Forfettari e diritti d’autore: quando rientrano nel regime agevolato e quando vanno nel quadro RL

Il tema dei diritti d’autore regime forfettario continua a generare dubbi applicativi, soprattutto quando il contribuente esercita un’attività professionale con partita IVA in regime agevolato e percepisce compensi certificati dalla SIAE come persona fisica. La questione non è meramente dichiarativa, ma incide sulla tassazione, sull’inclusione o meno dei compensi nel quadro LM, sull’eventuale compilazione del quadro RL e sulle conseguenze previdenziali. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, consolidate negli ultimi anni, ruotano attorno a un concetto chiave: la correlazione tra l’attività esercitata e l’opera da cui derivano i diritti d’autore. Comprendere questo nesso è essenziale per evitare errori dichiarativi e contestazioni in sede di controllo.

La qualificazione fiscale dei diritti d’autore nel Tuir
Ai fini fiscali, i compensi derivanti dallo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir. La norma qualifica tali proventi come redditi di lavoro autonomo quando sono percepiti dall’autore e non nell’esercizio di un’impresa commerciale. Tuttavia, il legislatore ha previsto una modalità particolare di determinazione della base imponibile, oggi contenuta nell’articolo 54‑octies del Tuir, che riconosce una deduzione forfettaria dei costi pari al 25 per cento, elevata al 40 per cento per gli autori di età inferiore a 35 anni. Questo inquadramento costituisce il punto di partenza per valutare il loro trattamento nel regime forfettario.

Diritti d’autore e regime forfettario: il principio della correlazione
La circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito in modo decisivo il rapporto tra diritti d’autore e regime forfettario. Secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno devono essere inclusi nel regime agevolato solo se esiste una correlazione con l’attività di lavoro autonomo svolta con partita IVA. La correlazione si considera sussistente quando, sulla base di elementi oggettivi, i diritti d’autore non sarebbero stati conseguiti in assenza dell’attività professionale esercitata. In altre parole, ciò che conta non è la modalità di incasso o la causale della certificazione unica, ma il legame sostanziale tra competenze professionali e produzione dell’opera.

Il ruolo degli interpelli e della prassi successiva
L’orientamento della circolare 9/E è stato confermato dall’interpello n. 517 del 2019, che ha ribadito come i diritti d’autore correlati all’attività professionale confluiscano nel reddito forfettario e concorrano alla verifica della soglia dei compensi. Più di recente, la prassi di commento, anche in sede giornalistica specializzata, ha sottolineato come il principio di “omnicomprensività” del reddito di lavoro autonomo tenda a rafforzare l’inclusione dei diritti d’autore nel perimetro dell’attività quando le conoscenze utilizzate coincidono con quelle professionali, anche se l’attività di sfruttamento dell’opera non è abituale o prevalente.

Quando i diritti d’autore confluiscono nel quadro LM
Se la correlazione è presente, i compensi per diritti d’autore devono essere sommati ai compensi professionali dell’attività forfettaria. In questo caso, l’importo percepito viene prima ridotto forfettariamente del 25 per cento o del 40 per cento, a seconda dell’età dell’autore, e successivamente confluisce nella sezione III del quadro LM del modello Redditi PF. L’intero reddito così determinato è assoggettato all’imposta sostitutiva del regime forfettario, senza applicazione delle ritenute subite, che restano comunque scomputabili. Questa impostazione è ormai considerata coerente con l’impianto normativo e con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Quando i diritti d’autore vanno dichiarati nel quadro RL
In assenza di correlazione tra attività professionale e opera dell’ingegno, i compensi per diritti d’autore assumono natura di redditi diversi. In tale ipotesi, la remunerazione va dichiarata nel quadro RL, sezione III, rigo RL25, concorrendo alla formazione del reddito complessivo ordinario. La mancanza di correlazione si verifica quando l’opera è frutto di competenze, attività o esperienze non riconducibili all’attività svolta con partita IVA, e sarebbe stata realizzata anche senza l’esercizio della professione. Questo discrimine, come evidenziato dalla prassi, deve essere valutato caso per caso, tenendo conto del contenuto dell’opera e del profilo professionale del contribuente.

Gli effetti previdenziali: esclusione dei contributi Inps
Sotto il profilo previdenziale, la questione dei diritti d’autore regime forfettario presenta un ulteriore livello di complessità. L’Inps, già con il messaggio n. 19435 del 2013, ha chiarito che i compensi per diritti d’autore sono esclusi dalla base imponibile contributiva, in quanto l’obbligo contributivo è improntato a criteri oggettivi che prescindono dalle modalità di tassazione fiscale. Tale esclusione si fonda sul fatto che la normativa previdenziale richiama esclusivamente i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, mentre i diritti d’autore rientrano nel comma 2. La prassi più recente continua a ritenere valida questa impostazione, anche quando i compensi confluiscono nel quadro LM, pur segnalando l’assenza di un chiarimento amministrativo definitivo in senso univoco.

Il rischio di errori dichiarativi e l’importanza della valutazione preventiva
L’errata qualificazione dei diritti d’autore può comportare conseguenze rilevanti, sia in termini di imposta dovuta sia di verifica dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario. L’inclusione o l’esclusione dalla soglia dei compensi, infatti, può determinare la fuoriuscita dal regime agevolato a decorrere dall’anno successivo. Per questo motivo è fondamentale analizzare preventivamente la natura dei proventi e documentare in modo coerente la sussistenza o meno della correlazione con l’attività professionale. All’interno della nostra piattaforma è possibile effettuare una verifica guidata dei compensi percepiti e simulare l’impatto fiscale e previdenziale delle diverse opzioni dichiarative, utile anche per intercettare contatti qualificati interessati a soluzioni strutturate di gestione fiscale.

Conclusioni
Il trattamento dei diritti d’autore regime forfettario dipende in modo determinante dalla correlazione con l’attività professionale esercitata. Se tale nesso esiste, i compensi confluiscono nel quadro LM e sono assoggettati all’imposta sostitutiva, previa riduzione forfettaria. In caso contrario, vanno dichiarati nel quadro RL come redditi diversi. Sul piano previdenziale, prevale l’orientamento che ne esclude l’assoggettamento a contribuzione Inps, indipendentemente dal quadro dichiarativo utilizzato.

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Tiziano Beneggi

May 3, 2026

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