Iperammortamento 2026‑2028: certificazione contabile obbligatoria senza bonus per le imprese

La disciplina dell’iperammortamento 2026‑2028 conferma la centralità della certificazione contabile come presidio di controllo sull’agevolazione, ma introduce un elemento di discontinuità rilevante sul piano dei costi. Lo schema di decreto attuativo in fase di perfezionamento, noto come Dm Iper, elimina infatti qualsiasi meccanismo di ristoro delle spese di certificazione per le imprese non obbligate alla revisione legale. Il risultato è un adempimento generalizzato, privo di correttivi compensativi, che incide in modo non trascurabile sulla convenienza economica dell’agevolazione, soprattutto per le Pmi con investimenti di importo contenuto.

Il richiamo al modello del Piano Transizione 5.0
L’articolo 7, comma 2, dello schema di decreto attuativo dell’iperammortamento 2026‑2028 riproduce, sotto il profilo soggettivo, la formulazione già adottata dall’articolo 38, comma 15, del decreto‑legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha disciplinato la certificazione contabile nell’ambito del Piano Transizione 5.0. La scelta normativa è chiara nel delineare un modello uniforme di presidio contabile delle agevolazioni automatiche, fondato sull’intervento di soggetti qualificati e indipendenti.

Se il perimetro soggettivo ricalca quello del 5.0, la differenza emerge invece sul piano economico. Nel nuovo iperammortamento viene meno qualsiasi previsione di incremento del beneficio a copertura delle spese di certificazione, che nel 5.0 potevano concorrere ad aumentare il credito d’imposta fino a un massimo di 5mila euro.

Il vincolo soggettivo nella certificazione contabile
Il decreto individua come soggetti abilitati al rilascio della certificazione contabile i revisori legali dei conti incaricati ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purché dotati di idonea copertura assicurativa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

La locuzione “soggetti incaricati” assume un rilievo decisivo. La medesima espressione, già utilizzata nel Piano Transizione 5.0, ha consolidato l’interpretazione applicativa secondo cui l’impresa che dispone già di un organo di revisione legale non può affidare la certificazione a un revisore esterno diverso da quello incaricato del controllo del bilancio. Il principio è stato ribadito nelle risposte operative del Mimit e nelle istruzioni del Gse, con una lettura orientata alla continuità informativa e all’indipendenza del controllo.

Indipendenza e continuità del controllo
La scelta del legislatore risponde a un’esigenza sistemica. Il revisore che certifica le spese agevolabili è lo stesso che ne verifica la corretta rilevazione contabile nel bilancio d’esercizio, assicurando coerenza tra dato agevolativo e dato civilistico. L’articolo 7 del decreto richiama espressamente i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 10 del Dlgs 39/2010 e, nelle more dell’adozione dei relativi principi, il codice etico dell’Ifac.

Ne deriva un assetto che rafforza il presidio di affidabilità del dato, ma che riduce la flessibilità operativa per le imprese strutturate, escludendo il ricorso a certificatori esterni anche in presenza di esigenze organizzative specifiche.

L’eliminazione del ristoro fino a 5mila euro
La vera discontinuità rispetto al Piano Transizione 5.0 riguarda l’assenza di qualsiasi meccanismo di ristoro delle spese di certificazione per le imprese non obbligate alla revisione legale. L’articolo 38, comma 15, del Dl 19/2024 prevedeva espressamente la possibilità di includere tali spese in aumento del credito d’imposta, entro il limite di 5mila euro.

Nel nuovo iperammortamento questa opzione scompare. La scelta è coerente con la struttura tecnica dell’agevolazione, che opera mediante una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del bene strumentale, rilevante esclusivamente ai fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, come previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 199/2025 e dall’articolo 4, comma 1, del Dm Iper. Il costo della certificazione contabile, non essendo capitalizzabile sul bene, non può trovare spazio all’interno del meccanismo senza un intervento sulla norma primaria.

Impatto economico sulle Pmi
Sul piano applicativo, l’effetto è immediato. La certificazione contabile diventa un adempimento universale, indipendente dall’ammontare dell’investimento, dalla dimensione dell’impresa e dalla tipologia di bene agevolato. Il costo del professionista resta integralmente a carico del beneficiario, con un’incidenza proporzionalmente più elevata per le imprese di minori dimensioni.

Un investimento di 20mila euro in un bene agevolabile, con maggiorazione del 180 per cento, genera per un soggetto Ires un risparmio fiscale lordo pari a 8.640 euro. Da tale importo devono però essere detratti il costo della perizia tecnica asseverata, ora richiesta anche per beni di valore unitario inferiore a 300mila euro, il costo della certificazione contabile e gli oneri amministrativi connessi alle comunicazioni al Gse, incluse quelle di monitoraggio annuale. Il beneficio netto si riduce sensibilmente, rendendo necessaria una valutazione ex ante più accurata.

Le possibili linee di mitigazione
Nel perimetro del decreto attuativo, gli spazi di intervento appaiono limitati. Le ipotesi tecnicamente percorribili senza modificare la norma primaria riguardano l’obbligo e non il beneficio. Una prima opzione potrebbe essere l’introduzione di una soglia di esenzione dall’obbligo di certificazione legata all’ammontare dell’investimento annuo o complessivo per impresa, sul modello della soglia inizialmente prevista per la perizia tecnica asseverata. Un’alternativa potrebbe consistere nel riconoscimento, per micro e piccole imprese, di forme semplificate di attestazione, come una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000, supportata dalla documentazione contabile.

Entrambe le soluzioni richiederebbero un coordinamento con il sistema di monitoraggio degli oneri affidato al Gse dall’articolo 1, comma 435, della legge 199/2025, ma risultano coerenti con la natura fiscale dell’agevolazione.

Conclusioni operative
In assenza di correttivi, l’iperammortamento 2026‑2028 resta attrattivo soprattutto sul primo scaglione di investimenti, fino a 2,5 milioni di euro, ma il carico procedurale e il costo degli adempimenti impongono a imprese e consulenti un’analisi costi‑benefici più approfondita rispetto al passato. Per le strutture di dimensione ridotta, l’incidenza degli oneri accessori può incidere in modo significativo sulla convenienza complessiva.

In questo contesto, una pianificazione preventiva degli investimenti e una verifica puntuale degli adempimenti richiesti diventano elementi essenziali per sfruttare correttamente il beneficio ed evitare inefficienze.

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Tiziano Beneggi

May 10, 2026

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