Professionisti morosi con la PA: lo scomputo automatico resta anche dopo il decreto fiscale

La riscrittura della compensazione forzosa operata dal decreto fiscale non elimina uno degli snodi più controversi del rapporto tra pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi. Anche dopo le modifiche introdotte in sede di conversione del Dl 38/2026, lo scomputo automatico dei crediti dei professionisti morosi con la PA continua a operare in modo pervasivo, con effetti che possono arrivare fino all’azzeramento del compenso. La soglia dei 5mila euro torna a rilevare solo sul versante della morosità, ma resta irrisolto il nodo principale, rappresentato dalla tutela giurisdizionale del beneficiario del pagamento.

Il contesto normativo e l’intervento del decreto fiscale
La disciplina dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo del beneficiario è storicamente contenuta nell’articolo 48‑bis del Dpr 602/1973. La norma, nella sua formulazione ordinaria, subordina il pagamento di somme superiori a 5mila euro alla verifica preventiva dell’assenza di inadempimenti fiscali di pari importo e, in caso contrario, prevede l’attivazione della procedura di pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione.

La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto, a decorrere dal 15 giugno, una disciplina speciale dedicata esclusivamente ai pagamenti effettuati in favore dei professionisti, incidendo in modo significativo sull’equilibrio del sistema. Il decreto fiscale (Dl 38/2026), approvato in prima lettura dal Senato, è intervenuto su questo impianto con l’obiettivo dichiarato di attenuarne gli effetti più penalizzanti, ma senza rimetterne in discussione l’architettura di fondo.

La disciplina speciale per i professionisti
Il nuovo comma inserito nell’articolo 48‑bis prevede che, in caso di pagamenti correlati all’attività professionale, di qualsiasi importo, l’ente pubblico sia tenuto a verificare la posizione del beneficiario presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Qualora emergano morosità, l’amministrazione procede direttamente al versamento delle somme dovute all’agente della riscossione, corrispondendo al professionista solo l’eventuale differenza.

La portata applicativa della norma è ampia. La procedura si applica non solo ai compensi ordinari, ma anche alle prestazioni rese nell’ambito del gratuito patrocinio, ampliando ulteriormente il perimetro dei soggetti coinvolti. In origine, la disposizione operava senza alcuna soglia minima, né con riferimento all’importo del debito, né con riguardo all’ammontare del pagamento.

Il correttivo sulla soglia dei 5mila euro
L’emendamento introdotto in sede di conversione del decreto fiscale ha ripristinato il limite dei 5mila euro con riferimento alla morosità rilevante. Il blocco e lo scomputo automatico scattano dunque solo se il debito scaduto del professionista è almeno pari a tale importo. Viene così eliminata una discriminazione evidente rispetto alla disciplina ordinaria, che non consentiva di colpire debiti di importo irrisorio.

Il correttivo, tuttavia, non incide sull’altro versante della norma. La procedura resta applicabile anche a pagamenti di importo inferiore a 5mila euro. Ne deriva che il professionista con un debito superiore alla soglia può subire lo scomputo automatico anche su crediti di modesta entità, fino al loro integrale assorbimento.

Lo scomputo automatico e l’effetto “ritenuta”
L’effetto pratico della disciplina è assimilabile a una ritenuta alla fonte operata dalla pubblica amministrazione. Si consideri il caso di un lavoratore autonomo che vanti un credito di 3mila euro verso un ente pubblico e presenti debiti iscritti a ruolo per 5.500 euro. In tale ipotesi, l’amministrazione procederà comunque allo scomputo, versando l’intero importo all’agente della riscossione e lasciando il professionista privo di liquidità.

Questo meccanismo segna una netta discontinuità rispetto alla disciplina generale, che subordina l’intervento dell’agente della riscossione a un atto formale di pignoramento presso terzi e consente al debitore di far valere le proprie ragioni prima dell’esecuzione.

La differenza rispetto al regime ordinario
Nel sistema ordinario dell’articolo 48‑bis, la segnalazione della PA all’agente della riscossione è seguita dalla notifica di un atto di pignoramento presso terzi. È in questa sede che il contribuente può contestare la sussistenza del debito, la sua esigibilità o eventuali vizi delle cartelle, anche facendo valere provvedimenti di sospensione o annullamento.

La disciplina speciale sui professionisti, invece, anticipa l’effetto satisfattivo in capo all’ente pubblico, che opera la compensazione “a monte”. Il beneficiario viene a conoscenza dello scomputo solo a pagamento avvenuto, senza alcuna possibilità di intervento preventivo.

Il nodo irrisolto della tutela giurisdizionale
È su questo punto che la novella normativa mostra i suoi limiti più evidenti. Si pensi al caso di cartelle esattoriali scadute per 6mila euro, mai notificate o annullate dal giudice tributario. Per un’impresa, la sospensione del pagamento da parte della PA sfocia in un pignoramento impugnabile, consentendo una tutela piena ed effettiva.

Per il professionista, invece, la contestazione del debito è solo successiva allo scomputo, attraverso la presentazione di un’istanza di rimborso all’agente della riscossione. Si tratta di una tutela differita, meno efficace e gravata da tempi incerti, che incide direttamente sulla liquidità del lavoratore autonomo.

La legge di conversione del decreto fiscale non interviene su questo profilo, lasciando immutato un assetto che solleva dubbi di compatibilità con i principi di effettività della tutela giurisdizionale sanciti anche dalla giurisprudenza costituzionale e unionale.

Profili sistematici e criticità applicative
La scelta di concentrare sui professionisti un meccanismo di compensazione automatica, più incisivo rispetto a quello previsto per altri contribuenti, risponde all’esigenza di presidiare un’area ritenuta a rischio di evasione. Tuttavia, l’asimmetria di trattamento e l’assenza di garanzie preventive rischiano di produrre effetti distorsivi, soprattutto in presenza di debiti contestati o non definitivi.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, anche alla luce delle circolari emanate negli ultimi anni in materia di sospensione e annullamento delle cartelle, evidenzia come non siano rari i casi di disallineamento tra posizione formale e situazione sostanziale del contribuente. In questo contesto, l’automatismo dello scomputo accentua il rischio di prelievi indebiti.

Considerazioni operative e conclusioni
Il decreto fiscale attenua solo in parte l’impatto della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2026. La soglia dei 5mila euro sulla morosità riduce gli effetti più estremi, ma non elimina il carattere automatico dello scomputo né risolve il problema della tutela giudiziale anticipata.

Per i professionisti che operano con la pubblica amministrazione diventa essenziale un monitoraggio costante della propria posizione debitoria presso l’agente della riscossione, nonché una gestione tempestiva delle eventuali contestazioni. La pianificazione dei flussi finanziari deve tenere conto del rischio di compensazione forzosa anche su crediti di importo limitato.

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Tiziano Beneggi

May 31, 2026

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