Dal periodo d’imposta 2026 cambia il criterio per individuare le società fiscalmente assimilate alle holding industriali. Il Dlgs 148/2026 introduce un income test basato sui ricavi e sugli altri proventi risultanti dal conto economico.
La novità riguarda le società che esercitano attività finanziarie non nei confronti del pubblico, come finanziamenti infragruppo, cash pooling, rilascio di garanzie e acquisto di crediti verso società appartenenti allo stesso gruppo.
Tali soggetti saranno assimilati alle holding industriali soltanto quando i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie superano il 50% dei ricavi e degli altri proventi complessivi.
Resta invece invariato l’asset test applicabile alle holding che assumono partecipazioni in società industriali e commerciali: in questo caso continua a rilevare la composizione dell’attivo patrimoniale.
Risposta breve
Il Dlgs 7 agosto 2026, n. 148, modifica l’articolo 162-bis del Tuir distinguendo nettamente due verifiche:
- le holding industriali continuano ad applicare l’asset test;
- i soggetti che esercitano attività finanziarie non nei confronti del pubblico applicano il nuovo income test.
L’income test è superato quando, in base all’ultimo bilancio approvato, i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie non rivolte al pubblico sono superiori al 50% dei ricavi e degli altri proventi complessivi.
Il test deve essere effettuato ogni anno e si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025: per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 2026.
Perché è stato modificato l’articolo 162-bis
L’articolo 162-bis del Tuir individua, ai fini fiscali, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria, le holding industriali e alcuni soggetti che svolgono attività finanziarie senza operare nei confronti del pubblico.
La disciplina precedente non prevedeva un criterio quantitativo espresso per stabilire quando queste ultime attività fossero esercitate in via prevalente.
L’assenza di un parametro poteva determinare risultati poco coerenti. Una società industriale o commerciale che concedeva occasionalmente un finanziamento a una controllata rischiava di essere assimilata a una holding industriale nonostante l’attività finanziaria avesse un peso marginale rispetto al business operativo.
La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 472 del 27 settembre 2022 aveva già affrontato il problema, rilevando la necessità di valutare concretamente la prevalenza dell’attività finanziaria.
Il Dlgs 148/2026 introduce ora un criterio numerico espresso, rendendo la verifica più oggettiva.
Le due modifiche introdotte dal decreto Omnibus
L’articolo 5, comma 1, lettera g), del Dlgs 148/2026 interviene sull’articolo 162-bis del Tuir con due modifiche coordinate.
La prima precisa che le attività finanziarie non esercitate nei confronti del pubblico devono essere svolte in via esclusiva o prevalente perché la società rientri tra i soggetti assimilati alle holding industriali.
La seconda introduce il nuovo comma 3-bis, che definisce la prevalenza attraverso il rapporto tra:
- ricavi e altri proventi derivanti dalle attività finanziarie non rivolte al pubblico;
- ricavi e altri proventi complessivi.
La prevalenza sussiste soltanto quando il primo aggregato supera il 50% del secondo.
Holding industriale e soggetto assimilato non coincidono
La riforma non sostituisce l’asset test con l’income test per tutte le società.
I due criteri individuano fattispecie differenti.
| Soggetto | Attività caratteristica | Test applicabile |
|---|---|---|
| Holding industriale | Assunzione e gestione di partecipazioni in società non finanziarie | Asset test |
| Soggetto assimilato | Attività finanziarie non rivolte al pubblico | Income test |
| Società industriale o commerciale | Produzione di beni o prestazione di servizi | Nessun automatismo |
| Intermediario finanziario | Attività finanziaria verso il pubblico | Disciplina specifica |
Una società può quindi detenere partecipazioni ed effettuare finanziamenti infragruppo, ma le due componenti devono essere analizzate separatamente per individuare la corretta qualificazione fiscale.
Come funziona l’asset test
Per le holding industriali resta applicabile il criterio previsto dall’articolo 162-bis, comma 3, del Tuir.
L’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari è esercitata in via prevalente quando, in base ai dati dell’ultimo bilancio approvato, l’ammontare complessivo:
- delle partecipazioni in società non finanziarie;
- degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le stesse società;
è superiore al 50% dell’attivo patrimoniale complessivo.
Il test riguarda quindi la composizione dello stato patrimoniale e non quella del conto economico.
Esempio di asset test
Una società presenta:
- attivo patrimoniale complessivo: 10 milioni di euro;
- partecipazioni industriali: 4 milioni;
- crediti finanziari verso partecipate industriali: 1,5 milioni.
Gli elementi rilevanti ammontano complessivamente a 5,5 milioni, pari al 55% dell’attivo. La società supera l’asset test e si qualifica fiscalmente come holding industriale.
Come funziona il nuovo income test
Per i soggetti che esercitano attività finanziarie non nei confronti del pubblico, la verifica si sposta sul conto economico.
La formula può essere così sintetizzata:
Income test=Ricavi e altri proventi da attivitaˋ finanziarie non verso il pubblicoRicavi e altri proventi complessivi×100\text{Income test} = \frac{\text{Ricavi e altri proventi da attività finanziarie non verso il pubblico}} {\text{Ricavi e altri proventi complessivi}} \times 100
La prevalenza sussiste quando il risultato è superiore al 50%.
Il riferimento normativo a una percentuale superiore al 50% significa che il valore esattamente pari al 50% non è sufficiente.
Esempio di income test
Una società commerciale presenta nell’ultimo bilancio approvato:
- ricavi delle vendite: 6 milioni di euro;
- altri proventi operativi: 500.000 euro;
- interessi e altri proventi da finanziamenti infragruppo: 700.000 euro.
I proventi finanziari non rivolti al pubblico rappresentano meno del 10% dei componenti positivi complessivi. La società non supera l’income test e non viene assimilata a una holding industriale per la sola presenza dei finanziamenti infragruppo.
Se invece i proventi finanziari fossero pari a 7 milioni a fronte di proventi complessivi per 12 milioni, il rapporto sarebbe del 58,33% e la prevalenza risulterebbe verificata.
Quali attività rientrano nel numeratore
Il nuovo test riguarda le attività finanziarie non esercitate nei confronti del pubblico individuate dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53.
La relazione illustrativa al Dlgs 148/2026 richiama, tra gli esempi:
- finanziamenti concessi esclusivamente a società del gruppo;
- finanziamenti di filiera concessi da produttori di beni e servizi;
- finanziamenti a dipendenti e collaboratori;
- acquisto di crediti vantati da terzi verso società del gruppo;
- rilascio di garanzie infragruppo;
- gestione di sistemi di cash pooling.
Non è sufficiente che una di queste operazioni sia presente. Per determinare la qualificazione fiscale occorre che le attività siano esercitate in via esclusiva o prevalente.
Finanziamenti infragruppo
I finanziamenti alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo rappresentano uno dei casi più frequenti.
Prima della riforma, anche un’attività limitata poteva creare dubbi sulla qualificazione fiscale della società finanziatrice.
Dal 2026, se il soggetto non è una holding industriale in base all’asset test, i proventi dei finanziamenti devono essere confrontati con i componenti positivi complessivi.
Una società manifatturiera che concede temporaneamente liquidità a una controllata non diventa assimilata a una holding industriale quando gli interessi attivi hanno un peso marginale sul conto economico.
Diverso è il caso di una società che, pur avendo formalmente un oggetto sociale più ampio, genera prevalentemente proventi dalla concessione di finanziamenti alle società del gruppo.
Cash pooling e tesoreria accentrata
Anche l’attività di cash pooling può rientrare tra le attività finanziarie non esercitate nei confronti del pubblico.
La gestione accentrata della tesoreria consente a una società del gruppo di raccogliere le eccedenze di liquidità e finanziare le società che presentano fabbisogni temporanei.
Ai fini dell’income test occorre individuare i proventi effettivamente derivanti da tale attività, evitando duplicazioni o compensazioni non previste dalla norma.
Devono essere verificati:
- interessi attivi infragruppo;
- commissioni per la gestione della tesoreria;
- altri proventi finanziari connessi;
- corretta rappresentazione nel bilancio approvato;
- coerenza con i contratti di cash pooling.
La qualificazione non può essere fondata soltanto sui flussi finanziari transitati nei conti. Il test riguarda i ricavi e gli altri proventi, non il volume complessivo delle movimentazioni.
Finanziamenti alla filiera produttiva
Il Dm 53/2015 ricomprende tra le attività non esercitate nei confronti del pubblico anche determinati finanziamenti concessi da produttori di beni e servizi ai soggetti appartenenti alla stessa filiera produttiva o commerciale.
Può trattarsi, ad esempio, di dilazioni o finanziamenti destinati a distributori, fornitori o operatori stabilmente inseriti nella catena produttiva.
Anche in questo caso la presenza dell’attività non determina automaticamente l’assimilazione fiscale. Occorre verificare se i relativi proventi superino il 50% dei componenti positivi complessivi.
Quali voci considerare al denominatore
Il nuovo comma 3-bis fa riferimento ai ricavi e agli altri proventi complessivi risultanti dal bilancio approvato.
Il denominatore non coincide quindi necessariamente con il solo valore della voce A1 del conto economico.
Devono essere considerate le componenti positive rilevanti in base alla loro natura e alla rappresentazione contabile adottata. La corretta ricostruzione può richiedere l’esame di:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- altri ricavi e proventi;
- proventi da partecipazioni;
- interessi e altri proventi finanziari;
- componenti positivi collegati alle attività finanziarie;
- poste contabilizzate secondo i principi contabili applicabili.
Le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali devono effettuare il test utilizzando le corrispondenti voci del proprio schema di bilancio.
In presenza di componenti straordinarie o non ricorrenti è opportuno verificare puntualmente la loro inclusione, senza ricorrere a rettifiche gestionali non previste dalla norma.
Rileva l’ultimo bilancio approvato
Sia l’asset test sia l’income test devono essere effettuati sulla base dell’ultimo bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.
Il riferimento al bilancio approvato rende necessario coordinare la verifica con la data in cui deve essere applicata la specifica disciplina fiscale.
Non è sufficiente utilizzare una situazione contabile provvisoria o il budget dell’esercizio in corso, salvo che siano necessari come strumenti interni di previsione.
Per applicare correttamente il test occorre conservare un prospetto di raccordo che evidenzi:
- bilancio utilizzato;
- voci incluse al numeratore;
- voci comprese al denominatore;
- operazioni escluse;
- percentuale ottenuta;
- qualificazione fiscale conseguente.
Il test deve essere ripetuto ogni anno
La qualifica fiscale non è acquisita definitivamente.
La composizione dell’attivo o dei proventi può cambiare da un esercizio all’altro, ad esempio per:
- acquisto o cessione di partecipazioni;
- aumento dei finanziamenti infragruppo;
- riduzione dell’attività industriale;
- riorganizzazione della tesoreria;
- incasso di dividendi;
- variazione dei tassi di interesse;
- ingresso o uscita di società dal gruppo;
- operazioni straordinarie.
La società potrebbe quindi rientrare nell’articolo 162-bis in un periodo d’imposta e non rientrarvi in quello successivo.
Il controllo deve essere inserito tra le verifiche da effettuare annualmente durante la predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali.
Gli effetti della qualificazione fiscale
La classificazione prevista dall’articolo 162-bis produce conseguenze che non si limitano alla denominazione della società.
Può incidere, in funzione della fattispecie, su:
- determinazione della base imponibile IRAP;
- trattamento degli interessi attivi e passivi;
- applicazione delle regole fiscali riservate alle holding;
- obblighi dichiarativi;
- comunicazioni all’Anagrafe tributaria;
- applicazione di specifiche disposizioni del Tuir;
- adempimenti relativi ai rapporti finanziari.
Prima di applicare automaticamente un regime fiscale occorre però verificare la specifica norma che richiama l’articolo 162-bis. Non tutti gli obblighi previsti per intermediari finanziari, holding industriali e soggetti assimilati sono necessariamente identici.
Decorrenza dal periodo d’imposta 2026
Il nuovo income test si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, la nuova disciplina opera dal periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026.
Per i soggetti con esercizio non solare, occorre individuare il primo periodo d’imposta iniziato dopo la chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
La verifica deve essere programmata già durante il 2026, senza attendere la compilazione della dichiarazione, perché la qualificazione può incidere sulla contabilizzazione delle imposte e sulla determinazione dell’IRAP.
La verifica operativa
| Passaggio | Attività |
|---|---|
| 1 | Individuare le partecipazioni e i rapporti finanziari |
| 2 | Verificare se la società supera l’asset test |
| 3 | Classificare le attività finanziarie non rivolte al pubblico |
| 4 | Individuare i relativi ricavi e proventi |
| 5 | Ricostruire i ricavi e proventi complessivi |
| 6 | Calcolare l’income test |
| 7 | Verificare il superamento della soglia del 50% |
| 8 | Individuare gli effetti fiscali della qualificazione |
| 9 | Documentare il calcolo e conservarlo con le carte di bilancio |
| 10 | Ripetere il test nell’esercizio successivo |
Keys & Insights
| Punto chiave | Conseguenza operativa |
|---|---|
| Asset test e income test sono diversi | Non devono essere applicati alla stessa fattispecie indistintamente |
| Le holding industriali conservano l’asset test | Rileva la composizione patrimoniale |
| Gli assimilati applicano l’income test | Rileva la composizione dei proventi |
| La soglia deve essere superata | Il 50% esatto non è sufficiente |
| Rileva il bilancio approvato | Non basta una situazione provvisoria |
| Il controllo è annuale | La qualifica può cambiare ogni esercizio |
| I flussi di cash pooling non sono ricavi | Vanno considerati soltanto i relativi proventi |
| La qualifica produce effetti fiscali | Devono essere verificati IRAP e altri adempimenti |
In sintesi
Dal 2026 una società che svolge attività finanziarie non nei confronti del pubblico è assimilata fiscalmente a una holding industriale soltanto se tali attività sono esercitate in via esclusiva o prevalente.
La prevalenza viene misurata attraverso il nuovo income test: i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie devono essere superiori al 50% dei ricavi e degli altri proventi complessivi risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Per le holding industriali che detengono partecipazioni resta invece applicabile l’asset test, fondato sulla composizione dell’attivo patrimoniale.
Prima dell’approvazione del bilancio 2026 è opportuno far verificare allo Studio partecipazioni, finanziamenti infragruppo, garanzie, cash pooling e relativa classificazione contabile. Un test effettuato soltanto al momento della dichiarazione potrebbe far emergere tardivamente conseguenze IRAP e ulteriori obblighi fiscali.