Caldaie a condensazione senza bonus: escluse anche le spese accessorie

Dal 2025 le caldaie a condensazione alimentate esclusivamente da combustibili fossili non danno più diritto alle detrazioni fiscali. L’esclusione non riguarda soltanto l’acquisto e la posa del generatore, ma si estende alle opere accessorie e funzionali alla sua installazione, compresi gli interventi di adeguamento e messa a norma dell’impianto.

Il chiarimento arriva dalla raccolta dell’Agenzia delle Entrate “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”, dedicata alle spese sostenute nel 2025 da indicare nel modello 730/2026 o Redditi persone fisiche 2026.

Lo stop interessa sia l’Ecobonus sia la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. La sostituzione della caldaia esclusa non può inoltre essere utilizzata come intervento presupposto per ottenere il bonus mobili.

Caldaie a condensazione senza bonus dal 2025

L’esclusione delle caldaie a condensazione senza bonus deriva dall’articolo 1, comma 55, della legge 207/2024, ossia la legge di Bilancio 2025.

La disposizione ha modificato la disciplina dell’Ecobonus contenuta nell’articolo 14 del Dl 63/2013 e quella relativa al recupero edilizio prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 non sono più detraibili gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Ai fini del bonus ristrutturazioni, l’Agenzia delle Entrate ha adottato una lettura ancora più ampia. Oltre alla sostituzione, risulta esclusa anche la nuova installazione di una caldaia autonoma alimentata esclusivamente da gas, gasolio o altro combustibile fossile.

Cosa significa caldaia “unica”

Il termine “unica” non si riferisce al numero di caldaie presenti nell’edificio, ma alla configurazione tecnica dell’impianto.

È unica, o stand-alone secondo la terminologia europea, la caldaia non combinata con un generatore capace di produrre una quota significativa di energia attraverso fonti rinnovabili.

Rientrano nell’esclusione le ordinarie caldaie a condensazione alimentate a gas naturale, Gpl, gasolio o altri combustibili fossili, anche quando presentano un’elevata classe energetica.

La tecnologia a condensazione permette di recuperare una parte del calore contenuto nei fumi, ma non modifica la natura fossile del combustibile. Di conseguenza, l’elevata efficienza dell’apparecchio non è sufficiente per conservare la detrazione dal 2025.

La direttiva Case green blocca gli incentivi, non l’installazione

La modifica italiana attua l’articolo 17, paragrafo 15, della direttiva Ue 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia, conosciuta come direttiva Case green.

La disposizione europea stabilisce che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non possano più concedere incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate da combustibili fossili, salvo specifici investimenti già selezionati nell’ambito di determinati programmi europei.

La Commissione europea, con la comunicazione 2024/C 6206, ha chiarito che il divieto riguarda l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione della caldaia fossile autonoma.

La norma fiscale non vieta, tuttavia, di installare una nuova caldaia a condensazione. L’intervento rimane tecnicamente possibile se rispetta la disciplina edilizia, impiantistica, energetica e ambientale. Ciò che viene meno è il contributo pubblico attraverso la detrazione fiscale.

Niente detrazione per le spese accessorie

La principale novità operativa contenuta nella guida dell’Agenzia delle Entrate riguarda le spese collegate all’intervento principale.

Non sono agevolabili le opere accessorie e funzionali alla sostituzione di una caldaia unica alimentata da combustibili fossili quando l’intervento principale è escluso dalla detrazione.

Il principio segue la tradizionale regola secondo la quale le opere accessorie possono essere detratte soltanto se risultano strettamente collegate a un intervento principale agevolabile. Quando il lavoro principale perde il beneficio, anche i costi necessari per realizzarlo seguono lo stesso trattamento.

Non è quindi possibile separare formalmente le singole voci della fattura per portare in detrazione le opere murarie, elettriche o idrauliche lasciando escluso soltanto il prezzo della caldaia.

Esclusa anche la messa a norma dell’impianto

L’Agenzia precisa che l’esclusione riguarda anche gli interventi accessori eseguiti per adeguare o mettere a norma l’impianto esistente in ottemperanza a un obbligo di legge, quando tali lavori sono funzionali alla sostituzione della caldaia non agevolabile.

Possono rientrare nel blocco, a titolo esemplificativo, l’adeguamento delle tubazioni, gli interventi sul sistema di evacuazione dei fumi, le opere sulla canna fumaria, la realizzazione o modifica degli scarichi della condensa, gli adeguamenti elettrici e le opere murarie indispensabili per collocare il nuovo generatore.

La circostanza che un lavoro sia obbligatorio per legge non lo rende automaticamente detraibile. Serve comunque una disposizione fiscale che lo ammetta al beneficio.

La fatturazione separata non modifica la natura sostanziale della spesa. Se l’opera è necessaria per installare la caldaia fossile esclusa, resta fuori dal bonus anche quando viene fatturata da un’impresa diversa.

Quando un intervento autonomo può essere valutato separatamente

Il chiarimento riguarda le spese accessorie e funzionali all’intervento principale non agevolabile. Non significa che qualsiasi lavoro eseguito sull’impianto termico sia automaticamente escluso.

Un intervento realmente autonomo, dotato di una propria finalità e riconducibile a una categoria agevolata, deve essere esaminato separatamente. È il caso, per esempio, di lavori più ampi sull’edificio o sull’impianto che non siano eseguiti esclusivamente per consentire l’installazione della nuova caldaia fossile.

La distinzione richiede particolare cautela. Non è sufficiente attribuire alla spesa una descrizione diversa in fattura. Devono risultare l’autonomia tecnica dell’intervento, il relativo titolo edilizio quando necessario, il collegamento con una fattispecie ammessa e una documentazione coerente.

Quando le opere costituiscono un unico progetto finalizzato alla sostituzione della caldaia, la frammentazione artificiosa dei costi espone al recupero della detrazione, oltre a interessi e sanzioni.

Quali impianti restano agevolabili

Lo stop non interessa tutte le tecnologie utilizzate per il riscaldamento.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 8/E del 19 giugno 2025 ha chiarito che possono continuare a rientrare nelle agevolazioni, nel rispetto dei rispettivi requisiti tecnici, i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili, i generatori a biomassa e le pompe di calore ad assorbimento a gas.

Restano inoltre agevolabili le pompe di calore elettriche e i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.

Per essere considerato ibrido, il sistema deve essere assemblato in fabbrica ed espressamente progettato dal produttore affinché i due generatori funzionino in abbinamento. Non è sufficiente acquistare separatamente una caldaia e una pompa di calore e collegarle successivamente senza una certificazione unitaria del sistema.

Anche il solare termico e gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili possono conservare l’agevolazione quando rispettano i requisiti previsti dalla normativa e dai decreti tecnici.

La caldaia a biomassa non è una caldaia fossile

I generatori alimentati da biomassa non rientrano automaticamente nell’esclusione riservata ai combustibili fossili.

L’eventuale detrazione resta però subordinata al rispetto delle condizioni tecniche, energetiche e ambientali previste per questa tipologia di impianto. Devono essere considerate anche le limitazioni regionali sulla qualità dell’aria e sull’installazione di generatori a biomassa.

La semplice qualificazione del combustibile come rinnovabile non consente quindi di prescindere dalla classe ambientale, dai rendimenti, dalle emissioni e dagli altri requisiti richiesti.

Niente bonus mobili collegato alla caldaia fossile

Fino al 2024, la sostituzione di una caldaia poteva essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria idoneo ad aprire l’accesso al bonus mobili ed elettrodomestici.

Dal 2025 questa possibilità viene meno quando viene installata una caldaia unica alimentata da combustibili fossili. Poiché l’intervento non beneficia più della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, manca il presupposto necessario per utilizzare il bonus mobili disciplinato dall’articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013.

La sola qualificazione edilizia come manutenzione straordinaria non è sufficiente. Il contribuente deve fruire concretamente della detrazione per un intervento di recupero ammesso dalla normativa fiscale.

Il bonus mobili resta possibile con altri lavori agevolati

L’esclusione non significa che chi sostituisce una caldaia fossile perda in ogni caso il bonus mobili.

Se sullo stesso immobile viene eseguito un altro intervento autonomamente agevolabile, capace di costituire il presupposto per il bonus mobili, l’acquisto di arredi ed elettrodomestici può continuare a beneficiare della detrazione.

Occorre rispettare la relazione temporale richiesta dalla legge: i lavori agevolati devono essere iniziati prima dell’acquisto dei mobili. Non è invece necessario che le spese per il recupero edilizio siano superiori a quelle sostenute per l’arredamento.

Per le spese sostenute nel 2025, il bonus mobili è riconosciuto nella misura del 50% su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali. La sostituzione della caldaia fossile, però, non può essere utilizzata come unico intervento presupposto.

Le rate delle spese precedenti restano valide

Il divieto riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

Le rate relative a interventi agevolati e pagati negli anni precedenti continuano a essere indicate nelle dichiarazioni successive. La modifica normativa non elimina le detrazioni già maturate.

Per le persone fisiche, i professionisti e i condomìni assume normalmente rilievo il criterio di cassa, quindi la data del pagamento. Una caldaia pagata entro il 31 dicembre 2024 può continuare a seguire le precedenti regole, anche se la quota annuale viene indicata nella dichiarazione 2026.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa può invece rilevare il criterio di competenza. Nei casi di lavori iniziati prima del 2025 ma pagati o ultimati successivamente occorre quindi verificare il criterio fiscale applicabile al soggetto beneficiario.

Bonifico parlante e comunicazione Enea non salvano la detrazione

L’utilizzo del bonifico parlante non rende agevolabile una spesa esclusa dalla legge.

Lo stesso vale per la trasmissione della scheda all’Enea. Gli adempimenti formali sono necessari quando l’intervento rientra nel beneficio, ma non possono creare il diritto alla detrazione in assenza del requisito sostanziale.

Una spesa per caldaia fossile potrebbe comparire tra i bonifici messi a disposizione nella dichiarazione precompilata. Il dato informativo non rappresenta però un riconoscimento automatico della detrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente resta responsabile della verifica dei requisiti e deve eliminare o non utilizzare la spesa quando l’intervento è escluso.

Come gestire fatture con più interventi

Quando la stessa fattura comprende una caldaia non agevolabile e altri lavori potenzialmente ammessi, è necessario separare con precisione i relativi corrispettivi.

La descrizione deve consentire di individuare il costo del generatore, della posa e delle opere funzionali escluse, distinguendolo dagli eventuali interventi autonomi agevolabili.

Se la separazione non è possibile o la documentazione non dimostra l’autonomia dei lavori, aumenta il rischio che l’intero importo venga considerato collegato alla caldaia.

Prima di inserire la spesa nel modello 730 o Redditi è opportuno confrontare fatture, bonifici, contratto, capitolato, dichiarazione di conformità, scheda tecnica dell’impianto ed eventuale pratica Enea.

La risposta in sintesi

Dal 2025 le caldaie a condensazione autonome alimentate a gas, gasolio o altri combustibili fossili non possono beneficiare dell’Ecobonus o del bonus ristrutturazioni.

L’esclusione si estende alle opere accessorie e funzionali, comprese quelle necessarie per l’adeguamento e la messa a norma dell’impianto. Non è possibile ottenere la detrazione separando artificialmente i costi o utilizzando fatture distinte.

La sostituzione della caldaia fossile non consente neppure di accedere al bonus mobili. Quest’ultimo resta possibile se esiste un diverso intervento di recupero edilizio autonomamente agevolabile.

Continuano invece a essere valutabili, nel rispetto dei requisiti tecnici, pompe di calore, sistemi ibridi assemblati in fabbrica, microcogeneratori e generatori a biomassa.

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Tiziano Beneggi

July 24, 2026

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