/2020, oltre alle modalità che i cittadini stranieri, irregolarmente presenti in Italia, devono seguire per ottenere il c.d. permesso di soggiorno temporaneo.

 

Il decreto ministeriale regolamenta tre fattispecie:

  • la presentazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare a favore dei cittadini extracomunitari;
  • la presentazione presso l’INPS dell’istanza per l’emersione del lavoro irregolare prestato da italiani o cittadini comunitari;
  • la presentazione presso la Questura dell’istanza per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo da parte dei cittadini extracomunitari irregolari.

 

L’emersione trova applicazione solo nei seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

I datori di lavoro, per verificare se possono presentare l’istanza di emersione, devono controllare l’elenco allegato al decreto ministeriale dei codici ateco e delle relative attività. Pertanto, solo il datore di lavoro che rientra in uno dei predetti settori produttivi e codici ateco può presentare l’istanza.

 

In merito all’emersione del lavoro irregolare intrattenuto con un cittadino non comunitario, i soggetti che possono avanzare l’istanza presso lo Sportello unico per l’immigrazione sono: i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

 

Per poter regolarizzare il rapporto di lavoro con il cittadino straniero è necessario che quest’ultimo sia stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero abbia soggiornato in Italia precedentemente a tale data in forza della dichiarazione di presenza o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa provenienti da organismi pubblici. Inoltre il cittadino extracomunitario non deve aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.

 

Stante l’impossibilità di effettuare i rilievi fotodattiloscopici in tale fase procedimentale, le Questure rilasceranno parere favorevole valutando la presenza del requisito esclusivamente sulla base dell’anagrafica fornita dallo straniero, salvo che non sussistano ulteriori motivi ostativi.

 

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato, ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore domestico di sostegno al bisogno familiare , per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

 

Prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro dovrà effettuare il pagamento del contributo forfettario di euro 500,00 per ciascun lavoratore che si vuol regolarizzare utilizzando il mod. F24 versamenti con elementi identificativi, reperibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali oppure scaricato dal sito internet dell’Agenzia delle entrate o del Ministero dell’interno. A tal proposito l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo che deve essere indicato nel citato modello. Si tratta del codice REDT. La stessa agenzia ha inoltre previsto che nella sezione “erario ed altro” del mod. F24 dovranno essere indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, esclusivamente per i versamenti effettuati con il codice tributo “REDT”, il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore stesso. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri, si riportano solo i primi 17; nel campo “codice”, il codice tributo “REDT”; nel campo “anno di riferimento”, il valore “2020”; nel campo “importi a debito versati”, il contributo forfettario dovuto, nella misura di 500,00 euro. Oltre alle 500,00 euro, il datore di lavoro dovrà anche pagare un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, dovuto solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Tale pagamento dovrà avvenire dopo la presentazione dell’istanza, ma prima della stipula del contratto di soggiorno, dato che l’importo e le modalità di versamento saranno stabilite con decreto interministeriale.
Se per qualsivoglia motivo, la procedura di emersione non dovesse andare a buon fine, le somme versate non verranno restituite.

Nota bene – Il datore di lavoro deve dichiarare nella domanda di emersione che si impegnerà a pagare il contributo forfettario predetto entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo.

 

L’istanza di emersione può essere presentata per via telematica dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del 15 luglio 2020 previa registrazione sul portale del Ministero dell’interno, direttamente oppure attraverso gli intermediari abilitati (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e Patronati).

 

Non è necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura (ossia nei primi giorni del mese di giugno 2020) dato che non sono state fissate quote massime di ammissione.

 

Le domande vengono acquisite dallo Sportello Unico per l’immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l’attività lavorativa. Il datore di lavoro dovrà consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore ai fini di attestare l’avvenuta presentazione dell’istanza e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l’attività lavorativa. Lo Sportello Unico per l’immigrazione potrà avviare la relativa istruttoria a partire dall’8 giugno 2020, nel rispetto dell’ordine cronologico. Lo Sportello Unico acquisisce i pareri:

  • della Questura in ordine all’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché circa la presenza e la data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore; qualora non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza o la documentazione di data certa proveniente dagli organismi pubblici;
  • dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) in ordine alla conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020, alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto decreto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate ed ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

L’Ispettorato verifica, altresì, la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello Unico inviterà il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a se stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore. In relazione alla capacità economica del datore di lavoro, l’INL verificherà:

  • per il lavoro subordinato che il reddito imponibile o il fatturato, quali risultanti all’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non siano inferiori 30.000,00 euro annui;
  • per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona, che il reddito:
    – non sia inferiore a 20.000,00 euro, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito,
    – non sia inferiore a 27.000,00 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza. Se viene presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), in ogni caso, le istanze presentate (una per ogni lavoratore) potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione, i requisiti reddituali risultino congrui.

 

Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione esibita (documenti d’identità del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità; ricevuta di versamento del modello F24 relativa al pagamento del contributo forfettario di euro 500,00, ricevuta del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione rilasciata in data antecedente all’8 marzo 2020 rilasciata da organismi pubblici (ad esempio: certificazione medica, iscrizione dei figli a scuola, tessere nominative dei mezzi pubblici, titolarità delle schede telefoniche ecc.), certificazione della struttura sanitaria pubblica, dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali, marca da bollo (il cui codice è stato inserito nell’istanza) e ogni altro documento utili che lo Sportello intende acquisire.

 

Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro e il lavoratore, sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti; al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato kit postale (modello 209) che egli provvederà ad inviare alla Questura, tramite gli uffici postali, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno. Lo straniero riceverà un permesso di soggiorno elettronico per motivi di lavoro subordinato, di durata commisurata al contratto di soggiorno sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso.

NOTA BENE: Nell’ipotesi di omessa presentazione dei documenti o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà un’integrazione e fisserà un nuovo appuntamento. Se la domanda non viene integrata verrà rigettata. La domanda sarà invece archiviata se le parti non si presenteranno all’appuntamento.

 

Gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori sopra indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. L’istanza va presentata alla Questura inoltrando dal 1° giugno al 15 agosto 2020, esclusivamente tramite gli uffici postali dedicati, l’apposito kit, compilato e sottoscritto a cura dell’interessato, contenente la documentazione necessaria per la definizione del procedimento amministrativo. A tal fine il cittadino straniero deve essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine, deve inoltre risultare presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne sia allontanato dalla medesima data, deve aver svolto attività di lavoro, in uno dei citati settori antecedentemente al 31 ottobre 2019 e deve comprovare di aver svolto attività di lavoro, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto della presentazione della richiesta. Tale documentazione atta a provare lo svolgimento del rapporto di lavoro può consistere in:

  • contratto di lavoro;
  • cedolino di paga;
  • estratto conto previdenziale;
  • modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
  • certificazione unica;
  • stampa dell’estratto conto bancario o postale dal quale risulti l’accredito del pagamento della retribuzione;
  • fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;
  • quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;
  • bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps; attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;
  • comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico;
  • prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;
  • documento di iscrizione al registro di gente di mare;
  • convenzione di arruolamento;
  • comunicazione Unimare;
  • iscrizione nel ruolo di equipaggio dell’imbarcazione; foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
  • foglio di paga (per il settore della pesca);
  • qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell’attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell’orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di istituti contrattuali, ecc.).

 

Per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo il cittadino straniero dovrà versare, sempre con il mod. F24 (indicando il codice tributo RECT), un contributo forfettario di 130 euro. A questo costo si aggiungono le spese amministrative pari a 30 euro. All’atto del deposito dell’istanza presso l’Ufficio postale, lo straniero riceve la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento ed una apposita ricevuta che ad ogni effetto di legge consente all’interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere attività di lavoro subordinato, esclusivamente nei settori espressamente previsti dal citato decreto legge, fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché l’attraversamento delle frontiere esterne nazionali. A conclusione dell’attività istruttoria avviata presso la Questura, ottenuto il favorevole riscontro da parte del competente INL in ordine alla verifica del pregresso svolgimento dell’attività lavorativa nei già menzionati settori di attività, allo straniero sarà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, in formato cartaceo, non rinnovabile, della durata di sei mesi a partire dalla data di presentazione dell’istanza presso l’Ufficio Postale.

 

Entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà depositare presso gli Uffici Postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dei citati settori di attività. Alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno deve essere allegata a cura dello straniero l’attestazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Le modalità di rilascio saranno definite da apposita circolare.

 

Riguardo alle attività di assistenza alla persona o di sostegno al bisogno familiare sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica anche alcune particolari persone giuridiche, ovvero le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi, nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti. Tra le predette comunità rientrano le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze madri, le comunità focolari, le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano. Non rientrano invece in tali ipotesi: gli alberghi, le pensioni, gli affittacamere e le cliniche private, i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative. La norma in esame non trova applicazione in relazione ai rapporti di lavoro domestico in somministrazione, essendo tale fattispecie disciplinata dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro.

 

Il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell’istanza deve avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza. La durata del rapporto di lavoro in essere tra le parti deve essere indicata nella domanda inoltrata dal datore di lavoro.

 

L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore:

  • a 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
  • a 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi. Ai fini della valutazione della disponibilità economica, il datore di lavoro può anche certificare un reddito esente da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica. I requisiti reddituali di cui sopra non si applicano al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza e che presenti domanda per l’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

 

I datori di lavoro interessati devono inoltrare all’INPS l’istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento tramite mod. F24 di un contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore. Inoltre, come per l’emersione dei rapporti di lavoro con i cittadini extracomunitari, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità saranno definite con decreto interministeriale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • il settore di attività del datore di lavoro;
  • codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell’azienda, se persona giuridica;
  • nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
  • attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
  • dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal Ccnl di riferimento;
  • la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente al 19 maggio 2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell’istanza (che deve avvenire dal 1° giugno al 15 luglio 2020)), se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente al 19 maggio 2020, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • l’importo della retribuzione convenuta;
  • l’orario di lavoro convenuto ed il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare:

  • di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario di 500,00 euro, con l’indicazione della data di pagamento;
  • di aver assolto al pagamento della marca da bollo di 16,00 euro, richiesta per la procedura, e di essere in possesso del relativo codice a barre telematico, il cui codice identificativo dovrà essere indicato nell’istanza;
  • di aver provveduto al pagamento del contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, ovvero di impegnarsi a pagare il contributo stesso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale che ne definirà l’importo.

 

In caso di esito positivo all’accoglimento della domanda di emersione, i datori provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con apposita circolare.

 

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