Incentivo al posticipo della pensione 2026: regole, benefici e istruzioni Inps

La legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha prorogato e ampliato l’incentivo al posticipo del pensionamento, confermando per un ulteriore anno una misura pensata per favorire la permanenza volontaria al lavoro dei dipendenti prossimi all’uscita previdenziale. L’Inps ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, chiarendo destinatari, modalità di accesso e criteri applicativi.

La misura consente al lavoratore che ha maturato i requisiti per la pensione anticipata di rinunciare all’accredito dei contributi IVS a proprio carico, ottenendo in cambio una busta paga più elevata, grazie all’erogazione diretta e fiscalmente esente dell’importo che sarebbe stato trattenuto a titolo contributivo.

Chi può beneficiare dell’incentivo nel 2026

Dal punto di vista soggettivo, l’incentivo è riservato ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, come i fondi dello spettacolo, gli ex Inpdai, le gestioni dei dipendenti pubblici e degli enti locali.

Sotto il profilo dei requisiti pensionistici, possono accedere al beneficio due categorie di lavoratori. La prima comprende coloro che perfezionano entro il 31 dicembre 2026 il diritto alla pensione anticipata ordinaria, con un’anzianità contributiva pari a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, anche mediante cumulo dei periodi assicurativi presso altre gestioni obbligatorie. La seconda riguarda i lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per quota 103, pari a 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, e che risultano ancora in attività nel 2026 o negli anni successivi.

La scelta del lavoratore e le alternative possibili

Il decreto attuativo del 23 marzo 2023, richiamato anche dalla circolare Inps, delinea con chiarezza le alternative a disposizione del lavoratore che ha raggiunto i requisiti pensionistici. Egli può decidere di accedere immediatamente alla pensione, proseguire l’attività lavorativa rinunciando all’incentivo oppure continuare a lavorare optando per la rinuncia alla trattenuta dei contributi IVS a proprio carico.

Quest’ultima scelta attiva il meccanismo dell’incentivo, che opera esclusivamente su iniziativa del lavoratore e non comporta alcun vantaggio contributivo per il datore di lavoro, il quale continua a versare regolarmente la propria quota di contribuzione.

Come funziona la rinuncia ai contributi IVS

L’opzione consiste nella comunicazione all’Inps della volontà di rinunciare all’accredito della quota contributiva IVS a carico del lavoratore. L’Istituto, entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione necessaria, verifica il possesso dei requisiti pensionistici e comunica l’esito sia al lavoratore sia al datore di lavoro.

Dal momento in cui l’opzione diventa efficace, il datore di lavoro non versa più all’ente previdenziale la quota IVS a carico del dipendente. L’importo corrispondente viene invece corrisposto direttamente in busta paga, senza subire imposizione fiscale.

La facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nella vita lavorativa e ha effetto su tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui il lavoratore è titolare, sia quelli in essere sia quelli che dovessero instaurarsi successivamente.

Decorrenza dell’incentivo e rapporto con la finestra pensionistica

L’efficacia dell’incentivo è collegata alla decorrenza teorica della pensione. Se la finestra pensionistica non è ancora aperta, la rinuncia produce effetti a partire dal momento in cui la pensione sarebbe divenuta liquidabile. Se invece la finestra è già aperta, l’incentivo decorre dalla retribuzione del mese successivo alla comunicazione di rinuncia.

Questo meccanismo assicura coerenza tra il beneficio economico immediato e la scelta di posticipare l’uscita dal lavoro, evitando sovrapposizioni con il trattamento pensionistico.

Più rapporti di lavoro e continuità del beneficio

La circolare Inps chiarisce che, in presenza di più rapporti di lavoro dipendente, la rinuncia alla trattenuta contributiva opera su tutti i rapporti in essere. Analogamente, qualora il lavoratore cambi datore di lavoro dopo aver già esercitato l’opzione, l’incentivo prosegue anche nel nuovo rapporto, salvo eventi che ne determinino la cessazione.

In questi casi, l’Inps comunica al nuovo datore di lavoro la presenza del beneficio tramite i canali istituzionali. In sede di assunzione, resta comunque opportuno acquisire dal lavoratore l’informazione circa l’eventuale fruizione dell’incentivo.

Misura dell’incentivo e riflessi pensionistici

L’importo riconosciuto in busta paga corrisponde alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, pari ordinariamente al 9,19% o al 10,19% della retribuzione imponibile, a seconda della gestione previdenziale di appartenenza.

Dal punto di vista pensionistico, la quota non versata non concorre alla formazione del montante contributivo, che viene calcolato applicando la sola aliquota a carico del datore di lavoro. Per la quota retributiva della pensione, invece, la retribuzione pensionabile resta quella contrattualmente spettante al lavoratore, indipendentemente dalla rinuncia.

Il trattamento fiscale dell’importo aggiuntivo

Una delle principali conferme operate dalla legge di Bilancio 2026 riguarda il regime fiscale dell’incentivo. L’importo erogato in busta paga in sostituzione dei contributi IVS non è assoggettato a imposizione Irpef e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La circolare Inps ribadisce inoltre che l’incentivo non rientra nella nozione di aiuto di Stato, non è subordinato al possesso del Durc da parte del datore di lavoro e non è soggetto ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Compatibilità con altre agevolazioni contributive

L’incentivo è compatibile con le misure agevolative che operano sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, previste dalla normativa vigente. Non è invece compatibile con eventuali esoneri che incidano sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore, poiché la rinuncia all’accredito IVS esclude strutturalmente l’applicazione di agevolazioni su tale quota.

Cessazione dell’incentivo

Il beneficio può cessare per eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, come il raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, oppure per comportamenti dello stesso lavoratore, quali la revoca dell’opzione o l’accesso al trattamento pensionistico.

In tali casi, il sistema previdenziale ripristina il regime ordinario di versamento contributivo, senza possibilità di riattivare l’incentivo in un momento successivo.

Finalità e impatto della misura

L’incentivo al posticipo della pensione si inserisce in una strategia più ampia volta a favorire l’invecchiamento attivo e a contenere la pressione sul sistema previdenziale, offrendo al lavoratore una scelta consapevole tra uscita anticipata e permanenza al lavoro.

Il beneficio immediato in termini di reddito netto rende la misura particolarmente attrattiva per i lavoratori con carriere lunghe e retribuzioni medio‑alte, pur nella consapevolezza di un possibile riflesso sull’importo della pensione futura.

Considerazioni conclusive

L’incentivo al posticipo della pensione 2026 rappresenta una leva significativa per chi, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, sceglie di continuare a lavorare. La proroga operata dalla legge di Bilancio e i chiarimenti forniti dall’Inps consolidano un istituto ormai strutturale, che combina flessibilità individuale e sostenibilità del sistema.

La decisione di aderire richiede una valutazione attenta degli effetti economici immediati e delle conseguenze previdenziali di lungo periodo, ma si colloca oggi in un quadro normativo chiaro e stabile.

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Tiziano Beneggi

April 13, 2026

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