Neo residenti e impatriati: stop al cumulo tra regimi per chi si trasferisce in Italia dal 2027

Il decreto‑legge 27 marzo 2026, n. 38, interviene in modo puntuale sul coordinamento tra i regimi fiscali agevolativi destinati ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, introducendo un divieto espresso di cumulo tra il regime dei neo‑residenti e il nuovo regime degli impatriati per i trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta 2027.

La modifica, contenuta nell’articolo 2 del decreto fiscale, si inserisce nel processo di razionalizzazione del sistema delle agevolazioni per l’attrazione di persone fisiche ad alta capacità contributiva e professionale, ponendo fine a un disallineamento normativo emerso a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 209/2023.

Il regime dei neo residenti e il nuovo regime degli impatriati

Il regime dei neo‑residenti, disciplinato dall’articolo 24‑bis del Tuir, consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di assoggettare a un’imposta sostitutiva forfettaria i redditi prodotti all’estero, a fronte di determinati requisiti soggettivi e temporali.

Il nuovo regime degli impatriati, introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023 e applicabile ai trasferimenti di residenza a partire dal 2024, ha invece ridefinito in modo strutturale il sistema di agevolazione dei redditi di lavoro prodotti in Italia da soggetti che rientrano nel Paese dopo un periodo di residenza all’estero.

La coesistenza di tali discipline, non adeguatamente coordinate, ha generato dubbi interpretativi circa la possibilità di cumulare i benefici, in particolare nei casi di soggetti che, al momento del trasferimento, potevano astrattamente rientrare in entrambi i regimi.

Il disallineamento normativo e gli interventi di prassi

Nel previgente assetto normativo, il divieto di cumulo tra regime dei neo‑residenti e regime impatriati trovava una previsione espressa nell’articolo 1, comma 154, della legge 232/2016, che escludeva la possibilità di applicare congiuntamente l’opzione di cui all’articolo 24‑bis del Tuir e il regime di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015.

Con l’abrogazione dell’articolo 16 e l’introduzione del nuovo regime degli impatriati tramite il Dlgs 209/2023, tale coordinamento non è stato aggiornato. Ne è derivata una lacuna normativa, che ha consentito, sul piano letterale, di ipotizzare la cumulabilità tra il regime dei neo‑residenti e il nuovo regime degli impatriati.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su questi profili in via interpretativa. Con la risposta a interpello n. 16/2025 è stata riconosciuta la cumulabilità tra il nuovo regime degli impatriati e quello previsto per docenti e ricercatori, chiarendo che il nuovo assetto normativo non riproduceva più il divieto espresso previsto in passato. Tale impostazione è stata poi estesa, sempre in via interpretativa, anche al possibile cumulo tra regime dei neo‑residenti e nuovo regime degli impatriati, in una risposta a interpello non ancora pubblicata.

Lo stop al cumulo dal 2027

Il Dl 38/2026 interviene proprio su questo punto, modificando l’articolo 1, comma 154, della legge 232/2016, aggiornando il rinvio normativo e introducendo un divieto espresso di cumulo tra il regime dei neo‑residenti e il nuovo regime degli impatriati.

La disposizione stabilisce che per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2027, non sarà più possibile applicare congiuntamente i due regimi. Il legislatore ha quindi scelto di ricostruire la coerenza del sistema, evitando sovrapposizioni tra strumenti agevolativi che perseguono finalità differenti.

Assenza di effetti retroattivi

Particolarmente rilevante è la scelta di limitare l’efficacia della norma ai trasferimenti di residenza fiscale effettuati dal 2027, escludendo qualsiasi effetto retroattivo. Restano quindi salve le posizioni dei contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia entro il 2026, i quali potranno continuare ad applicare il cumulo tra regime dei neo‑residenti e nuovo regime degli impatriati, secondo l’interpretazione già fornita dall’Amministrazione finanziaria.

Questa impostazione risponde a evidenti esigenze di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto, evitando che scelte di pianificazione fiscale già effettuate vengano rimesse in discussione ex post.

Regimi interessati e regimi esclusi dal divieto

Il divieto di cumulo introdotto dal decreto fiscale riguarda esclusivamente il rapporto tra regime dei neo‑residenti e regime degli impatriati, sia nella versione previgente sia in quella attuale. La norma non incide su altri regimi agevolativi.

Resta infatti ferma la cumulabilità tra il nuovo regime degli impatriati e il regime speciale per docenti e ricercatori, come chiarito dalla risposta a interpello n. 16/2025. Tale possibilità di cumulo, esclusa nel precedente assetto normativo, è oggi espressamente riconosciuta e non viene intaccata dal Dl 38/2026.

Implicazioni operative per la pianificazione dei trasferimenti

Dal punto di vista operativo, la nuova disciplina impone una maggiore attenzione nella pianificazione dei trasferimenti di residenza fiscale verso l’Italia. Per i soggetti che intendono trasferirsi a partire dal 2027, sarà necessario operare una scelta netta tra il regime dei neo‑residenti e quello degli impatriati, valutando quale risulti più conveniente in funzione della composizione dei redditi, della durata del beneficio e delle prospettive di medio‑lungo periodo.

Per i trasferimenti entro il 2026, invece, resta possibile sfruttare il quadro interpretativo attualmente favorevole al cumulo, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalle singole discipline.

Razionalizzazione del sistema e coerenza normativa

La modifica introdotta dal decreto fiscale rappresenta un intervento di razionalizzazione, più che di restrizione. Il legislatore ha inteso evitare che l’assenza di coordinamento normativo producesse effetti distorsivi o vantaggi cumulativi non coerenti con la ratio originaria dei regimi agevolativi.

In questa prospettiva, il nuovo assetto distingue chiaramente tra strumenti pensati per attrarre grandi patrimoni con redditi esteri e misure volte a incentivare il rientro di lavoratori qualificati, riducendo il rischio di utilizzi opportunistici.

Considerazioni conclusive

Dal 2027, il quadro dei neo residenti e impatriati sarà più chiaro e strutturato: niente cumulo tra i due regimi, ma regole certe e prive di ambiguità. La scelta di escludere effetti retroattivi preserva la stabilità del sistema e tutela le posizioni già consolidate, mentre la conferma della cumulabilità con il regime per docenti e ricercatori mantiene un importante strumento di attrazione del capitale umano qualificato.

La norma impone, tuttavia, una pianificazione consapevole dei trasferimenti futuri, rendendo essenziale una valutazione preventiva del regime più idoneo.

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Tiziano Beneggi

April 17, 2026

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