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Indennità Covid-19, riesame delle domande e nuove categorie di beneficiari

 

L’Inps illustra le indennità già previste dal D.L. Cura Italia confermate dal D.L. Rilancio per il mese di aprile 2020 nonché quelle introdotte per i mesi di marzo ed aprile 2020 in favore dei lavoratori danneggiati dall’epidemia originariamente esclusi da qualsiasi forma di tutela. Si tratta in particolare delle seguenti categorie di lavoratori:

  • co.co e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali Inps (artigiani e commercianti, imprenditori agricoli);
  • lavoratori stagionali operanti nel settore turismo e stabilimenti termali;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori dello spettacolo.

Coloro che hanno già presentato la domanda per il mese di marzo, non dovranno ripresentarla al fine di ottenere la prestazione di aprile 2020, in quanto sarà l’Inps d’ufficio a riconoscerla nella misura di euro 600 (euro 500 per i soli lavoratori del settore agricolo).

 

Una prima eccezione è costituita dai lavoratori dello spettacolo: se per l’indennità di marzo 2020 erano richiesti almeno 30 giorni di contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non superiore a 50.000 euro, per l’indennità di aprile e maggio 2020 invece sono sufficienti 7 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non superiore a 35.000 euro. Ulteriori condizioni è non essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente né di una pensione diretta alla data del 19.5.2020. Pertanto, i lavoratori dello spettacolo che hanno già presentato la domanda per il passato mese di marzo, non devono ripresentarla per aprile, sebbene l’autorizzazione sia comunque subordinata alla verifica dei nuovi requisiti introdotti dal DL Rilancio. Per tutti gli altri invece, cioè per coloro che non hanno già richiesto ed ottenuto l’indennità per il mese di marzo, sarà obbligatorio presentare una nuova domanda telematica.

 

Un’ulteriore eccezione ha riguardato i titolari di assegno di invalidità che originariamente, secondo la previgente normativa, sono stati esclusi dall’erogazione dell’indennità per il mese di marzo; questi lavoratori titolari di assegno di invalidità hanno avuto tempo fino al 3 giugno per presentare la domanda per il mese di marzo 2020.

 

L’indennità è considerata compatibile con un reddito di cittadinanza di importo inferiore rispetto a quello dell’indennità (euro 600 ovvero euro 500 per i lavoratori agricoli). In questo specifico caso, a fronte di un reddito di cittadinanza di euro 500, in luogo dell’indennità di 600 euro, sarà erogato l’importo di euro 100 a titolo di integrazione del reddito di cittadinanza. Le domande che sono state rigettate per presenza di reddito di cittadinanza, saranno riesaminate d’ufficio dall’Inps ed accolte con il conseguente riconoscimento a decorrere dal mese di aprile 2020. L’indennità rimane invece incumulabile con un reddito di cittadinanza di importo pari o superiore.

 

Per i lavoratori stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, dei lavoratori intermittenti, dei lavoratori autonomi occasionali e degli incaricati alle vendite a domicilio, l’articolo 2 del recente DM n. 10/2020 ha riconosciuto il diritto all’indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, indennità che è stata confermata anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Con riguardo alla categoria dei lavoratori stagionali dipendenti da datori di lavoro non appartenenti al settore turismo e stabilimenti ternali, in quanto non ricompresi nella tutela originaria, la norma richiede l’ulteriore requisito che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020, e che nel medesimo periodo abbiano svolto almeno 30 giorni di lavoro. Anche per i lavoratori intermittenti  è richiesta la condizione di aver svolto almeno 30 giorni di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020.

 

Per i lavoratori autonomi occasionali, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, sono richiesti i seguenti requisiti:

  • titolarità di almeno un contratto di tale tipologia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020;
  • il versamento, nel medesimo periodo, di almeno un contributo mensile nella Gestione Separata;
  • la cessazione di detto rapporto alla data del 23.2.2020.

 

L’ultima categoria degli incaricati alle vendite a domicilio, può accedere all’indennità per i mesi di marzo-aprile e maggio, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • reddito annuo 2019 derivante dalla specifica attività superiore a 5.000 euro;
  • titolari di partita I.V.A. ed iscritti alla Gestione Separata alla data del 23.2.2020;
  • non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Per tutte le nuove categorie la legge prescrive altresì che i richiedenti non siano titolari (alla data di presentazione della domanda) di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esclusi quelli di tipo intermittente, e non siano percettori di trattamenti pensionistici diretti (escluso l’assegno di invalidità).

 

Per le indennità ex art. 2 DM n. 10/2020 relative al mese di marzo 2020 è confermata l’incompatibilità con:

  • i trattamenti di Cassa Integrazione ed Assegno Ordinario;
  • le indennità dei lavoratori autonomi/stagionali;
  • le indennità dei liberi professionisti con Cassa Previdenziale autonoma:
  • il reddito di cittadinanza;
  • l’Ape sociale.

Tali indennità non sono altresì tra loro cumulabili. Le indennità relative ai mesi di aprile e maggio 2020 non sono cumulabili con le seguenti prestazioni:

  • altre indennità previste dal medesimo art. 84 DL n. 34/2020;
  • indennità lavoratori domestici ex art. 85 DL n. 34/2020;
  • indennità lavoratori sportivi ex art. 98 DL n. 34/2020;
  • indennità liberi professionisti con Cassa Previdenziale autonoma ex art. 44 co. 2 DL n. 18/2020;
  • reddito di cittadinanza solo se di importo pari o superiore a quello dell’indennità medesima (se il RDC è inferiore, in luogo dell’indennità viene erogato un’integrazione del reddito di cittadinanza nel limite complessivo di euro 600).

Tutte le indennità (da marzo a maggio 2020) sono cumulabili e compatibili con l’assegno ordinario di invalidità nonché con l’indennità di Naspi, Dis-Coll, e di disoccupazione agricola. Per accedere alla prestazione, i lavoratori devono presentare apposita domanda all’Inps, una soltanto (anche se afferenti a più mensilità) attraverso i canali dedicati è possibile accedere con modalità semplificata utilizzando la sola prima parte del Pin ricevuto via SMS o via mail.

 

L’Inps informa i lavoratori che si sono visti rigettare la domanda di indennità per il mese di marzo 2020, della possibilità di riesaminare in via amministrativa le domande respinte. Alla base del rigetto ci sono controlli automatizzati da parte delle procedure, che in alcuni casi potrebbero richiedere un supplemento di istruttoria., ad esempio per mancata conoscenza di alcuni dati. Per questo il lavoratore, direttamente o per i tramite di un patronato, può presentare istanza di riesame inviando la documentazione integrativa o attraverso il link “Esiti” (che si trova nella stessa sezione in cui è stata trasmessa la domanda) o attraverso l’indirizzo di posta elettronica dedicato. Tale istanza deve essere inviata entro il 21 giugno prossimo, pena il definitivo rigetto della domanda.

 

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