REGIME FORFETTARIO ODV E APS 2026: cosa cambia per i ricavi commerciali entro 85mila euro

Dal 1° gennaio 2026 il sistema fiscale delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) entra in una fase decisiva. L’articolo 86 del Codice del Terzo settore (CTS), riformato dal Dlgs 186/2025, introduce infatti un regime forfettario dedicato agli enti che generano ricavi commerciali entro la soglia di 85mila euro annui.
La norma rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato con l’avvio del RUNTS e con i primi chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate (circolari 20/E 2022, 9/E 2023), che hanno progressivamente definito il perimetro delle attività commerciali degli enti non profit. Il nuovo assetto si colloca in continuità con la logica semplificativa che aveva caratterizzato la legge 398/1991, pur adottando criteri allineati al diritto europeo e ai regimi armonizzati per le piccole imprese.

Quali ricavi concorrono alla soglia degli 85mila euro

La principale novità riguarda il riferimento ai ricavi “commerciali” ai fini della determinazione del limite. La nozione, come chiarito dall’articolo 79 CTS e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 30935/2017; 2795/2022), distingue tra attività istituzionali non lucrative e attività di rilevanza economica.
Rientrano nel conteggio:
Ricavi da attività di interesse generale con margine economico
Sono considerate commerciali le attività svolte verso corrispettivo eccedente i costi diretti oltre il margine del 6%. Si tratta di un criterio che riprende le posizioni già espresse dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle prassi del Ministero del Lavoro, garantendo continuità applicativa rispetto ai criteri di valutazione già noti agli operatori.
Attività diverse che assumono natura commerciale
Le attività secondarie e strumentali diventano commerciali quando presentano strutturalità e continuità, secondo i principi del TUIR. Ciò comporta un rafforzamento della responsabilità degli amministratori nella corretta qualificazione delle attività.
Raccolte fondi continuative
Le raccolte fondi diventano rilevanti se effettuate mediante pagamento di corrispettivo. La posizione è coerente con i chiarimenti resi dalla circolare 18/E del 2018 e confermata dalle linee guida ministeriali del 2020.
Restano invece esclusi i ricavi da attività commerciali occasionali, da classificarsi come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67 TUIR. In questo caso, l’occasionalità deve essere documentabile anche in base agli indici elaborati dalla Cassazione.

Le APS e la non commercialità dei corrispettivi specifici

Per le APS la disciplina conserva un’importante peculiarità: i corrispettivi specifici pagati da soci, associati o tesserati per attività istituzionali non sono considerati ricavi commerciali. La conferma si trova nell’articolo 85 CTS e nelle note del Ministero del Lavoro (17145/2022), che ribadiscono il principio di mutualità interna come elemento distintivo dell’ente associativo.

Accesso al regime forfettario nel 2026: verifica dei requisiti e presunzione

Una questione centrale riguarda la determinazione delle condizioni di accesso nel primo anno di applicazione. La norma prevede che ODV e APS valutino il superamento della soglia sulla base delle entrate del periodo precedente, secondo il principio contabile adottato nel bilancio (competenza o cassa).
La vera innovazione è però la presunzione dei requisiti introdotta dal comma 2 dell’articolo 86. Gli enti possono optare per il nuovo regime forfettario dichiarando di prevedere, per l’anno in corso, ricavi commerciali non superiori a 85mila euro. Ciò consente l’ingresso nel regime anche agli enti che, negli anni passati, avevano superato la soglia o applicato discipline differenti.
L’impostazione è in linea con i precedenti interpretativi adottati dall’Agenzia in altre transizioni normative, tra cui l’ingresso nel RUNTS e l’applicazione delle norme sulla decommercializzazione.

Determinazione del reddito imponibile ai fini IRES

Il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività particolarmente favorevole:
  1. 1% per le ODV, in ragione della loro funzione solidaristica.
  2. 3% per le APS, in continuità con la ratio agevolativa della 398/1991.
Il modello di calcolo, estremamente semplificato, riduce oneri gestionali e favorisce la programmazione finanziaria degli enti, senza penalizzare le realtà più piccole che spesso operano con margini contenuti.

Regime IVA: esoneri, obblighi e il nodo della fatturazione

Sul fronte IVA il legislatore adotta una logica ispirata al regime forfettario delle persone fisiche:
– nessun addebito dell’imposta in rivalsa;
– nessun diritto alla detrazione;
– esonero dagli adempimenti periodici.
Resta tuttavia un tema aperto: l’obbligo di fatturazione delle operazioni attive. La norma prevede l’emissione della fattura solo per le operazioni in cui l’ente è debitore d’imposta. L’assenza di un obbligo generalizzato implica che, salvo casi specifici, ODV e APS nel regime forfettario non dovrebbero essere tenute a fatturare. Un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate appare però opportuno, per evitare interpretazioni disomogenee da parte degli enti territoriali.

Quali effetti pratici per ODV e APS

L’entrata in vigore del regime richiede agli enti un’attenta revisione delle attività svolte, della qualificazione fiscale delle entrate e della struttura contabile interna. La verifica della natura commerciale delle attività, il rispetto della soglia, la corretta composizione del bilancio e la distinzione tra proventi istituzionali e commerciali diventano elementi essenziali per non compromettere l’accesso al nuovo sistema.

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Tiziano Beneggi

February 22, 2026

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