Più risorse per le aziende colpite dal caro energia

Con il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, il legislatore interviene nuovamente a sostegno delle aziende colpite dal caro energia, rafforzando in modo significativo il Fondo 394/81 gestito da Simest. L’obiettivo dell’intervento è quello di attenuare gli effetti economici derivanti dall’aumento dei costi energetici e dalle conseguenze indirette delle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare nell’area del Golfo Persico, che continuano a incidere sulla stabilità dei mercati e sulla struttura dei costi delle imprese.

Il provvedimento si inserisce nel solco delle misure straordinarie già adottate negli ultimi anni per fronteggiare shock esogeni di natura energetica e geopolitica, rafforzando il ruolo del Fondo quale strumento di supporto alle imprese maggiormente esposte a tali dinamiche.

Le nuove risorse disponibili per il biennio 2026‑2027

Il decreto-legge n. 42/2026 stabilisce limiti di spesa ben definiti per il potenziamento delle agevolazioni. Le risorse destinate alle aziende colpite dal caro energia ammontano a 160 milioni di euro per il 2026 e a 140 milioni di euro per il 2027, a valere sul Fondo per la promozione integrata (Fpi), che costituisce una componente specifica del più ampio Fondo 394/81.

Secondo i dati aggiornati al 28 febbraio 2026, la capacità complessiva impegnabile del Fondo 394/81 risulta pari a 7.264 milioni di euro, di cui 455 milioni riferibili al Fondo per la promozione integrata. Le stime di utilizzo per il 2026 indicano impieghi complessivi per circa 1.207 milioni di euro, includendo sia l’operatività ordinaria sia le nuove misure introdotte dal decreto, con una quota di 212 milioni destinata specificamente al Fpi.

Ambito di applicazione e termini per la presentazione delle domande

L’intervento si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026 e riguarda iniziative riconducibili a progetti di transizione digitale o transizione ecologica. Il legislatore ha inteso collegare il sostegno finanziario non solo alla compensazione del danno subito, ma anche a un percorso di rafforzamento strutturale della competitività delle imprese, coerente con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione.

Possono accedere alla misura le imprese che dimostrino di aver subito un impatto economico negativo direttamente o indirettamente riconducibile all’aumento dei costi energetici o alle conseguenze del contesto geopolitico internazionale. Tale impatto deve tradursi in una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa, causalmente collegata agli eventi considerati.

La dimostrazione del danno economico subito

Elemento centrale della misura è la prova del danno. Le aziende colpite dal caro energia devono dimostrare l’esistenza di un pregiudizio economico effettivo, che può manifestarsi sia sotto forma di contrazione dei ricavi sia come compressione dei margini o riduzione della liquidità operativa.

La verifica delle condizioni di accesso e delle modalità di attestazione del danno è demandata al Comitato agevolazioni di Simest, cui spetta il compito di definire criteri, procedure e tempistiche applicative. Tale impostazione consente una gestione flessibile della misura, adattabile alle specificità dei diversi settori produttivi.

La quota di contributo a fondo perduto

Sul piano dell’intensità dell’aiuto, il decreto prevede una quota di contributo a fondo perduto pari, in via ordinaria, al 20 per cento dell’agevolazione concessa. Per le piccole e medie imprese è riconosciuto un ulteriore elemento di favore, con la possibilità di incrementare la quota di fondo perduto di ulteriori 10 punti percentuali.

Questa differenziazione risponde all’esigenza di tenere conto della maggiore vulnerabilità finanziaria delle PMI rispetto agli shock energetici, nonché della loro più limitata capacità di assorbire incrementi strutturali dei costi di produzione.

Il ruolo di Simest e il Comitato agevolazioni

L’attuazione operativa della misura è affidata a Simest, attraverso il proprio Comitato agevolazioni. A tale organo spetta non solo la verifica dei requisiti di accesso, ma anche la definizione delle modalità di presentazione delle domande, delle procedure istruttorie e dei criteri di valutazione.

Il coinvolgimento del Comitato consente di coordinare la nuova misura con l’operatività ordinaria del Fondo 394/81, evitando sovrapposizioni e garantendo una gestione coerente delle risorse disponibili.

Il collegamento con altri interventi straordinari

Il decreto-legge n. 42/2026 si inserisce in un quadro più ampio di misure straordinarie già attivate a favore delle imprese colpite da eventi eccezionali. In particolare, l’incentivo segue temporalmente quello previsto per le imprese danneggiate dall’uragano Harry, per il quale la prima finestra di presentazione delle domande si è chiusa il 31 marzo 2026.

In tale ambito, possono accedere all’agevolazione le imprese di qualsiasi dimensione con sede operativa in Sicilia, Sardegna o Calabria, purché localizzate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Tra i requisiti principali figurano il deposito del bilancio 2025, o della dichiarazione dei redditi ove non obbligatorio, e il raggiungimento di specifiche soglie di internazionalizzazione.

Requisiti di export e attestazione indipendente

Per accedere alla misura collegata agli eventi meteorologici, è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: una quota di fatturato export diretto pari almeno al 3 per cento, oppure una quota del 10 per cento realizzata verso clienti esportatori o appartenenti a filiere esportatrici, o ancora una quota pari almeno al 10 per cento di fatturato verso clientela estera.

Tali condizioni devono essere attestate mediante asseverazione indipendente, a conferma della volontà del legislatore di indirizzare il sostegno verso imprese effettivamente inserite nei circuiti internazionali e, pertanto, più esposte agli shock geopolitici ed energetici.

La natura del contributo e le spese ammissibili

Nel caso delle imprese danneggiate da eventi meteorologici, l’agevolazione assume la forma di contributo a fondo perduto ed è finalizzata al ristoro dei danni materiali subiti. Rientrano tra gli attivi ammissibili immobili, macchinari, attrezzature, automezzi e scorte di magazzino, purché il danno sia direttamente riconducibile agli eventi calamitosi e comprovato da perizia asseverata redatta da un professionista abilitato.

Questo approccio conferma la centralità della dimostrazione oggettiva del danno quale presupposto imprescindibile per l’accesso agli aiuti pubblici.

Considerazioni conclusive

Il potenziamento del Fondo 394/81 rappresenta un intervento mirato a sostenere le aziende colpite dal caro energia in una fase ancora caratterizzata da forte incertezza sui mercati internazionali. La combinazione tra contributi a fondo perduto, sostegno alla transizione digitale ed ecologica e attenzione alle PMI rafforza la funzione del Fondo come strumento di politica industriale.

Per le imprese interessate, diventa essenziale valutare tempestivamente l’impatto economico subito e predisporre una documentazione adeguata, in vista delle scadenze previste. Un’analisi preventiva delle condizioni di accesso e delle modalità applicative consente di intercettare le opportunità offerte dalla misura e di integrare il sostegno pubblico in una strategia più ampia di adattamento ai nuovi equilibri energetici e geopolitici.

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Tiziano Beneggi

April 17, 2026

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