Esterometro, con le nuove regole l’invio diventa mensile

Nella comunicazione sono riepilogate le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati.
La comunicazione non è obbligatoria per le predette operazioni per le quali è stata presentata una dichiarazione doganale (testualmente: è stata emessa una bolletta doganale) ovvero per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La comunicazione dei dati può anche ricomprendere le predette operazioni.
Tra le operazioni ricomprese nell’esterometro ritroviamo anche le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché le prestazioni di servizi da e verso operatori extra-Ue.
Le informazioni da comunicare sono le seguenti:
– i dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
– la data del documento comprovante l’operazione,
– la data di registrazione,
– il numero del documento,
– la base imponibile,
– l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Il file Xml da trasmettere, a differenza di quanto è ammesso per la fattura elettronica tra privati, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio e cioè il soggetto obbligato o il suo delegato oppure, in caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e corrispettivi”, il file deve presentare il sigillo elettronico delle Entrate.
La trasmissione può avvenire utilizzando un sistema di cooperazione applicativa ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su un protocollo Sftp. Questi canali utilizzati da grandi fatturatori e intermediari prevedono un accreditamento al SdI e la sottoscrizione di un accordo di servizio con le Entrate. Per la trasmissione della comunicazione si può anche utilizzare un più semplice invio tramite interfaccia web con accesso nell’area fatture e corrispettivi del sito web delle Entrate.
L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese dopo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Con riguardo ai documenti passivi, nel provvedimento del 30 aprile è stato specificato che la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva. Certamente questa è una semplificazione importante. Un’altra auspicata è che la frequenza della comunicazione possa essere rarefatta passando da un adempimento mensile,a un adempimento almeno trimestrale.
 
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Tiziano Beneggi

October 20, 2018

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