Aggiornato al 15 settembre 2026
In sintesi. In caso di omessa dichiarazione IVA il Fisco può ora determinare da sé l’imposta dovuta, usando le informazioni già in archivio, e notificare il risultato al contribuente. Chi riceve la comunicazione ha 60 giorni per scegliere: versare le somme con una sanzione pari a un terzo del dovuto oppure fornire dati e chiarimenti per far rifare il calcolo. In mancanza di pagamento e di risposta, le somme vengono iscritte a ruolo. La procedura è disciplinata dal nuovo art. 54-bis.1 nel decreto IVA, introdotto dalla manovra per il 2026, e si regge sul provvedimento del direttore dell’Agenzia, protocollo 239129, firmato il 28 agosto 2026.
Chi è interessato e quando scatta
La liquidazione riguarda i contribuenti IVA che non hanno presentato la dichiarazione annuale. Il provvedimento equipara all’omessa anche la dichiarazione presentata senza i dati delle operazioni attive, cioè delle vendite e prestazioni effettuate. Si tratta di una facoltà dell’Agenzia, non di un obbligo, e non esclude un successivo accertamento ordinario. Il limite temporale è la fine del settimo anno che segue quello di scadenza ordinaria della dichiarazione.
Da dove l’Agenzia ricava i numeri
Il calcolo usa quattro fonti già presenti nei suoi archivi: le informazioni sulle fatture elettroniche in uscita e in entrata, i corrispettivi telematici, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (le cosiddette LIPE, trasmesse ogni trimestre) e i versamenti IVA eseguiti nell’anno. L’imposta a debito deriva da fatture emesse, corrispettivi e LIPE. Da essa si sottraggono l’IVA sugli acquisti, il credito risultante dalle LIPE e i versamenti. Un punto che pesa sul contribuente: non viene considerato il credito riportato dall’anno precedente.
Come arriva la comunicazione
L’Agenzia scrive via PEC, all’indirizzo risultante dagli elenchi pubblici o al domicilio digitale speciale indicato; se la PEC non è recapitabile, spedisce una raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione si considera ricevuta quando viene consegnata. Il prospetto con i calcoli è consultabile nel cassetto fiscale, nella sezione «L’Agenzia scrive». Con la ricezione non è più applicabile la sanzione ridotta (dal 60 al 120 per cento dell’imposta) riservata a chi regolarizza spontaneamente.
Le due strade nei 60 giorni
La prima è pagare entro 60 giorni dal ricevimento con il modello F24, senza compensazione. In questo caso la sanzione, ordinariamente il 120 per cento dell’imposta, si riduce a un terzo e gli interessi sono calcolati al 3,5 per cento annuo invece che al 4. La seconda è inviare chiarimenti e dati che il Fisco non aveva, per ottenere un nuovo calcolo. I contatti sono con la Direzione provinciale competente per il domicilio fiscale alla data di scadenza della dichiarazione, oppure con la Direzione regionale per chi ha volume d’affari, ricavi o compensi pari o superiori a 100 milioni di euro. Se la liquidazione viene rideterminata, il termine per pagare riparte dalla comunicazione definitiva.
Un esempio numerico
Si ipotizzi che il calcolo dell’Agenzia, al netto di acquisti, LIPE e versamenti, dia un’IVA dovuta di 30.000 euro. Pagando entro 60 giorni la sanzione è un terzo del 120 per cento, quindi 12.000 euro: il totale è 42.000 euro, oltre agli interessi al 3,5 per cento. Senza pagamento né risposta, imposta e sanzione piena di 36.000 euro, cioè 66.000 euro, più gli interessi al 4 per cento, vengono iscritti a ruolo in via definitiva e su queste somme non si può compensare.
Domande frequenti
Si può pagare a rate? Per fruire della sanzione ridotta il pagamento avviene in un’unica soluzione tramite F24, senza compensazione.
Il credito dell’annualità precedente viene scomputato? No: il provvedimento non lo considera nel calcolo, quindi va fatto valere fornendo i dati.
La liquidazione impedisce l’accertamento? No, l’Agenzia conserva i poteri ordinari.
Dove si vede il prospetto? Nel cassetto fiscale, alla sezione «L’Agenzia scrive».
Fonti
Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore, prot. 239129/2026 (28 agosto 2026). Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 111, lettera a). d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis.1. Il Sole 24 Ore, NT+ Fisco, settembre 2026.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.