Lavori sulla casa in diritto d’abitazione al padre: la figlia non residente detrae il 36%

La figlia che sostiene nel 2026 le spese di recupero edilizio sull’immobile di cui è proprietaria o nuda proprietaria può beneficiare della detrazione del 36%, anche se il padre è titolare del diritto di abitazione e utilizza l’alloggio come propria abitazione principale. L’aliquota maggiorata del 50% prevista per il 2026 non si trasferisce automaticamente dal padre alla figlia: richiede che l’unità sia adibita ad abitazione principale dello stesso contribuente che sostiene la spesa e porta la detrazione in dichiarazione. Se la figlia non vi risiede e l’immobile non costituisce la sua abitazione principale, per lei opera quindi l’aliquota ordinaria del 36%, entro il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare e con ripartizione in dieci quote annuali di pari importo.

Il punto merita attenzione perché, dal 2025, il bonus ristrutturazioni non dipende più soltanto dal tipo di intervento e dall’anno del pagamento. Per stabilire la percentuale occorre coordinare tre elementi: il soggetto che paga, il titolo che lo lega all’immobile e la destinazione ad abitazione principale riferibile proprio a quel soggetto. Il diritto reale di abitazione attribuito al padre non impedisce alla figlia proprietaria o nuda proprietaria di accedere all’agevolazione; incide però sulla ricostruzione dei rapporti giuridici e non consente alla figlia di utilizzare la maggiorazione riservata all’abitazione principale di un altro contribuente.

Risposta breve: perché alla figlia spetta il 36% e non il 50%

L’articolo 16-bis del Tuir riconosce la detrazione Irpef ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono eseguiti gli interventi agevolati e che ne sostengono effettivamente le spese. Tra i soggetti ammessi rientrano il proprietario, il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento, compreso il diritto di abitazione. La coesistenza di più soggetti potenzialmente legittimati non attribuisce tuttavia a ciascuno la stessa aliquota: conta chi ha sostenuto la spesa e quali requisiti personali presenta.

Per le spese pagate nel 2026, la legge di bilancio 2026 ha mantenuto la misura del 50% quando l’intervento riguarda l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è pari al 36%. Di conseguenza, se i bonifici e le fatture sono intestati alla figlia e la spesa rimane a suo carico, è la posizione della figlia a determinare l’aliquota. Il fatto che il padre abiti stabilmente nell’immobile in forza del proprio diritto di abitazione non trasforma quella casa nell’abitazione principale della figlia non residente.

L’abitazione principale non va inoltre confusa con la nozione di “prima casa” utilizzata per le imposte sull’acquisto. Per il bonus edilizio rileva la destinazione effettiva dell’unità a dimora abituale del contribuente beneficiario, secondo la nozione fiscale richiamata dalla disciplina. Il possesso di un solo immobile, l’acquisto con agevolazione prima casa o la presenza del genitore nell’alloggio non sono, da soli, sufficienti a riconoscere alla figlia il 50%.

Il diritto di abitazione del padre non esclude il titolo della figlia

Il diritto di abitazione consente al suo titolare di abitare la casa nei limiti dei bisogni propri e della propria famiglia. È un diritto reale che grava sull’immobile e comprime le facoltà del proprietario o del nudo proprietario, ma non cancella il titolo dominicale di quest’ultimo. Ai fini dell’articolo 16-bis del Tuir, la figlia conserva quindi un collegamento giuridico qualificato con il bene e può sostenere interventi agevolabili, purché le spese restino effettivamente a suo carico e siano rispettati tutti gli adempimenti.

Nella pratica occorre verificare l’atto dal quale nasce il diritto di abitazione: donazione, successione, contratto o altro titolo. La documentazione deve consentire di individuare con chiarezza il proprietario o nudo proprietario, il titolare del diritto reale e la data dalla quale i rispettivi diritti producono effetto. Il titolo del contribuente che chiede il bonus deve sussistere all’avvio dei lavori o, se anteriore, al momento in cui vengono sostenute le spese.

È inoltre prudente formalizzare il consenso del titolare del diritto di abitazione all’esecuzione delle opere quando la natura dell’intervento lo rende opportuno. Il consenso non sostituisce il titolo edilizio né crea il diritto alla detrazione, ma aiuta a prevenire contestazioni civilistiche e a spiegare perché la proprietaria sostiene costi su un immobile utilizzato dal padre. Per opere rilevanti bisogna anche verificare a chi compete la spesa nei rapporti interni tra proprietario e titolare del diritto: la qualificazione civilistica dell’onere e il diritto fiscale alla detrazione sono piani connessi, ma non coincidenti automaticamente.

Chi paga determina beneficiario, aliquota e plafond

La detrazione segue il soggetto che sostiene la spesa, non semplicemente l’intestatario catastale dell’immobile. Se paga la figlia, la documentazione deve ricondurre il costo alla figlia: fatture, bonifici parlanti e dichiarazione dei redditi devono risultare coerenti. Se paga il padre, titolare del diritto di abitazione e residente nell’alloggio, si apre invece una diversa analisi, perché potrebbe ricorrere in capo a lui il requisito dell’abitazione principale e, per le spese 2026, l’aliquota del 50%. Non è corretto ripartire la detrazione a posteriori in base alla convenienza fiscale quando pagamenti e documenti indicano un diverso sostenitore.

Il limite di 96.000 euro è riferito all’unità immobiliare e alle relative pertinenze considerate unitariamente, non a ciascun avente diritto. Se padre e figlia sostengono entrambi una parte dei costi, il plafond complessivo non raddoppia. Ciascuno può detrarre la quota rimasta effettivamente a proprio carico, applicando l’aliquota spettante alla propria posizione e nel rispetto del limite unico. Per esempio, su 40.000 euro di lavori pagati interamente dalla figlia non residente, la detrazione teorica è di 14.400 euro, cioè il 36%, da ripartire in dieci rate annuali da 1.440 euro, nei limiti dell’Irpef lorda di ogni periodo d’imposta.

Il bonus è infatti una detrazione dall’Irpef e non un rimborso autonomo. Se in un anno l’imposta lorda della figlia è inferiore alla rata, l’eccedenza ordinariamente non viene rimborsata né riportata all’anno successivo. Prima di intestare le spese conviene perciò stimare la capienza fiscale per l’intero orizzonte decennale, considerando redditi, altre detrazioni e possibili variazioni personali. Una ripartizione dei pagamenti tra soggetti può essere valutata soltanto prima di sostenerli, sulla base di rapporti reali e documentabili, senza costruzioni meramente formali.

Bonifico parlante, fatture e documenti da conservare

Il pagamento deve essere eseguito, nei casi previsti, con bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino la causale del versamento riferita all’articolo 16-bis del Tuir, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del destinatario. La banca o Poste applicano la ritenuta prevista sui bonifici relativi a spese agevolate. Un bonifico ordinario può creare un problema probatorio e operativo; l’eventuale correzione va valutata tempestivamente, anche attraverso la ripetizione del pagamento quando possibile o la documentazione ammessa dalla prassi dell’Agenzia.

Le fatture devono descrivere con sufficiente precisione le opere e identificare l’immobile. Se il documento è intestato al padre ma il costo è sostenuto dalla figlia, oppure viceversa, occorre evitare disallineamenti. La prassi consente in determinate situazioni di annotare sul documento la percentuale di spesa effettivamente sostenuta da ciascun soggetto, ma la soluzione più lineare resta predisporre correttamente fatture e pagamenti sin dall’inizio. La provenienza della provvista deve essere coerente con l’effettivo sostenimento dell’onere.

Vanno conservati il titolo di proprietà o nuda proprietà della figlia, l’atto costitutivo del diritto di abitazione del padre, le abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia o la dichiarazione sostitutiva con data di inizio lavori per gli interventi che non richiedono titolo, le fatture, le ricevute dei bonifici, le eventuali delibere e ripartizioni condominiali, le ricevute dei tributi locali e, quando dovute, la comunicazione preventiva all’Asl e la comunicazione all’Enea. La detraibilità fiscale non sana irregolarità edilizie, urbanistiche o di sicurezza del cantiere.

I controlli da fare prima di aprire il cantiere

Il primo controllo riguarda la natura delle opere. Sulle singole unità immobiliari residenziali sono agevolati, in sintesi, gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; la manutenzione ordinaria è normalmente detraibile solo se eseguita sulle parti comuni condominiali, salvo che sia assorbita in un intervento più ampio agevolabile. La descrizione commerciale del lavoro non basta: la qualificazione deriva dalla normativa edilizia e dal concreto contenuto tecnico dell’opera.

Il secondo controllo riguarda l’anno del pagamento. Per le persone fisiche opera in via generale il criterio di cassa: la percentuale applicabile dipende dalla data in cui la spesa è pagata, anche se il titolo edilizio o l’esecuzione materiale si collocano in un periodo diverso. Per questo un acconto versato nel 2026 e un saldo pagato in un anno successivo potrebbero seguire aliquote differenti, secondo la legge vigente nei rispettivi anni.

Il terzo controllo riguarda l’effettiva destinazione ad abitazione principale. Se la figlia trasferisse realmente la dimora abituale nell’immobile, l’eventuale accesso alla percentuale maggiorata richiederebbe una verifica puntuale dei tempi e della compatibilità con il diritto di abitazione del padre. Non basta un cambio anagrafico effettuato solo per ottenere il bonus. La situazione deve essere reale, coerente e dimostrabile. Nel caso ordinario qui esaminato, nel quale il padre continua ad abitare l’immobile e la figlia resta residente altrove, la conclusione prudente e conforme alla disciplina 2026 è il 36% per le spese sostenute dalla figlia.

Infine, occorre controllare che le stesse spese non siano utilizzate per più agevolazioni incompatibili e che eventuali contributi ricevuti siano trattati correttamente. Se l’intervento comprende opere energetiche o antisismiche, la scelta tra le diverse detrazioni deve essere effettuata voce per voce, senza duplicazioni, verificando requisiti tecnici, asseverazioni e comunicazioni specifiche.

In sintesi

La figlia proprietaria o nuda proprietaria conserva il diritto potenziale al bonus ristrutturazioni anche se il padre gode di un diritto reale di abitazione sull’immobile. Se nel 2026 è la figlia non residente a pagare i lavori, l’immobile non costituisce la sua abitazione principale e la detrazione spetta, in presenza di tutti gli altri requisiti, nella misura del 36%. Il padre non può “prestare” alla figlia la propria destinazione dell’alloggio ad abitazione principale. La percentuale maggiorata del 50% può essere valutata soltanto rispetto al contribuente che sostiene il costo e che possiede contemporaneamente il titolo reale e il requisito dell’abitazione principale.

Prima dei pagamenti è quindi essenziale coordinare atto di provenienza, diritto di abitazione, intestazione delle fatture, conto di addebito, bonifico parlante, capienza Irpef e qualificazione edilizia delle opere. Una verifica preventiva evita che una scelta documentale apparentemente neutra determini la perdita totale o parziale della detrazione nei dieci anni successivi.

Beneggi e Associati assiste contribuenti, famiglie e proprietari nella verifica preventiva dei bonus edilizi, con particolare attenzione ai diritti reali sull’immobile, all’individuazione del soggetto che sostiene la spesa e alla coerenza della documentazione. Prima di avviare i lavori o disporre i bonifici è possibile richiedere un controllo del caso concreto, così da definire aliquota, plafond e adempimenti applicabili.

CONDIVIDI

Tiziano Beneggi

September 20, 2026

Scegli un partner professionale

Lavoreremo insieme per trovare la soluzione più adatta alle tue necessità.
Telefono

+3903621731370

Indirizzo

via Consorziale dei boschi, 7 20821 Meda

Email

info@beneggiassociati.com

Contattaci

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Nome e cognome*

Newsletter

Sign up for our newsletter and stay updated on all the latest news.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.