Aggiornato al 7 gennaio 2026
In sintesi. Dal 2026 il Fisco può calcolare e richiedere l’IVA dovuta pur in assenza del modello annuale. Questa liquidazione automatica IVA è prevista dal nuovo articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, inserito dalla legge di Bilancio 2026. Il calcolo parte dai dati già presenti nei sistemi del Fisco e non tiene conto del credito dell’anno precedente. Dalla ricezione della comunicazione decorrono 60 giorni: si può versare con sanzione ridotta al 40% (invece del 120%) o segnalare dati trascurati.
Che cosa prevede il nuovo articolo 54-bis.1
La norma è stata introdotta dall’articolo 1, comma 111, della legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026). Riguarda i titolari di partita IVA che non presentano il modello di dichiarazione annuale.
L’ufficio può quantificare l’imposta con procedure automatizzate, cioè senza l’intervento di un funzionario. Resta ferma la possibilità di un successivo accertamento. I dati utilizzati sono tre: le e-fatture di vendite e acquisti, i corrispettivi telematici e le LIPE (le comunicazioni trimestrali sulle liquidazioni periodiche dell’IVA).
Il Fisco decade dal potere di liquidare alla fine del settimo anno dopo la scadenza del modello (31 dicembre). Per il modello relativo al 2025, dovuto nel 2026, la scadenza finale cade perciò al 31 dicembre 2033.
Quando la dichiarazione IVA si considera omessa
Una dichiarazione è omessa se non viene trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile (articolo 8, comma 6, DPR 322/1998). La nuova norma aggiunge un caso: vale come omesso anche il modello trasmesso privo dei quadri indispensabili a determinare l’imposta.
La legge non elenca i quadri. Secondo i primi commenti i più rilevanti sono il VE, con le operazioni attive, e il VF, con quelle passive. Si attendono chiarimenti ufficiali, perché resta da stabilire quanto debba essere incompleto un quadro per far scattare la procedura.
Come viene calcolata l’imposta e perché il credito precedente non conta
L’Agenzia determina l’IVA dovuta sulla base delle informazioni già acquisite. Dall’imposta scomputa soltanto i versamenti realmente eseguiti. Non viene valorizzato il credito emerso dal modello dell’anno prima.
L’effetto pratico è pesante per chi ha un’eccedenza di credito ma dimentica la dichiarazione: l’IVA richiesta risulta più alta di quella effettiva. Il contribuente può però indicare, nei 60 giorni, gli elementi che l’Agenzia non ha considerato o ha valutato in modo errato.
Sessanta giorni, sanzioni e riscossione
L’esito della liquidazione è comunicato al contribuente. Da quel momento decorrono 60 giorni, entro i quali sono possibili due strade: versare le somme richieste oppure inviare chiarimenti e documenti.
Se si paga entro il termine, la sanzione ordinaria del 120% dell’imposta dovuta scende a un terzo, cioè al 40%. Se i chiarimenti portano a un importo diverso, l’Agenzia invia una nuova comunicazione e i 60 giorni ricominciano a decorrere.
Se il contribuente non risponde, o se i riscontri non cambiano l’imposta, le somme dovute (imposta, sanzioni, interessi) vengono iscritte a ruolo con carattere definitivo (articolo 14 DPR 602/1973). In questa procedura non è ammessa la compensazione orizzontale in F24 con altri crediti e, secondo i commenti, nemmeno la rateazione.
Due esempi numerici
I calcoli che seguono sono elaborazioni nostre, a scopo illustrativo.
Esempio 1. Una ditta individuale emette fatture e trasmette i corrispettivi per il 2025, e poi omette di inviare il modello. L’imposta calcolata dall’Agenzia è di 30.000 euro. La sanzione piena sarebbe 36.000 euro (120%). Pagando entro 60 giorni diventa 12.000 euro (40%). Il totale da versare è 42.000 euro, interessi esclusi.
Esempio 2. Una società presenta il modello senza il quadro VE. Le fatture emesse generano 50.000 euro di IVA a debito, gli acquisti 20.000 euro di IVA a credito e i versamenti periodici sono 10.000 euro. L’imposta liquidata è 20.000 euro; un credito di 5.000 euro del 2024 non entra nel calcolo. La sanzione scontata è 8.000 euro, a fronte di 24.000 euro di sanzione piena.
Domande frequenti
La procedura vale anche per chi ha inviato il modello? Solo se mancano i quadri indispensabili a quantificare l’imposta: in quel caso è trattata come omessa.
Il credito IVA dell’anno prima si perde? No, ma non è considerato nella liquidazione automatica. Gli elementi non valutati vanno segnalati all’Agenzia nei 60 giorni.
È ammesso il pagamento rateale? Secondo i commenti disponibili no, e non si può compensare in F24 con altri crediti.
Entro quando può arrivare la comunicazione? Fino alla fine del settimo anno dopo la scadenza del modello, cioè al 31 dicembre.
Fonti
Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, comma 111 (testo non letto direttamente: la pagina di Normattiva non è risultata estraibile; contenuto verificato tramite stampa). Fisco7, 5 e 7 gennaio 2026. NT+ Fisco del Sole 24 Ore (settembre 2026), consultato solo per le regole della norma. EC News, aprile 2026, che riporta il commento Assonime n. 8/2026, letto solo per le regole della norma. Non sono stati letti i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate né altri testi di prassi.
Contenuto a carattere informativo: non sostituisce una consulenza sul singolo caso.