Detraibile al 50% l’Iva per i cellulari dei dipendenti se utilizzati anche a fini privati

Sempre più spesso le imprese acquistano telefoni cellulari da fornitori esteri, in particolare tramite piattaforme di e‑commerce B2B, per assegnarli ai propri dipendenti. Il tema non è solo operativo, ma anche fiscale, soprattutto con riferimento alla corretta applicazione del reverse charge e alla detraibilità dell’Iva.

Nel caso in esame, una società italiana ha acquistato nel 2025 telefoni cellulari da un fornitore comunitario, ricevendo fattura senza addebito d’imposta e procedendo all’integrazione ai sensi dell’articolo 17 del Dpr 633/1972. La questione riguarda la legittimità della detrazione integrale dell’Iva così assolta, considerato che i dispositivi sono stati concessi ai dipendenti anche per uso personale.

L’inversione contabile per i telefoni cellulari

Dal punto di vista dell’imposta, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è corretta. L’articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto Iva prevede il reverse charge per le cessioni di telefoni cellulari fino alla fase antecedente la vendita al dettaglio. A ciò si aggiunge, nel caso di acquisti da soggetti non residenti, l’ulteriore previsione dell’articolo 17, comma 2, che impone al cessionario italiano l’assolvimento dell’imposta.

La fattura emessa dal fornitore estero senza Iva e l’integrazione da parte del cessionario nei registri Iva acquisti e vendite rappresentano dunque una procedura corretta sotto il profilo formale. Il nodo centrale non è il reverse charge, ma la misura della detrazione dell’imposta assolta.

La fine della forfetizzazione automatica e il principio di inerenza

Un elemento spesso frainteso riguarda la percentuale di detraibilità dell’Iva sui telefoni cellulari. In passato, l’articolo 19‑bis1, lettera g), del Dpr 633/1972 prevedeva una limitazione forfetaria al 50% della detrazione. Tale disposizione è stata abrogata e oggi non esiste più una percentuale legale automatica.

Ciò non significa, però, che la detrazione sia sempre integrale. Il sistema attuale si fonda sul principio generale di inerenza sancito dall’articolo 19 del decreto Iva, secondo cui l’imposta è detraibile solo nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati per effettuare operazioni imponibili o comunque rilevanti ai fini Iva.

In presenza di un utilizzo promiscuo, cioè aziendale e personale, la detrazione deve essere proporzionata all’effettivo impiego nell’attività economica.

Uso promiscuo dei cellulari assegnati ai dipendenti

Quando i telefoni aziendali sono concessi ai dipendenti consentendo anche l’uso privato, l’inerenza non può ritenersi totale. La giurisprudenza e la prassi dell’Amministrazione finanziaria, anche in materia di beni a utilizzo promiscuo, hanno più volte ribadito che l’onere della prova dell’inerenza piena grava sul contribuente.

In assenza di criteri oggettivi e documentabili che dimostrino un utilizzo esclusivamente aziendale, la detrazione integrale dell’Iva non è giustificabile. In tali ipotesi, la limitazione della detrazione al 50% rappresenta una soluzione prudenziale e coerente con l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, pur non essendo più una percentuale fissata dalla legge.

Il 50% come criterio ragionevole di riparto

La detraibilità dell’Iva sui cellulari dei dipendenti al 50% non discende più da una norma forfetaria, ma dall’applicazione del principio di proporzionalità. La percentuale del 50% è comunemente adottata come criterio ragionevole quando non è possibile distinguere in modo analitico l’uso professionale da quello privato.

Naturalmente, il contribuente può dimostrare una diversa percentuale di inerenza, più elevata o più bassa, attraverso regolamenti interni, limitazioni tecniche, rendicontazioni dei consumi o altre evidenze oggettive. In mancanza di tali elementi, la detrazione integrale espone a un rischio di recupero dell’imposta.

Le conseguenze dell’errata detrazione dell’Iva

Se l’Iva è stata detratta integralmente in un contesto di utilizzo promiscuo dei telefoni, si configura una detrazione indebita. L’errore non incide sulla validità del reverse charge, ma esclusivamente sull’ammontare dell’imposta portata in detrazione.

L’ordinamento consente di sanare tale irregolarità attraverso la dichiarazione Iva, anche in forma integrativa, evitando l’insorgere di contestazioni più gravose in sede di controllo.

La dichiarazione Iva integrativa come strumento di correzione

L’articolo 8, comma 6‑bis, del Dpr 322/1998 consente al contribuente di presentare una dichiarazione Iva integrativa per correggere errori che abbiano comportato un maggior credito o un minor debito d’imposta. Nel caso in esame, la società può presentare una dichiarazione Iva integrativa 2026 riferita al periodo d’imposta 2025, rideterminando l’Iva detraibile sui cellulari nella misura corretta.

La dichiarazione integrativa consente di riallineare la posizione fiscale prima di eventuali controlli, riducendo in modo significativo il rischio sanzionatorio.

Il ravvedimento operoso sull’Iva indebitamente detratta

Alla presentazione della dichiarazione integrativa deve accompagnarsi il versamento dell’Iva indebitamente detratta, oltre agli interessi legali e alla sanzione ridotta mediante ravvedimento operoso, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997.

Il ravvedimento permette di beneficiare di una riduzione rilevante delle sanzioni, proporzionata alla tempestività della regolarizzazione. In un’ottica di gestione del rischio fiscale, l’intervento spontaneo rappresenta la soluzione più efficiente.

Profili di attenzione per le imprese

Il tema della detraibilità dell’Iva sui cellulari dei dipendenti si inserisce in un contesto più ampio di attenzione dell’Amministrazione finanziaria sull’inerenza dei costi e sull’utilizzo promiscuo dei beni aziendali. La documentazione delle politiche interne, delle assegnazioni e delle regole di utilizzo assume un ruolo centrale nella difesa della posizione del contribuente.5

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

June 5, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Nome e cognome*

Newsletter

Sign up for our newsletter and stay updated on all the latest news.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.