Il rischio calore lavoro rappresenta oggi uno dei temi centrali nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intensificarsi dei fenomeni climatici estremi ha determinato un rapido intervento multilivello delle istituzioni, articolato tra linee guida tecniche, protocolli condivisi e ordinanze regionali.
Da un lato si collocano strumenti di soft law, come le Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni, che non hanno efficacia cogente ma assumono rilevanza come standard tecnico di riferimento ai sensi degli articoli 15 e 28 del D.Lgs. 81/2008. Dall’altro lato emergono strumenti di hard law, come le ordinanze regionali contingibili e urgenti, che incidono direttamente sull’organizzazione del lavoro.
A questi si aggiunge un elemento intermedio, rappresentato dal Protocollo quadro del 2 luglio 2025, recepito nel D.M. 9 luglio 2025 n. 95, che ha elevato un accordo di natura pattizia a fonte regolamentare.
Le linee guida della Conferenza delle Regioni
Le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, adottate il 19 giugno 2025, costituiscono un documento tecnico di riferimento per la gestione del rischio microclimatico.
Pur essendo prive di forza vincolante, tali linee guidano l’applicazione concreta degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.
L’approccio adottato è strutturato e multilivello, basato su strumenti come: l’Heat Index e l’indice WBGT per la valutazione dello stress termico,
modelli predittivi come il Predicted Heat Strain,
piattaforme operative come Worklimate sviluppata da INAIL e CNR.
Questi strumenti consentono una valutazione dinamica, adattabile alle diverse condizioni lavorative, incluse quelle ibride tra ambienti indoor e outdoor.
Obblighi del datore di lavoro e quadro normativo vigente
Il rischio calore lavoro è già pienamente ricompreso nel sistema normativo vigente.
L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 impone la valutazione di tutti i rischi, compresi quelli derivanti da fattori fisici come il microclima. Gli articoli 180 e seguenti disciplinano inoltre i rischi da agenti fisici, mentre l’Allegato IV stabilisce requisiti ambientali relativi a ventilazione e comfort termico.
La giurisprudenza e la prassi più recente confermano un orientamento chiaro: il datore di lavoro è tenuto a considerare anche i rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici, come ribadito da INAIL e dalle indicazioni operative sul ricorso alla CIGO per eventi meteo estremi.
Il Protocollo quadro 2025 e il recepimento regolamentare
Una svolta significativa è rappresentata dal Protocollo quadro sul rischio climatico del 2 luglio 2025, recepito nel D.M. n. 95/2025.
Questo passaggio ha trasformato un accordo tra Governo e parti sociali in una fonte regolamentare, attribuendogli valore operativo concreto.
Il Protocollo prevede: l’integrazione del rischio caldo nella formazione obbligatoria,
la sorveglianza sanitaria mirata,
la riorganizzazione dei tempi di lavoro,
l’adozione di DPI adeguati alle condizioni climatiche.
Un elemento particolarmente innovativo è l’estensione della tutela anche agli ambienti indoor, spesso trascurati ma soggetti a condizioni termiche critiche.
Inoltre, viene riconosciuto il ruolo degli ammortizzatori sociali, come CIGO e CISOA, per gestire sospensioni dell’attività dovute a caldo estremo.
Ordinanze regionali: strumenti di hard law
Nel 2026 si è assistito a una diffusione capillare di ordinanze regionali per il contenimento del rischio calore lavoro.
Tali provvedimenti introducono misure immediate e vincolanti, come: la sospensione delle attività nelle ore più calde,
la rimodulazione degli orari di lavoro,
il ricorso agli ammortizzatori sociali.
Le Regioni hanno adottato approcci diversi. Alcune, come il Veneto, hanno privilegiato protocolli operativi, mentre la maggior parte ha optato per ordinanze contingibili con efficacia immediata.
Queste misure si applicano soprattutto nei settori più esposti, quali edilizia, agricoltura e logistica, ma nel 2026 il perimetro è stato ampliato anche ai rider e alle attività urbane.
Criticità applicative delle ordinanze
Nonostante le finalità protettive, le ordinanze regionali sollevano alcune criticità.
In primo luogo, emerge il problema della sovrapposizione normativa. Il sistema del D.Lgs. 81/2008 già impone obblighi precisi e l’introduzione di ulteriori vincoli può generare conflitti interpretativi.
In secondo luogo, la tempistica di attuazione è spesso estremamente ridotta. Le imprese si trovano a dover adeguare l’organizzazione del lavoro in tempi brevissimi, con difficoltà operative rilevanti.
Infine, si pone un tema di proporzionalità. Misure standardizzate potrebbero non tener conto delle specificità organizzative e tecnologiche delle singole realtà aziendali.
Integrazione tra strumenti normativi e gestione aziendale
Il rischio calore lavoro deve essere affrontato attraverso un approccio integrato.
Le linee guida tecniche rappresentano lo standard operativo, il Protocollo definisce il quadro organizzativo e le ordinanze intervengono in situazioni emergenziali.
Tuttavia, il punto centrale resta la gestione aziendale del rischio, che deve essere: preventiva, attraverso l’aggiornamento del DVR,
dinamica, basata su monitoraggio continuo,
partecipata, con coinvolgimento delle parti sociali.
Solo un approccio sistemico consente di garantire effettività alle misure di tutela.
Rischio calore lavoro: prospettive e scenari futuri
Il crescente impatto dei cambiamenti climatici rende il rischio calore una componente strutturale della sicurezza sul lavoro.
È probabile che nei prossimi anni si assista a: una maggiore armonizzazione normativa nazionale,
l’introduzione di standard tecnici più vincolanti,
l’integrazione stabile delle variabili climatiche nei modelli organizzativi.
Il dibattito resta aperto, soprattutto sul rapporto tra soft law e hard law e sulla necessità di un intervento legislativo organico.
Indicazioni operative per imprese e professionisti
Per le imprese, il tema non è più emergenziale ma strutturale.
Diventa fondamentale: aggiornare il DVR includendo il rischio termico,
monitorare strumenti come Worklimate,
integrare misure organizzative e tecniche,
verificare costantemente le ordinanze territoriali.
Se vuoi evitare criticità ispettive e garantire una gestione conforme del rischio calore lavoro, puoi rivedere da subito le procedure aziendali e aggiornare i processi di valutazione in linea con le evoluzioni normative più recenti.