Adesione automatica alla previdenza complementare: cosa devono fare le aziende

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici e del pubblico impiego.

La riforma, introdotta dall’articolo 1, comma 204, della legge 199 del 30 dicembre 2025, modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005. Il lavoratore viene considerato aderente alla previdenza complementare dalla data di assunzione, salvo che comunichi una scelta diversa entro 60 giorni.

Il datore deve informare il dipendente, ricostruirne la precedente storia lavorativa e previdenziale, individuare il fondo collettivo di riferimento e monitorare la scadenza del termine.

In assenza di una scelta espressa, l’automatismo comporta il conferimento dell’intero TFR maturando e, quando previsti dagli accordi collettivi, dei contributi a carico dell’impresa e del lavoratore.

Chi rientra nella nuova disciplina

Le direttive Covip del 19 giugno 2026 definiscono di prima assunzione il soggetto che, dopo il 30 giugno 2026, instaura per la prima volta un rapporto di lavoro subordinato.

Non è sufficiente verificare che il dipendente sia nuovo per l’azienda. Occorre accertare che non abbia mai avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente presso altri datori.

Il nuovo automatismo interessa tutte le imprese private, indipendentemente dal numero di dipendenti. La dimensione aziendale rileva invece per stabilire se il TFR non destinato alla previdenza complementare debba essere mantenuto presso il datore o versato al Fondo di Tesoreria Inps.

I lavoratori intermittenti sono esclusi dall’automatismo secondo le FAQ del ministero del Lavoro, salvo una diversa indicazione nel decreto attuativo. L’esclusione, non essendo espressamente contenuta nella legge, dovrà essere monitorata.

Le regole per i lavoratori già occupati in passato

Quando il neoassunto ha già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente, il datore deve verificare anche l’esistenza di una posizione pensionistica alimentata dal TFR.

Se il lavoratore possiede una posizione complementare ancora attiva, finanziata in tutto o in parte attraverso il TFR, deve indicare entro 60 giorni a quale fondo destinare il TFR futuro. In mancanza di una scelta opera l’automatismo previsto dal comma 9-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo 252 del 2005.

Se il lavoratore non ha mai destinato il TFR alla previdenza complementare, oppure ha integralmente riscattato la posizione precedente, l’adesione automatica non scatta. Il trattamento viene gestito secondo l’articolo 2120 del Codice civile o attraverso il Fondo di Tesoreria.

Il lavoratore mantiene comunque la possibilità di aderire successivamente a un fondo pensione mediante una scelta espressa.

La dichiarazione sulla storia lavorativa

Il primo adempimento dell’azienda consiste nell’acquisire una dichiarazione scritta del dipendente.

Il documento dovrebbe indicare se si tratta della prima assunzione assoluta come lavoratore subordinato, se esistono precedenti rapporti con mantenimento del TFR in azienda oppure se è già attiva una posizione complementare alimentata dal TFR.

In quest’ultimo caso devono essere riportati almeno la denominazione del fondo, la quota di TFR precedentemente conferita e l’eventuale avvenuto riscatto totale.

La dichiarazione deve essere datata e firmata dal lavoratore. È opportuno che il datore rilasci una copia controfirmata per ricevuta e conservi l’originale nel fascicolo personale.

Questa ricostruzione è decisiva perché una classificazione errata può determinare l’iscrizione automatica di un soggetto escluso oppure il mancato conferimento relativo a un lavoratore che vi rientra.

Informativa obbligatoria al momento dell’assunzione

Contestualmente all’assunzione, l’impresa deve fornire un’informativa chiara e tracciabile.

Il documento deve indicare il contratto collettivo applicato, la forma pensionistica collettiva di riferimento, la contribuzione prevista, il funzionamento dell’adesione automatica e le alternative disponibili.

Devono essere spiegati il termine di 60 giorni, la decorrenza dalla data di assunzione, il conferimento integrale del TFR in caso di silenzio e la natura non reversibile della sua destinazione alla previdenza complementare.

L’informativa deve precisare anche che il lavoratore può aderire espressamente a un altro fondo oppure mantenere il TFR presso il datore, quando non sia già vincolato da una precedente scelta previdenziale.

La consegna può essere documentata mediante sottoscrizione per ricevuta, posta elettronica certificata o un sistema digitale aziendale capace di attestare data, contenuto e ricezione.

La scelta può essere comunicata in forma libera

La nuova modulistica ministeriale per la destinazione del TFR è ancora in corso di emanazione.

Durante la fase transitoria, le FAQ del ministero del Lavoro consentono al dipendente di comunicare la propria scelta attraverso una dichiarazione scritta in forma libera.

Il documento deve permettere di identificare il lavoratore, il datore, la data di assunzione e l’opzione esercitata. Deve inoltre risultare consegnato entro 60 giorni.

Il lavoratore di prima assunzione può mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice civile, aderire al fondo collettivo previsto dal contratto, scegliere una diversa forma pensionistica oppure, nei casi ammessi, destinare solo una quota del TFR mediante adesione esplicita.

Il datore deve annotare la data di ricezione e consegnare al dipendente una copia firmata.

Che cosa accade se il lavoratore non sceglie

Quando il lavoratore interessato non comunica alcuna decisione entro il termine, l’azienda deve procedere con l’adesione automatica.

La destinazione avviene verso il fondo previsto dal contratto o dall’accordo collettivo applicabile. In presenza di più forme collettive, prevale quella individuata da un accordo aziendale oppure, in mancanza, quella alla quale aderisce il maggior numero di dipendenti.

Se non esiste un fondo collettivo di riferimento, la contribuzione viene destinata al Fondo Cometa, individuato come forma residuale dal decreto ministeriale 85 del 31 marzo 2020.

Prima di iniziare i versamenti, il datore deve verificare che il fondo abbia adeguato statuto, regolamento e procedure alla nuova disciplina.

TFR e contributi decorrono dall’assunzione

L’adesione si perfeziona dopo la scadenza dei 60 giorni, ma la competenza dei versamenti decorre dalla data di assunzione.

Il datore inizia a versare dal mese successivo alla scadenza del termine, comprendendo anche le somme maturate durante i primi due mesi.

Il flusso comprende l’intero TFR, il contributo datoriale previsto dagli accordi e il contributo minimo a carico del lavoratore.

I sistemi paghe devono quindi conservare fin dall’inizio le informazioni necessarie per ricostruire le quote retroattive. Non è corretto iniziare il conteggio soltanto dal sessantunesimo giorno.

La valorizzazione delle quote della posizione pensionistica decorre dall’effettivo versamento al fondo, mentre l’iscrizione viene fatta risalire alla data di assunzione.

La contribuzione personale per i redditi più bassi

Se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale, il lavoratore può dichiarare di non voler versare il contributo previsto a proprio carico.

La rinuncia riguarda la contribuzione personale e non elimina necessariamente il conferimento del TFR o il contributo datoriale.

L’esonero non è automatico. Il dipendente deve esercitare la facoltà entro i 60 giorni e il datore deve conservarne la dichiarazione.

In assenza di tale comunicazione, l’adesione automatica comporta la contribuzione piena nella misura stabilita dagli accordi applicabili.

Contratti a termine e periodo di prova

L’adesione automatica può operare anche per i contratti a tempo determinato.

Se il rapporto termina prima del decorso dei 60 giorni e il lavoratore non ha effettuato una scelta espressa, l’automatismo non si perfeziona. Il TFR viene gestito secondo le regole ordinarie e liquidato alla cessazione.

Se il contratto dura più di 60 giorni, l’adesione automatica può invece perfezionarsi, anche se il dipendente si trova ancora nel periodo di prova.

Una clausola contrattuale che rinvii l’adesione al superamento della prova non può neutralizzare il termine stabilito dalla legge. Resta possibile aderire espressamente anche nei rapporti di durata inferiore.

Il carattere irreversibile del conferimento

La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, effettuata espressamente oppure mediante il nuovo automatismo, non può essere successivamente revocata per riportare il TFR futuro in azienda.

Il lavoratore può trasferire la posizione a un’altra forma pensionistica e modificare la linea di investimento, ma il trattamento continuerà a essere destinato alla previdenza complementare.

È invece reversibile la decisione di mantenere il TFR presso il datore. Il lavoratore potrà aderire a un fondo in un momento successivo, con effetto sul TFR maturando.

L’informativa aziendale deve spiegare chiaramente questa asimmetria, perché incide in modo rilevante sulla consapevolezza della scelta.

La responsabilità dell’azienda non è automatica

Il testo della riforma non prevede che qualsiasi errore formale determini automaticamente l’annullamento dell’adesione, il ripristino del TFR in azienda o il risarcimento del rendimento negativo del fondo.

Questi effetti dipendono dalla natura dell’inadempimento, dalla prova del danno, dal rapporto causale e dalle domande eventualmente proposte dal lavoratore.

Un’informativa omessa o incompleta, un conferimento eseguito nei confronti di un soggetto escluso o il mancato versamento delle somme dovute possono comunque esporre il datore a richieste di adempimento e risarcimento, oltre alle conseguenze amministrative applicabili.

La documentazione assume quindi una funzione essenziale: consente di dimostrare che l’impresa ha correttamente classificato il lavoratore, illustrato le alternative e rispettato i termini.

Il richiamo della Cassazione sui contributi non versati

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 22066 del 31 luglio 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla natura retributiva o previdenziale delle somme che il datore omette di versare al fondo complementare.

La pronuncia non riguarda l’adesione automatica introdotta nel 2026, ma mostra la rilevanza giuridica dell’inadempimento contributivo e l’esistenza di orientamenti non univoci sulla qualificazione delle somme.

Non è quindi prudente predeterminare in astratto le conseguenze di ogni irregolarità. È invece necessario assicurare una gestione corretta dei versamenti e una completa tracciabilità delle scelte del dipendente.

Portabilità del contributo datoriale

La legge di Bilancio 2026 modifica anche l’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 252 del 2005.

Dopo due anni di partecipazione, il lavoratore può trasferire la propria posizione a un’altra forma pensionistica, compresi un fondo aperto o un piano individuale pensionistico, continuando a beneficiare del contributo datoriale previsto dagli accordi collettivi.

L’operatività della disposizione è stata rinviata al 31 ottobre 2026.

L’Avviso comune sottoscritto il 26 maggio 2026 dalle principali organizzazioni datoriali e sindacali sostiene una lettura differente, secondo cui il trasferimento del contributo verso una forma privata dovrebbe essere consentito soltanto quando previsto dal contratto collettivo.

Si apre così un possibile confronto interpretativo tra la formulazione legislativa e l’autonomia collettiva. Non può tuttavia ritenersi che una clausola contrattuale neutralizzi automaticamente la disposizione di legge: occorrerà considerare i futuri interventi normativi e gli orientamenti delle autorità competenti.

Un modello per la dichiarazione iniziale

Nella dichiarazione sulla storia previdenziale il lavoratore dovrebbe attestare una delle seguenti condizioni: prima assunzione assoluta come dipendente; precedente occupazione senza conferimento del TFR; precedente occupazione con posizione complementare alimentata dal TFR.

Quando esiste una posizione pensionistica, devono essere indicati il fondo e lo stato della posizione, precisando se sia ancora attiva o sia stata integralmente riscattata.

Il documento dovrebbe contenere nome, codice fiscale, data di assunzione, data della dichiarazione e firme del lavoratore e del datore per ricevuta.

Un modello per la ricevuta dell’informativa

La ricevuta dovrebbe attestare che il dipendente ha ricevuto informazioni sugli accordi collettivi applicabili, sul fondo di destinazione, sulla contribuzione, sul termine di 60 giorni e sulle conseguenze del silenzio.

È opportuno richiamare anche la decorrenza retroattiva, il conferimento integrale del TFR, la contribuzione personale e datoriale e la linea di investimento predefinita.

La sottoscrizione prova la consegna, ma non sana un’informativa incompleta. Il testo consegnato deve quindi essere conservato insieme alla ricevuta.

Un modello per la scelta entro 60 giorni

La dichiarazione finale deve consentire al lavoratore di mantenere il TFR nel regime ordinario, aderire al fondo collettivo, proseguire i versamenti verso una posizione preesistente oppure scegliere una diversa forma pensionistica.

Per i lavoratori che hanno già conferito il TFR a un fondo, non può essere proposta l’opzione di riportarlo in azienda. La precedente scelta è infatti irreversibile.

Il datore deve riportare la data di ricezione, verificare che la dichiarazione sia tempestiva e controllare che l’opzione sia compatibile con la storia previdenziale attestata.

Il controllo operativo prima di ogni assunzione

L’adesione automatica alla previdenza complementare richiede un processo aziendale coordinato tra risorse umane, amministrazione del personale e sistema paghe.

La procedura dovrebbe prevedere l’acquisizione della storia lavorativa, la consegna dell’informativa, il monitoraggio dei 60 giorni, l’individuazione del fondo e la contabilizzazione provvisoria delle somme.

È necessario verificare anche la durata del contratto, l’eventuale lavoro intermittente, la precedente destinazione del TFR e la retribuzione rilevante ai fini della contribuzione personale.

Per predisporre una procedura conforme è possibile richiedere un controllo interno dell’informativa e dei modelli aziendali. La verifica preventiva riduce il rischio di iscrizioni non dovute, omissioni contributive e contestazioni successive.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

July 18, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Nome e cognome*

Newsletter

Sign up for our newsletter and stay updated on all the latest news.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.