Rottamazione-quinquies: disponibili importi, rate e moduli di pagamento

La comunicazione Rottamazione-quinquies con l’esito della domanda, gli importi dovuti e il piano delle rate è disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La novità, annunciata con il comunicato stampa del 23 giugno 2026, interessa i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026. Il documento consente di conoscere quali debiti sono stati ammessi alla definizione agevolata, quanto occorre pagare e quali scadenze rispettare.

Per chi ha scelto il versamento in unica soluzione o un piano rateale, il primo appuntamento è fissato al 31 luglio 2026. Il rispetto delle scadenze è decisivo perché la legge 199 del 30 dicembre 2025 collega la conservazione dei benefici all’integrale pagamento delle somme indicate nella comunicazione.

Cosa contiene la comunicazione delle somme dovute

La comunicazione costituisce la risposta formale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione alla domanda presentata dal contribuente.

Nel documento sono indicati l’accoglimento totale o parziale dell’istanza, l’eventuale diniego, l’ammontare complessivo dovuto, il numero delle rate prescelto e le relative scadenze.

Sono inoltre riportate le informazioni necessarie per attivare l’addebito diretto sul conto corrente e vengono allegati i moduli pagoPA utilizzabili per effettuare i versamenti.

Quando il piano comprende più di dieci rate, la prima comunicazione contiene soltanto i moduli relativi alle prime dieci scadenze. I moduli successivi saranno resi disponibili nell’area riservata.

Ai contribuenti che hanno presentato la domanda attraverso il servizio pubblico, senza accedere all’area riservata, i moduli successivi saranno inviati anche al domicilio indicato nell’istanza prima della scadenza dell’undicesima rata.

Le cinque tipologie di risposta dell’Agente della riscossione

L’esito della domanda può essere identificato attraverso cinque differenti codici.

La comunicazione “AT” indica l’accoglimento totale: tutti i debiti inseriti nella domanda risultano definibili e il documento riporta l’importo da pagare.

Il codice “AP” segnala un accoglimento parziale. Alcuni debiti sono stati ammessi, mentre altri risultano esclusi. Per questi ultimi vengono indicati l’importo ancora dovuto secondo le regole ordinarie e la motivazione dell’esclusione.

La comunicazione “AD” riguarda il caso in cui tutti i debiti siano definibili, ma non risulti alcun importo da versare. Il codice “AX” segnala invece che soltanto una parte dei debiti è definibile senza somme da pagare, mentre per quelli esclusi vengono riportati gli importi e le relative motivazioni.

Il codice “RI” identifica infine il rigetto integrale della domanda, con l’indicazione delle ragioni per le quali i carichi non possono essere ammessi alla Rottamazione-quinquies.

Il contribuente dovrebbe controllare non soltanto l’importo finale, ma anche la corrispondenza tra le cartelle inserite nella domanda e quelle effettivamente accolte.

Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quinquies

La definizione agevolata è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 199 del 2025, ossia la legge di Bilancio 2026.

Il perimetro non comprende indistintamente tutti i debiti affidati alla riscossione. La misura riguarda i carichi consegnati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici o formali disciplinati dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600 del 1973 e dagli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr 633 del 1972.

Sono compresi anche i contributi previdenziali dovuti all’Inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La misura si applica inoltre alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni statali competenti. In questo caso l’agevolazione riguarda gli interessi e l’aggio, mentre resta dovuta la sanzione principale.

Possono rientrare nella definizione anche carichi già inseriti in precedenti rottamazioni dalle quali il contribuente sia decaduto, purché rispettino l’ambito oggettivo della nuova disciplina.

Sono invece esclusi i debiti compresi in piani di Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano regolarmente versate tutte le rate già scadute.

Quanto si paga con la definizione agevolata

Per i carichi ammessi, il contribuente deve corrispondere il capitale, le spese sostenute per le eventuali procedure esecutive e i diritti di notifica.

Non sono dovuti gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio.

La comunicazione delle somme dovute traduce queste regole nel calcolo riferito alla singola posizione. Per questo motivo l’importo indicato può essere sensibilmente inferiore al debito complessivamente riportato nelle precedenti cartelle o nei piani di rateizzazione.

L’agevolazione non comporta però una riduzione del capitale originariamente non versato. La convenienza deriva principalmente dall’eliminazione delle componenti sanzionatorie e degli interessi compresi dalla legge.

Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026

Chi ha scelto il pagamento in un’unica soluzione deve versare l’intero importo entro il 31 luglio 2026.

Il mancato pagamento, il pagamento insufficiente o il versamento effettuato oltre il termine consentito rendono inefficace la definizione. In questo caso il contribuente perde l’eliminazione di sanzioni e interessi e il debito torna a essere recuperabile secondo le regole ordinarie.

Per l’unica soluzione la legge riconosce una tolleranza di cinque giorni. Resta comunque prudente disporre il pagamento con anticipo, soprattutto quando viene utilizzato un canale bancario o postale.

Fino a 54 rate bimestrali in nove anni

Il contribuente che ha scelto il pagamento dilazionato può beneficiare di un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, distribuite nell’arco di nove anni.

Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026.

Dal 2027 le scadenze ricorrono il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno. Le ultime tre rate sono previste per il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

Sulle somme rateizzate si applicano interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro. Quando il numero di rate indicato nella domanda determina importi inferiori a questa soglia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riduce d’ufficio il numero delle rate nella misura necessaria a rispettare il limite minimo.

Il piano riportato nella comunicazione può quindi prevedere un numero di scadenze inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto dal contribuente.

Quando si decade dalla Rottamazione-quinquies

Il sistema di decadenza è meno rigido rispetto ad alcune precedenti definizioni, ma richiede comunque un controllo puntuale del piano.

In caso di pagamento rateale, la Rottamazione-quinquies diventa inefficace quando risultano omesse o insufficientemente versate due rate, anche non consecutive. La decadenza interviene inoltre in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’ultima rata.

Non è quindi necessario che le due rate non pagate siano consecutive. Un’insolvenza verificatasi nel 2026 e una seconda irregolarità maturata diversi anni dopo possono determinare la perdita della definizione.

La tolleranza di cinque giorni è prevista, secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per l’unica rata e per l’ultima rata del piano. Non opera ordinariamente per le rate intermedie.

La possibilità di omettere una singola rata non deve essere interpretata come uno slittamento automatico della scadenza. La somma rimane dovuta e la seconda irregolarità determina l’inefficacia della definizione.

Cosa accade dopo la decadenza

Quando la definizione perde efficacia, i pagamenti già effettuati non vengono restituiti. Sono acquisiti come semplici acconti sul debito complessivamente dovuto.

Riprendono inoltre a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. L’Agente della riscossione può avviare nuove procedure cautelari o esecutive e proseguire quelle già avviate prima della domanda.

I carichi per i quali si è verificata l’inefficacia della Rottamazione-quinquies non possono essere nuovamente rateizzati attraverso la disciplina ordinaria dell’articolo 19 del Dpr 602 del 1973.

La perdita dell’agevolazione può quindi produrre un effetto finanziario rilevante: il contribuente torna esposto all’intero debito residuo, comprensivo delle componenti escluse dalla rottamazione, senza poter ottenere un nuovo piano ordinario per gli stessi carichi.

Come attivare l’addebito diretto sul conto corrente

La comunicazione contiene le istruzioni per richiedere la domiciliazione delle rate.

Il contribuente può utilizzare il servizio “Attiva o revoca mandato SDD piani di definizione agevolata”, disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. È possibile indicare anche un conto intestato a un altro soggetto, purché quest’ultimo rilasci l’autorizzazione richiesta.

L’addebito diretto può ridurre il rischio di dimenticare una scadenza, ma deve essere attivato con un margine adeguato. È inoltre necessario verificare che il conto disponga della provvista sufficiente e controllare l’effettivo esito di ciascun addebito.

La domiciliazione non trasferisce all’istituto di credito la responsabilità del pagamento. In caso di mancato addebito, il contribuente deve utilizzare tempestivamente il modulo pagoPA relativo alla rata.

Come pagare senza domiciliazione

I moduli allegati alla comunicazione possono essere pagati tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’applicazione Equiclick, i canali telematici delle banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPA.

Per ogni rata deve essere utilizzato il codice riportato nello specifico modulo allegato al piano. Non è opportuno riutilizzare il modulo di una rata precedente o effettuare un bonifico privo dei riferimenti indicati dall’Agente della riscossione.

La ricevuta deve essere conservata insieme alla comunicazione e al piano di pagamento. In presenza di 54 rate, la documentazione dovrà essere mantenuta ordinata per l’intera durata della definizione.

ContiTu consente di scegliere quali cartelle pagare

Il servizio “ContiTu”, disponibile nell’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, permette di proseguire la definizione soltanto per alcune delle cartelle o degli avvisi contenuti nella comunicazione.

Il contribuente può selezionare i documenti che intende pagare e ottenere nuovi moduli con gli importi ricalcolati. Il numero delle rate resta quello indicato nel piano originario, salvo gli adeguamenti necessari per rispettare l’importo minimo di 100 euro.

Per le cartelle escluse dalla nuova selezione, la Rottamazione-quinquies non produce più effetti. L’Agente della riscossione può quindi riprendere le ordinarie attività di recupero.

ContiTu non rappresenta una richiesta di riduzione discrezionale del debito. È uno strumento per concentrare la definizione su determinati carichi, rinunciando ai benefici per quelli non selezionati.

La scelta dovrebbe essere effettuata dopo avere confrontato l’importo delle singole posizioni, la loro sostenibilità finanziaria e le conseguenze della ripresa della riscossione sui debiti esclusi.

Comunicazione e contenziosi pendenti

La presenza di un giudizio relativo ai carichi inseriti nella domanda richiede una verifica specifica degli effetti processuali della definizione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 5889 del 15 marzo 2026, si sono pronunciate sulla Rottamazione-quater, chiarendo che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella domanda, assume rilievo il pagamento della prima o unica rata unitamente alla documentazione prevista dalla legge.

La pronuncia riguarda la precedente definizione e non può essere automaticamente trasferita alla Rottamazione-quinquies. Conferma tuttavia che la semplice presentazione della domanda e la comunicazione di accoglimento non esauriscono gli adempimenti necessari: il pagamento conserva un ruolo determinante anche per gli effetti sul processo.

Quando esiste un contenzioso pendente, occorre coordinare il piano di pagamento con gli adempimenti processuali e verificare quali debiti siano stati effettivamente compresi nella comunicazione.

I controlli da effettuare prima del 31 luglio

La comunicazione dovrebbe essere verificata senza attendere gli ultimi giorni. Occorre confrontare i carichi accolti con quelli indicati nella domanda, controllare eventuali esclusioni, verificare il numero delle rate e accertare che i versamenti già effettuati siano stati correttamente considerati.

È inoltre necessario valutare se mantenere l’intero piano, utilizzare ContiTu per selezionare soltanto alcune posizioni oppure attivare la domiciliazione bancaria.

Per i piani più lunghi è utile predisporre un controllo interno delle scadenze indipendente dall’addebito automatico. La durata fino al 2035 aumenta infatti il rischio che variazioni del conto corrente, riorganizzazioni aziendali o semplici disattenzioni compromettano il beneficio.

Per verificare la comunicazione Rottamazione-quinquies, la sostenibilità delle rate e la corretta gestione dei debiti esclusi è possibile richiedere un’analisi interna della posizione. Il controllo prima del primo versamento consente di individuare tempestivamente anomalie e scegliere quali carichi mantenere nella definizione.

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Tiziano Beneggi

June 24, 2026

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