Passaggi generazionali ed esenzione: tre regole per aziende, società di capitali e società di persone

Nei passaggi generazionali l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni non segue più una logica indistinta. Dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico successioni e donazioni distingue con maggiore nettezza tra trasferimento d’azienda, trasferimento di partecipazioni in società di capitali e trasferimento di quote in società di persone.

Il punto più delicato riguarda i diritti parziari, cioè nuda proprietà e usufrutto. La domanda pratica è semplice: l’esenzione spetta anche quando non viene trasferita la piena proprietà? La risposta cambia a seconda del bene trasferito. Per l’azienda conta la prosecuzione dell’attività d’impresa; per le società di capitali conta la stabilità del controllo; per le società di persone il tema ruota intorno alla titolarità della quota e, secondo gli orientamenti più recenti, alla possibilità di esercitare effettivamente i poteri gestori.

La riforma ha quindi ampliato e razionalizzato il perimetro dell’agevolazione, ma non ha eliminato tutte le aree grigie. Anzi, proprio nei trasferimenti di usufrutto o nuda proprietà emergono i profili più sensibili.

Risposta breve

L’esenzione nei passaggi generazionali, prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico successioni e donazioni, opera con regole diverse. Nel trasferimento d’azienda sono agevolabili piena proprietà e usufrutto se l’avente causa prosegue l’attività d’impresa per almeno cinque anni, mentre la sola nuda proprietà resta problematica. Nelle società di capitali conta il mantenimento del controllo per cinque anni: la nuda proprietà può essere agevolata se al nudo proprietario spetta il voto. Nelle società di persone l’esenzione richiede la conservazione della quota e, secondo prassi e giurisprudenza recenti, l’effettivo subentro nei poteri gestori.

Il nuovo articolo 3, comma 4-ter, del Tus

L’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico successioni e donazioni disciplina l’esenzione per i trasferimenti gratuiti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore di coniuge e discendenti, al ricorrere di specifiche condizioni.

Il Dlgs 139/2024, nell’ambito della riforma dei tributi indiretti, ha riscritto la disciplina con l’obiettivo di renderla più aderente alle diverse realtà patrimoniali e societarie. Il legislatore ha abbandonato una lettura unitaria del passaggio generazionale e ha costruito tre modelli.

Nel trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda, la condizione centrale è la prosecuzione dell’attività d’impresa. Nel trasferimento di partecipazioni in società di capitali, l’elemento decisivo è l’acquisizione o l’integrazione del controllo e il suo mantenimento per almeno cinque anni. Nel trasferimento di quote in società di persone, il criterio appare più legato alla titolarità della partecipazione, anche se gli ultimi orientamenti valorizzano l’effettivo ruolo dell’avente causa nella gestione.

Il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 100-2024/T, ha evidenziato la portata sistematica della riforma, sottolineando come la nuova formulazione renda più articolato l’ambito applicativo dell’esenzione.

Trasferimento d’azienda: conta chi può proseguire l’attività

Nel trasferimento d’azienda, la piena proprietà resta il caso più lineare. Se il discendente o il coniuge riceve l’azienda e prosegue l’attività d’impresa per almeno cinque anni, l’esenzione può trovare applicazione, a condizione che l’impegno sia reso nei termini richiesti dalla norma.

Lo stesso ragionamento vale, in linea di principio, per il trasferimento dell’usufrutto d’azienda. L’usufruttuario, infatti, dispone dell’azienda e può esercitare l’attività. Può quindi soddisfare il requisito sostanziale richiesto dall’articolo 3, comma 4-ter: la prosecuzione dell’impresa.

Diversa è la posizione del nudo proprietario. Chi riceve solo la nuda proprietà dell’azienda non dispone materialmente del complesso aziendale e non può, di regola, proseguire l’attività. L’usufrutto resta in capo ad altro soggetto e il nudo proprietario non ha il potere di gestire l’impresa.

Su questo punto restano attuali le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 231 del 2019: l’esenzione richiede un collegamento effettivo tra trasferimento e prosecuzione dell’attività. Se il beneficiario non può gestire l’azienda, il passaggio generazionale resta incompleto sul piano operativo.

Azienda: perché la nuda proprietà non basta

Il trasferimento della nuda proprietà dell’azienda può realizzare un passaggio patrimoniale, ma non consente automaticamente un passaggio imprenditoriale. La differenza è decisiva.

L’agevolazione non mira soltanto a favorire il trasferimento gratuito di ricchezza familiare, ma a proteggere la continuità dell’impresa. Per questo, nel caso dell’azienda, il requisito della prosecuzione non è formale. Deve potersi tradurre in un esercizio effettivo dell’attività.

Se il beneficiario riceve la nuda proprietà, ma un altro soggetto conserva l’usufrutto e quindi la disponibilità dell’azienda, il nudo proprietario non è il soggetto che continua l’impresa. In questa prospettiva, l’esenzione diventa difficilmente sostenibile.

La soluzione più prudente, nei passaggi familiari, è quindi allineare diritto trasferito e potere gestionale. Se l’obiettivo è ottenere l’esenzione, il beneficiario deve essere messo nelle condizioni giuridiche e sostanziali di proseguire l’attività d’impresa per il periodo richiesto.

Società di capitali: il baricentro è il controllo

Per le partecipazioni in società di capitali, la nuova disciplina ragiona in modo diverso. Qui non si chiede all’avente causa di proseguire direttamente un’attività d’impresa, ma di acquisire o integrare il controllo della società e mantenerlo per almeno cinque anni.

Il riferimento operativo è il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice civile, cioè la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Ne deriva che il diritto di voto assume un rilievo centrale.

Il trasferimento della piena proprietà di partecipazioni di controllo è il caso ordinario. Se il beneficiario acquisisce il controllo e si impegna a mantenerlo per il quinquennio, l’esenzione può operare.

Più interessante è il caso della nuda proprietà. Nelle società di capitali, la nuda proprietà può essere agevolabile se al nudo proprietario viene attribuito il diritto di voto nell’assemblea ordinaria mediante apposita convenzione. In questo modo, il beneficiario non riceve solo una titolarità patrimoniale futura, ma anche il potere necessario per integrare e mantenere il controllo.

Usufrutto di partecipazioni: il nodo resta aperto

Il trasferimento del solo usufrutto su partecipazioni di società di capitali è più incerto. Da un lato, l’usufruttuario esercita normalmente il diritto di voto, salvo diversa convenzione. Potrebbe quindi, sul piano funzionale, disporre dei voti necessari per controllare la società.

Dall’altro lato, il trasferimento del solo usufrutto non comporta il passaggio pieno della ricchezza partecipativa. La nuda proprietà resta a un altro soggetto e l’usufruttuario ha un diritto temporaneo o comunque limitato.

Il dubbio è se questa attribuzione sia sufficiente per realizzare il passaggio generazionale che la norma intende favorire. La nuova formulazione guarda al controllo, ma l’agevolazione resta inserita in una disciplina pensata per trasferimenti stabili di aziende e partecipazioni familiari.

In assenza di chiarimenti definitivi, il trasferimento del solo usufrutto su partecipazioni di controllo resta un’operazione da costruire con cautela. Sul piano strettamente letterale il voto potrebbe sostenere l’accesso all’esenzione; sul piano sistematico può essere contestata l’assenza di un vero trasferimento della partecipazione in senso patrimoniale.

Società di persone: dalla titolarità alla gestione effettiva

Il trasferimento di quote in società di persone segue un terzo modello. La riforma sembra dare rilievo alla conservazione della titolarità giuridica della partecipazione per almeno cinque anni, senza replicare esattamente né il requisito della prosecuzione d’impresa previsto per l’azienda né quello del controllo previsto per le società di capitali.

Tuttavia, la materia non può essere letta prescindendo dalla natura delle società di persone. In una Snc o in una Sas, la partecipazione non è solo un investimento patrimoniale: spesso comporta poteri gestori, responsabilità e coinvolgimento diretto nella vita sociale.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7619/2026, e l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 116/2026, hanno valorizzato l’esigenza che l’avente causa subentri effettivamente nella gestione dell’attività d’impresa, così da rendere reale il passaggio generazionale.

Questo orientamento spinge a non ridurre l’esenzione a una mera intestazione della quota. Per le società di persone, soprattutto quando svolgono attività d’impresa, il beneficiario dovrebbe poter esercitare i poteri collegati alla posizione sociale.

Nuda proprietà nelle società di persone: agevolazione possibile solo se passa la gestione

Il trasferimento della piena proprietà della quota di società di persone è il caso più coerente con l’esenzione, se il beneficiario conserva la titolarità per il periodo richiesto e subentra nella posizione sociale.

Più delicato è il trasferimento della sola nuda proprietà. Secondo la lettura più prudente, l’agevolazione può essere sostenuta solo se il socio nudo proprietario acquisisce anche i poteri gestori necessari. In altri termini, non basta ricevere una titolarità spogliata dei poteri di partecipazione alla gestione.

La ragione è semplice: nelle società di persone la quota esprime un legame personale con l’attività sociale. Se la gestione resta in capo all’usufruttuario o ad altro soggetto, il nudo proprietario non realizza un vero subentro generazionale nell’impresa.

L’esenzione, quindi, può essere compatibile con la nuda proprietà solo quando l’atto e i patti sociali sono costruiti in modo da attribuire al beneficiario la titolarità piena dei poteri rilevanti per la gestione. Diversamente, il trasferimento rischia di apparire solo patrimoniale e non imprenditoriale.

Usufrutto di quote di società di persone: esito tendenzialmente negativo

Il trasferimento del solo usufrutto di quote di società di persone presenta maggiori criticità. L’usufruttuario può avere diritti economici e, a seconda della disciplina pattizia, anche alcuni poteri, ma non diventa necessariamente titolare pieno della posizione sociale.

Se il passaggio generazionale richiede il subentro stabile nella partecipazione e nella gestione, l’usufrutto appare insufficiente. L’operazione attribuisce un diritto limitato, non il pieno ingresso nella compagine sociale come successore dell’imprenditore familiare.

Per questo, l’esito più prudente è negativo. Il trasferimento del solo usufrutto della quota di società di persone difficilmente può sostenere l’esenzione, soprattutto quando non realizza un subentro pieno nei poteri gestori.

La soluzione può cambiare solo se la disciplina societaria e l’atto di trasferimento attribuiscono all’usufruttuario una posizione sostanziale equivalente a quella del socio gestore. Ma si tratta di ipotesi da valutare caso per caso, con un livello di rischio superiore rispetto alla piena proprietà.

Il termine dei cinque anni e l’impegno dell’avente causa

Un elemento comune ai tre modelli è la dimensione temporale. L’esenzione non è definitiva al momento del trasferimento se il beneficiario non mantiene gli impegni richiesti.

Nel trasferimento d’azienda, l’avente causa deve proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni. Nel trasferimento di partecipazioni in società di capitali, deve mantenere il controllo per almeno cinque anni. Nel trasferimento di quote di società di persone, deve conservare la titolarità della partecipazione secondo la disciplina riformata, con attenzione alla posizione gestoria quando rilevante.

L’impegno deve essere assunto nell’atto di donazione o nella dichiarazione di successione. Se il requisito viene meno prima del termine, l’agevolazione può essere recuperata, con applicazione dell’imposta ordinaria e delle conseguenze previste.

La pianificazione del passaggio generazionale deve quindi guardare oltre l’atto iniziale. Occorre verificare cosa accade nei cinque anni successivi: cessioni, modifiche statutarie, patti parasociali, diritti di voto, variazioni dell’usufrutto, morte dell’usufruttuario o cambiamenti nella governance possono incidere sulla tenuta dell’esenzione.

In sintesi

Nei passaggi generazionali agevolati dopo il Dlgs 139/2024 convivono tre modelli. Per l’azienda è decisiva la prosecuzione dell’attività d’impresa: piena proprietà e usufrutto sono coerenti con l’esenzione, la nuda proprietà no se non consente la gestione. Per le società di capitali conta il mantenimento del controllo: la nuda proprietà può funzionare se porta con sé il voto in assemblea ordinaria, mentre il solo usufrutto resta incerto. Per le società di persone pesa la titolarità della quota, ma prassi e giurisprudenza recenti richiedono un effettivo subentro nella gestione; per questo la piena proprietà è la via più lineare, la nuda proprietà è possibile solo con poteri gestori pieni e l’usufrutto resta generalmente debole.

Come impostare il passaggio generazionale senza perdere l’esenzione

La riforma amplia gli spazi dell’esenzione, ma impone una maggiore precisione nella costruzione dell’atto. Prima di trasferire azienda, quote o partecipazioni, occorre stabilire quale modello si applica e quale diritto viene attribuito al beneficiario.

Nel trasferimento d’azienda, il punto centrale è consentire al beneficiario di proseguire realmente l’attività. Nelle società di capitali, l’atto deve garantire l’acquisizione o l’integrazione del controllo e il suo mantenimento, anche mediante corretta attribuzione del diritto di voto. Nelle società di persone, la titolarità della quota deve essere coordinata con statuto, patti sociali e poteri gestori.

I diritti parziari non sono vietati in assoluto, ma devono essere coerenti con la funzione dell’agevolazione. Se il diritto trasferito non consente di soddisfare il requisito richiesto dalla norma, l’esenzione diventa vulnerabile.

Per famiglie imprenditoriali, holding e società operative, una verifica preventiva dell’assetto proprietario e dei poteri di voto o gestione consente di evitare atti formalmente corretti ma fiscalmente fragili. Chi vuole valutare un passaggio generazionale in esenzione può richiedere un’analisi interna dedicata, con controllo di quote, diritti parziari, governance e impegni quinquennali prima della stipula.

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Tiziano Beneggi

August 1, 2026

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