L’omessa dichiarazione IVA non impedisce più all’Agenzia delle Entrate di liquidare direttamente l’imposta. Fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni periodiche e versamenti consentono di ricostruire il debito anche in assenza del modello annuale.
La procedura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 con l’articolo 54-bis.1 del Dpr 633/1972, è diventata operativa con il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026. Ricevuta la comunicazione, il contribuente ha 60 giorni per contestare il calcolo o pagare, beneficiando della riduzione della sanzione a un terzo.
La criticità principale riguarda il credito IVA dell’anno precedente, escluso dalla liquidazione automatica. L’eccedenza non è necessariamente perduta, ma deve essere documentata e fatta valere nel confronto con l’ufficio: non può essere sottratta autonomamente né utilizzata in compensazione per pagare quanto richiesto.
Risposta breve
In caso di dichiarazione IVA omessa, le Entrate possono calcolare l’imposta utilizzando i dati già disponibili nelle proprie banche dati. La procedura considera l’IVA a debito e a credito risultante dai flussi telematici e i versamenti eseguiti, ma non il credito riportato dalla dichiarazione precedente.
Entro 60 giorni dalla comunicazione il contribuente può fornire elementi correttivi oppure pagare imposta, interessi e sanzione ridotta. In mancanza, le somme sono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo.
Il debito IVA ricostruito dai flussi telematici
La nuova procedura prende atto della quantità di informazioni già trasmesse durante l’anno. Anche senza dichiarazione annuale, l’Agenzia conosce le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi memorizzati e trasmessi, i dati delle LIPE e i versamenti effettuati.
L’imposta a debito viene determinata considerando le fatture emesse, i corrispettivi telematici e le liquidazioni periodiche. Dal risultato vengono sottratti l’IVA detraibile risultante dalle fatture ricevute e dalle LIPE, oltre ai versamenti riferiti allo stesso periodo.
Ai fini della procedura è considerata omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta. Non è quindi sufficiente che il sistema abbia acquisito formalmente un modello se mancano i quadri indispensabili per ricostruire l’attività svolta.
Resta ferma la regola generale per la dichiarazione trasmessa oltre 90 giorni dalla scadenza: il modello è considerato omesso, pur costituendo titolo per la riscossione delle somme che ne risultano dovute.
Il ricorso ai dati telematici accelera il controllo, ma non garantisce che il risultato coincida con quello che sarebbe emerso dalla dichiarazione. Note di variazione, operazioni in reverse charge, regimi speciali, fatture duplicate o versamenti attribuiti in modo errato possono generare differenze. La comunicazione deve quindi essere confrontata con la contabilità prima di procedere al pagamento.
Il credito dell’anno precedente non entra nel calcolo
L’articolo 54-bis.1 esclude espressamente il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. È il punto di maggiore impatto finanziario della nuova disciplina.
Un’impresa potrebbe aver chiuso l’anno precedente con un’eccedenza regolarmente dichiarata e destinata al riporto. Se omette la dichiarazione dell’anno successivo, l’Agenzia ricostruisce il debito senza utilizzare quel credito. La somma richiesta può quindi risultare superiore al saldo effettivo che sarebbe emerso dal modello annuale.
L’esclusione dal calcolo non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016, hanno riconosciuto la possibilità di recuperare il credito maturato nell’anno interessato da un’omissione dichiarativa, purché il contribuente dimostri i requisiti sostanziali del diritto.
Il principio assume rilievo anche nella nuova procedura, ma non consente scorciatoie. L’eccedenza deve essere ricostruita attraverso dichiarazione precedente, fatture, registri IVA, liquidazioni periodiche e documentazione dei versamenti. Il contribuente deve sottoporre questi elementi all’ufficio entro il termine previsto per la risposta.
Non è invece possibile ridurre unilateralmente l’importo della comunicazione. Il credito precedente non può neppure essere utilizzato in compensazione per eseguire il pagamento richiesto. Prima di versare occorre quindi stabilire se la differenza derivi davvero da imposta non assolta oppure dall’esclusione di un credito dimostrabile.
Sessanta giorni per contestare o pagare
L’esito della liquidazione è comunicato al contribuente insieme all’indicazione dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. Dal ricevimento decorre il termine di 60 giorni per fornire chiarimenti o effettuare il pagamento.
La risposta deve essere specifica e documentata. Non basta contestare genericamente l’importo: occorre individuare quali dati non siano stati considerati o siano stati valutati in modo errato e produrre gli elementi che consentano all’ufficio di correggere il calcolo.
Quando la liquidazione è corretta, il pagamento entro 60 giorni consente di ridurre a un terzo la sanzione prevista per l’omessa dichiarazione. L’articolo 5, comma 1, del Dlgs 471/1997 stabilisce una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Con la definizione tempestiva, l’incidenza scende quindi al 40% dell’imposta.
Gli interessi, ordinariamente previsti dall’articolo 20 del Dpr 602/1973 nella misura del 4% annuo, sono dovuti al 3,5% fino all’ultimo giorno del mese precedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Il pagamento deve avvenire senza compensazione. Non si applica neppure l’ordinaria rateazione prevista per le comunicazioni derivanti dai controlli automatici e formali. La liquidazione può pertanto determinare un fabbisogno finanziario immediato, soprattutto quando l’importo ricostruito non tiene conto di un rilevante credito precedente.
Se il contribuente non paga e non ottiene la rettifica, imposta, sanzioni e interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo. La procedura può essere applicata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e non impedisce ulteriori accertamenti sul medesimo periodo.
La verifica deve precedere la comunicazione
I dati utilizzati dall’Agenzia sono consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi” e nel cassetto fiscale. Il contribuente può quindi controllare in anticipo la corrispondenza tra contabilità, fatture elettroniche, corrispettivi, LIPE e modelli F24.
La nuova procedura rende più rischioso rinviare la ricostruzione della posizione. L’omissione della dichiarazione non sospende il controllo, ma espone a un calcolo automatico che potrebbe non rappresentare tutte le componenti rilevanti e che, per legge, non utilizza il credito dell’anno precedente.
La verifica preventiva è particolarmente importante per le imprese che effettuano operazioni con l’estero, applicano il reverse charge, utilizzano regimi speciali o presentano un elevato numero di note di variazione. In questi casi i dati acquisiti automaticamente possono richiedere integrazioni per arrivare al saldo effettivo.
La dichiarazione annuale conserva quindi una funzione sostanziale. Non è una semplice replica dei flussi periodici, ma il documento nel quale vengono raccordate le liquidazioni, esercitato il diritto alla detrazione e rappresentate le componenti che non emergono integralmente dalle trasmissioni effettuate durante l’anno.
In sintesi
Con la dichiarazione IVA omessa, l’Agenzia delle Entrate può liquidare l’imposta sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e versamenti.
Il credito IVA dell’anno precedente resta fuori dal calcolo automatico. Può essere riconosciuto se il contribuente ne dimostra la spettanza, ma non può essere sottratto autonomamente dalla comunicazione né utilizzato per pagare in compensazione.
Dal ricevimento decorrono 60 giorni per presentare chiarimenti documentati o versare le somme con la sanzione ridotta a un terzo. In mancanza, il debito viene iscritto direttamente a ruolo.
Prima di pagare o rispondere alla comunicazione, conviene confrontare il calcolo delle Entrate con fatture, LIPE, versamenti e credito IVA precedente.