CCNL per bonus edilizi: soglia dei 70mila euro da valutare con prudenza sull’importo complessivo dei lavori

Per i bonus edilizi, quando i lavori superano 70.000 euro, l’atto di affidamento deve indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato dall’impresa esecutrice.

La regola nasce dall’articolo 1, comma 43-bis, della legge 234/2021, introdotto dall’articolo 28-quater del Dl 4/2022, ed è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 27 maggio 2022.

La questione pratica è molto concreta: la soglia dei 70.000 euro va calcolata IVA inclusa o IVA esclusa?

Per l’obbligo di indicazione del CCNL nei bonus edilizi, in assenza di una precisazione normativa espressa che escluda l’IVA, la soluzione più prudente per il committente privato è considerare il costo complessivo sostenuto, quindi IVA inclusa, escludendo invece le sole spese professionali dei tecnici quando non costituiscono lavori edili.

Questa impostazione evita il rischio più serio: perdere il beneficio fiscale per non avere indicato il CCNL nell’atto di affidamento e nelle fatture.

Risposta breve

Per i bonus edilizi, la soglia dei 70.000 euro relativa all’obbligo di indicare il CCNL va valutata con riferimento al valore complessivo dell’opera.

Quando il committente è un privato e l’IVA non è detraibile, è prudente considerare l’importo IVA inclusa.

Diversa è la regola per la verifica di congruità della manodopera: secondo le FAQ della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, per il DURC di congruità la soglia dei 70.000 euro nei lavori privati va considerata al netto dell’IVA.

La norma: cosa prevede il comma 43-bis della legge 234/2021

L’articolo 1, comma 43-bis, della legge 234/2021 stabilisce che, per i lavori edili indicati nell’allegato X al Dlgs 81/2008, i benefici fiscali collegati a determinati bonus edilizi possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile.

Si tratta dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 51 del Dlgs 81/2015.

La norma si applica alle opere il cui importo risulta complessivamente superiore a 70.000 euro.

Il CCNL indicato nell’atto di affidamento deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Quali bonus sono interessati

L’obbligo è nato nel contesto delle misure antifrode e di tutela del lavoro nei cantieri agevolati.

La norma richiama, tra gli altri, il Superbonus, il bonus barriere architettoniche, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, il bonus mobili collegato agli interventi edilizi, il bonus verde e il bonus facciate.

Al di là dell’evoluzione delle singole agevolazioni nel tempo, il principio resta importante: quando un intervento edilizio agevolato rientra nel perimetro della norma e supera la soglia, il contratto deve riportare il CCNL applicato.

Il mancato presidio documentale può incidere sul riconoscimento della detrazione.

IVA inclusa o esclusa: la risposta prudente per i privati

La circolare 19/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la soglia dei 70.000 euro deve essere parametrata al valore dell’opera complessiva e non soltanto alla parte strettamente edile, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi riguarda i soli lavori edili.

La circolare non afferma in modo letterale che la soglia debba essere calcolata IVA inclusa.

Tuttavia, quando il committente è un privato, l’IVA rappresenta normalmente un costo effettivo e non detraibile. Per questa ragione, ai fini dell’obbligo CCNL nei bonus edilizi, la posizione più cautelativa è considerare il costo complessivo sostenuto dal privato, IVA compresa.

In pratica, se il contratto di appalto indica lavori per 65.000 euro oltre IVA e il totale pagato dal privato supera 70.000 euro, è consigliabile indicare comunque il CCNL nell’atto di affidamento e nelle fatture.

È una cautela semplice, non onerosa e molto più sicura rispetto al rischio di contestazione.

Le spese professionali non sono lavori edili

Nel calcolo della soglia occorre distinguere il valore dell’opera dalle parcelle professionali.

Le prestazioni di architetti, ingegneri, geometri, termotecnici, asseveratori o altri professionisti non costituiscono, di per sé, lavori edili ai sensi dell’allegato X al Dlgs 81/2008.

Per questo, ai fini dell’obbligo di indicazione del CCNL, le parcelle professionali non dovrebbero essere considerate come parte dell’importo dei lavori edili.

Diverso è il caso di un contratto unitario con un general contractor, nel quale siano presenti sia componenti edili sia servizi accessori. In questa ipotesi occorre leggere con attenzione il contratto, perché l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo può operare anche quando i lavori sono affidati a un general contractor o successivamente subappaltati.

Atto di affidamento e fatture: cosa deve risultare

Il CCNL deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori.

Questo è il documento centrale. Se manca l’indicazione nel contratto, il rischio fiscale è significativo, perché la norma subordina il riconoscimento del beneficio alla presenza dell’informazione nell’atto di affidamento.

Il contratto collettivo applicato deve poi essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

La circolare 19/E del 2022 ha però chiarito un aspetto importante: se il CCNL è correttamente indicato nell’atto di affidamento, l’eventuale omissione in fattura non comporta automaticamente la perdita del beneficio, purché il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori relativi alla fattura.

Questa dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 e deve essere esibita ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o agli uffici dell’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

Il ruolo del visto di conformità

Quando il visto di conformità è richiesto, i professionisti abilitati e i responsabili dell’assistenza fiscale devono verificare anche che il contratto collettivo sia indicato nell’atto di affidamento e riportato nelle fatture.

La norma attribuisce quindi un ruolo di controllo documentale a chi rilascia il visto.

Questo non significa che il professionista debba verificare nel merito la corretta applicazione giuslavoristica del contratto collettivo. La circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che il controllo fiscale riguarda la presenza dell’indicazione del CCNL, mentre le verifiche sostanziali sul lavoro restano affidate agli organi competenti.

L’Agenzia delle Entrate può comunque avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili per le attività di verifica.

DURC di congruità: stessa soglia, regola diversa sull’IVA

Il tema si complica perché la soglia dei 70.000 euro ricorre anche nella disciplina della congruità della manodopera.

Il decreto ministeriale 143/2021 ha introdotto la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili. Per i lavori privati, la verifica riguarda le opere di importo complessivo pari o superiore a 70.000 euro.

Qui, però, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, nelle FAQ CNCE EdilConnect, ha chiarito che per i lavori privati l’importo complessivo dell’opera deve essere considerato al netto dell’IVA.

Questa indicazione riguarda la verifica di congruità della manodopera, non l’obbligo fiscale di indicare il CCNL nell’atto di affidamento e nelle fatture ai fini dei bonus edilizi.

Le due discipline sono collegate, ma non coincidono.

Perché non conviene confondere CCNL e congruità della manodopera

CCNL nei bonus edilizi e DURC di congruità perseguono finalità vicine, ma operano su piani diversi.

L’obbligo di indicare il CCNL è una condizione documentale collegata al riconoscimento di specifici benefici fiscali.

La congruità della manodopera, invece, serve a verificare che l’incidenza del costo del lavoro nel cantiere sia coerente con l’opera realizzata, secondo gli indici previsti per il settore edile.

Per il CCNL, la regola fiscale richiama il valore complessivo dell’opera e non contiene una precisazione espressa sull’esclusione dell’IVA. Per la congruità, invece, la prassi CNCE indica espressamente il valore al netto dell’IVA.

Quindi un cantiere potrebbe trovarsi in una zona grigia: non soggetto a congruità perché sotto 70.000 euro al netto IVA, ma comunque da presidiare ai fini CCNL se il costo complessivo per il privato supera 70.000 euro IVA inclusa.

In questi casi, indicare il CCNL è la scelta prudente.

General contractor e subappalto

La circolare 19/E del 2022 dedica attenzione anche ai casi in cui il committente affidi l’intervento a un general contractor o a un soggetto che si riserva di subappaltare i lavori.

In queste ipotesi, nel contratto di affidamento devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali verranno affidati i lavori edili.

Nei successivi contratti con le imprese esecutrici e nelle relative fatture dovrà poi essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Questo passaggio è rilevante nei cantieri più strutturati, dove il committente privato firma un unico contratto ma l’esecuzione materiale viene affidata a più imprese.

Prima di firmare l’atto di affidamento, occorre quindi verificare che la clausola sul CCNL sia scritta in modo adeguato e non generico.

Da quando si applica l’obbligo

La disciplina è efficace dal 27 maggio 2022.

Si applica agli atti di affidamento stipulati da tale data e ai lavori edili avviati successivamente.

La decorrenza è importante soprattutto per gli interventi iniziati in prossimità dell’entrata in vigore della norma o per i cantieri oggetto di integrazioni contrattuali, varianti o affidamenti successivi.

Quando il contratto originario è stato stipulato prima dell’entrata in vigore, ma intervengono nuovi affidamenti o modifiche rilevanti, è opportuno verificare se sia necessario aggiornare la documentazione.

La giurisprudenza: nelle agevolazioni la prova è del contribuente

La giurisprudenza tributaria è costante nel ritenere che chi invoca un’agevolazione fiscale debba dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

La Corte di cassazione, anche in materia di detrazioni e documentazione fiscale, ha ribadito che il contribuente deve conservare e produrre elementi concreti e specifici a sostegno del beneficio richiesto.

Il principio è particolarmente importante nei bonus edilizi. Non basta avere sostenuto la spesa: occorre poter dimostrare che l’intervento rientra nell’agevolazione e che tutti gli adempimenti richiesti sono stati rispettati.

Per il CCNL, questo significa conservare contratto di affidamento, fatture, eventuali dichiarazioni sostitutive dell’impresa, documentazione del visto di conformità e, se dovuta, attestazione di congruità della manodopera.

In sintesi

Per i bonus edilizi, quando l’opera supera 70.000 euro, l’atto di affidamento deve indicare il CCNL applicato dall’impresa esecutrice e lo stesso contratto collettivo deve essere riportato nelle fatture.

Per il committente privato, in assenza di una diversa indicazione espressa nella norma fiscale, la soglia dei 70.000 euro va valutata con prudenza considerando il costo complessivo sostenuto, quindi anche l’IVA se non detraibile.

Le spese professionali dei tecnici restano fuori quando non costituiscono lavori edili.

Per il DURC di congruità, invece, la prassi CNCE indica che la soglia dei 70.000 euro nei lavori privati va considerata al netto dell’IVA.

Sono due piani diversi: confonderli può esporre il contribuente a errori documentali e al rischio di contestazioni sul bonus.

Prima di firmare il contratto, meglio controllare soglia e clausola CCNL

Prima di firmare l’atto di affidamento dei lavori, sentiamoci.

È il momento giusto per verificare importo dell’opera, IVA, spese professionali, obbligo di indicazione del CCNL, eventuale congruità della manodopera e documenti necessari per il visto di conformità.

Dopo la firma del contratto o l’emissione delle fatture, correggere una clausola mancante può diventare più difficile. E nei bonus edilizi, spesso, la forma è sostanza.

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Tiziano Beneggi

August 25, 2026

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