Dal 15 maggio 2026 entra in vigore la versione 1.9.1 delle specifiche tecniche della fattura elettronica, destinata a sostituire l’attuale tracciato in uso da aprile 2025. L’aggiornamento introduce modifiche di rilievo sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello operativo, con effetti immediati sulla gestione dei flussi tramite Sistema di Interscambio (SdI).
Tra le novità più significative spiccano quelle che riguardano il Gruppo IVA, con l’introduzione di un nuovo codice di errore che comporta lo scarto automatico della fattura elettronica in presenza di un errato utilizzo del codice fiscale del gruppo, nonché le nuove modalità di valorizzazione dei dati relativi al lavoro sportivo dilettantistico. Accanto a queste innovazioni, il nuovo tracciato interviene anche sugli aspetti tecnici di accreditamento dei canali di trasmissione e sulla gestione dei codici destinatario da parte dei service provider.
Il contesto normativo e l’aggiornamento delle specifiche tecniche
Le specifiche tecniche della fattura elettronica rappresentano il documento di riferimento per la corretta formazione e trasmissione delle e‑fatture ai fini IVA, in attuazione dell’articolo 21 del DPR 633/1972. Gli aggiornamenti periodici rispondono all’esigenza di allineare il tracciato XML alle evoluzioni normative e alle prassi applicative emerse nel tempo.
La versione 1.9.1 recepisce chiarimenti già presenti nella disciplina del Gruppo IVA, regolata dal decreto ministeriale 6 aprile 2018, e rafforza i controlli automatici dello SdI, riducendo il rischio di errori formali che possano compromettere la corretta identificazione del soggetto passivo.
Gruppo IVA: quando la fattura viene scartata
La principale novità riguarda l’introduzione del codice errore 00327, che determina lo scarto della fattura elettronica in una specifica ipotesi. Il documento viene rifiutato quando, nei dati del cessionario o committente, non è valorizzata la partita IVA del Gruppo e, nel campo del codice fiscale, viene indicato il codice fiscale del Gruppo IVA anziché quello del singolo partecipante che ha effettuato l’acquisto.
Il punto centrale è che, nel sistema del Gruppo IVA, il codice fiscale del gruppo coincide tecnicamente con la partita IVA, ma non può essere utilizzato in modo sostitutivo rispetto a quello del soggetto partecipante che agisce per conto del gruppo.
Il corretto utilizzo di partita IVA e codice fiscale nel Gruppo IVA
L’articolo 3, comma 2, del DM 6 aprile 2018 stabilisce che, ai fini della fatturazione delle operazioni effettuate nei confronti del Gruppo IVA, i fornitori devono ricevere dal rappresentante del gruppo o dai partecipanti la partita IVA del Gruppo e il codice fiscale del singolo acquirente.
Ne deriva che, nella fattura elettronica, il campo relativo alla partita IVA deve riportare il dato del Gruppo IVA, mentre il campo del codice fiscale deve essere valorizzato esclusivamente con il codice fiscale del partecipante che ha effettuato l’acquisto. L’indicazione del codice fiscale del Gruppo IVA in luogo di quello del partecipante rende il documento non conforme alle previsioni dell’articolo 21, comma 2, lettere e) ed f), del DPR 633/1972, poiché non consente di identificare correttamente il reale cessionario o committente.
Il ruolo del Sistema di Interscambio nei controlli
Con il nuovo tracciato, lo SdI rafforza il controllo formale sulla coerenza dei dati identificativi. Quando la sezione relativa alla partita IVA non è valorizzata, il Sistema è costretto a basarsi esclusivamente sul codice fiscale per individuare il soggetto destinatario. Se il codice fiscale indicato è quello del Gruppo IVA, lo SdI non riesce a risalire al partecipante effettivo e procede allo scarto del documento.
Questo meccanismo impone un’attenzione ancora maggiore in fase di emissione delle fatture elettroniche verso i Gruppi IVA, soprattutto per i fornitori che gestiscono elevati volumi di documenti e utilizzano procedure automatizzate.
Implicazioni operative per imprese e intermediari
Dal punto di vista operativo, la novità comporta la necessità di verificare e aggiornare le anagrafiche clienti relative ai Gruppi IVA. È fondamentale che i sistemi gestionali distinguano correttamente tra partita IVA del gruppo e codice fiscale dei singoli partecipanti, evitando automatismi che possano portare all’inserimento del dato errato.
Gli intermediari e i provider di soluzioni di fatturazione elettronica dovranno adeguare i controlli interni per prevenire lo scarto dei documenti, che potrebbe generare ritardi nella contabilizzazione delle operazioni e conseguenze sul piano degli adempimenti IVA.
Lavoro sportivo dilettantistico e blocco AltriDatiGestionali
Un’ulteriore novità fiscale introdotta con il tracciato 1.9.1 riguarda la corretta rappresentazione in fattura dei compensi riconducibili al lavoro sportivo dilettantistico. Ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2021, tali compensi sono esclusi dalla base imponibile fiscale entro il limite di 15.000 euro annui.
Per consentire allo SdI di riconoscere automaticamente questo regime, il tracciato prevede che, nel blocco AltriDatiGestionali, il campo TipoDato venga valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”. In questo modo, l’emittente segnala formalmente che il corrispettivo indicato in fattura rientra nell’ambito del lavoro sportivo dilettantistico, evitando ambiguità sul trattamento fiscale applicato.
Effetti pratici sulla gestione delle fatture
La corretta valorizzazione del campo AltriDatiGestionali assume un ruolo centrale non solo per la validità del documento, ma anche per la corretta alimentazione delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate. L’automazione dei controlli consente una più agevole distinzione tra operazioni imponibili ed escluse, riducendo il rischio di contestazioni in sede di controllo.
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come per i professionisti coinvolti nella filiera, diventa essenziale adeguare i modelli di fatturazione alle nuove specifiche, soprattutto in presenza di compensi che si collocano vicino alla soglia di esenzione.
Aggiornamenti tecnici per service provider e canali di trasmissione
Accanto alle novità di natura fiscale, la versione 1.9.1 introduce modifiche rilevanti anche per i service provider che operano come intermediari nella trasmissione delle fatture elettroniche. Le specifiche aggiornano le procedure di accreditamento dei canali Web Service e Sftp, rendendo più strutturato il processo di accesso ai servizi SdI.
Un altro aspetto di rilievo è l’ampliamento del numero massimo di codici destinatario richiedibili da ciascun operatore, che passa da cento a trecento. Questo cambiamento risponde alle esigenze dei grandi operatori che gestiscono la ricezione delle fatture per un numero elevato di clienti e consente una maggiore flessibilità organizzativa.
Settore agro‑alimentare e obbligo di indicazione dei codici CUN
Pur non essendo richiamato espressamente nelle nuove specifiche tecniche, resta fermo l’obbligo, per gli operatori della filiera agro‑alimentare, di indicare nel blocco AltriDatiGestionali i codici identificativi CUN relativi ai prodotti oggetto di cessione.
L’elenco aggiornato dei codici, pubblicato dal MASAF il 31 marzo 2026, include ora anche il grano duro, oltre a uova, conigli, tagli di carne suina, grasso e strutti. L’adempimento continua a essere essenziale per garantire la tracciabilità delle operazioni e la coerenza con la normativa di settore.
Coordinamento con la normativa IVA e prassi amministrativa
Le novità introdotte dal tracciato 1.9.1 si collocano in continuità con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria volto a rafforzare la qualità dei dati trasmessi tramite fattura elettronica. La corretta identificazione del cessionario o committente, soprattutto nel caso del Gruppo IVA, assume rilievo non solo formale, ma sostanziale, incidendo sulla corretta imputazione delle operazioni e sulla responsabilità fiscale dei soggetti coinvolti.
Considerazioni conclusive
Il nuovo tracciato della fattura elettronica versione 1.9.1 introduce cambiamenti che richiedono un adeguamento tempestivo dei processi interni, in particolare per le operazioni verso i Gruppi IVA e per la gestione dei compensi legati al lavoro sportivo dilettantistico. Lo scarto automatico dei documenti in presenza di un codice fiscale errato rende indispensabile un controllo puntuale delle anagrafiche e delle regole di compilazione.
L’aggiornamento rappresenta un ulteriore passo verso una fatturazione elettronica sempre più integrata nei sistemi di controllo fiscale, nella quale la precisione dei dati diventa un elemento centrale di compliance.