Il regime forfettario 2026 prevede un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti di legge. Confrontare queste aliquote con quelle Irpef del 23%, 33% e 43%, tuttavia, non basta per stabilire quale regime sia più conveniente.
Nel forfettario i costi effettivi non sono deducibili, l’IVA sugli acquisti non può essere recuperata e molte detrazioni personali rischiano di rimanere inutilizzate. La valutazione deve quindi considerare struttura dei costi, investimenti, contributi previdenziali, composizione della clientela e presenza di altri redditi soggetti a Irpef.
I requisiti del regime forfettario 2026
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.
Possono applicare il regime le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 euro. Le spese lorde per dipendenti e collaboratori non devono superare 20.000 euro.
Per il 2026, la legge di Bilancio 2026, legge 199/2025, ha confermato a 35.000 euro la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025. Il limite non rileva se il rapporto di lavoro è cessato, ferme restando le altre condizioni previste dalla normativa.
Devono inoltre essere controllate le cause ostative, tra cui la partecipazione a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, il controllo di Srl che esercitano attività riconducibili a quella individuale e lo svolgimento dell’attività prevalentemente verso datori di lavoro attuali o dei due periodi precedenti.
Se ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime cessa dall’anno successivo. Oltre 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata e l’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento.
Come si determina il reddito imponibile
Nel regime ordinario il reddito deriva dalla differenza tra ricavi o compensi e costi deducibili. Nel forfettario si applica invece al fatturato incassato un coefficiente di redditività collegato al codice Ateco dell’attività.
Per un professionista con coefficiente del 78%, il legislatore presume costi pari al 22% dei compensi. Se il professionista incassa 60.000 euro, il reddito calcolato prima dei contributi è pari a 46.800 euro, anche se le spese reali sono molto più alte o più basse.
Quando i costi effettivi sono inferiori alla percentuale riconosciuta implicitamente dal coefficiente, il forfettario tende a essere favorito. Se le spese superano stabilmente quella percentuale, il reddito forfettario può risultare superiore a quello realmente prodotto.
I costi effettivi non sono deducibili
Canone dello studio, collaboratori, software, automobile, assicurazioni, formazione, utenze e attrezzature non vengono dedotti analiticamente. Anche l’acquisto di un bene strumentale non genera quote di ammortamento.
L’unica deduzione espressamente ammessa dal reddito forfettario riguarda i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. L’eventuale eccedenza non utilizzata può essere dedotta dal reddito complessivo secondo le regole ordinarie, se esiste altro reddito capiente.
Questa impostazione rende il regime particolarmente adatto alle attività personali con pochi costi. Diventa meno favorevole quando servono locali, dipendenti, subfornitori, veicoli, macchinari o investimenti tecnologici rilevanti.
L’IVA indetraibile diventa un costo
Il contribuente forfettario non addebita normalmente l’IVA sulle operazioni nazionali e non detrae quella pagata sugli acquisti.
Se acquista un computer per 2.000 euro più 440 euro di IVA, sostiene un esborso complessivo di 2.440 euro. L’IVA non viene recuperata e neppure il costo del computer può essere dedotto analiticamente dal reddito.
L’effetto è quindi doppio: l’imposta aumenta il costo finanziario dell’acquisto e la spesa effettiva non riduce la base imponibile.
Il passaggio dal regime ordinario al forfettario può inoltre richiedere la rettifica della detrazione IVA prevista dall’articolo 19-bis.2 del Dpr 633/1972, soprattutto in presenza di beni ammortizzabili, rimanenze o servizi non ancora utilizzati. La simulazione deve considerare anche questo possibile costo di ingresso.
La tipologia di clientela può cambiare il risultato
Con clienti privati, non applicare l’IVA può rappresentare un vantaggio commerciale. Il contribuente può proporre un prezzo finale più basso oppure mantenere il prezzo di mercato e ottenere un margine maggiore.
Con clienti titolari di partita IVA che detraggono integralmente l’imposta, il vantaggio si riduce. Per un’impresa cliente, una fattura ordinaria da 1.000 euro più IVA può avere un costo economico netto simile a una fattura forfettaria da 1.000 euro, perché l’IVA viene recuperata.
Nel mercato business to business il confronto dovrebbe quindi essere effettuato sui prezzi al netto dell’IVA. Nel mercato rivolto ai consumatori finali conta invece il prezzo complessivamente pagato.
Il confronto tra imposta sostitutiva e Irpef
L’imposta sostitutiva è pari al 15% del reddito forfettario al netto dei contributi obbligatori. Per le nuove attività può scendere al 5% per l’anno di avvio e i quattro successivi.
L’aliquota ridotta richiede che nei tre anni precedenti non sia stata esercitata un’attività d’impresa, artistica o professionale e che la nuova iniziativa non rappresenti la mera prosecuzione di un precedente lavoro dipendente o autonomo. Se viene proseguita un’attività di un altro soggetto, devono essere rispettati anche i limiti sui ricavi.
Nel regime ordinario, dal 2026, l’Irpef è pari al 23% fino a 28.000 euro, al 33% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro e al 43% sulla parte eccedente. La riduzione dal 35% al 33% del secondo scaglione è stata introdotta dalla legge 199/2025.
Le aliquote Irpef si applicano però a un reddito calcolato deducendo i costi effettivi. Il confronto corretto non è quindi 15% contro 23%, ma imposta complessiva sul reddito determinato secondo le rispettive regole.
Un esempio di confronto
Un professionista incassa 60.000 euro e sostiene 20.000 euro di costi effettivi, senza considerare per semplicità addizionali, differenze contributive e detrazioni.
Con coefficiente del 78%, il reddito forfettario è pari a 46.800 euro. Ipotizzando 8.000 euro di contributi obbligatori, la base dell’imposta sostitutiva è di 38.800 euro e l’imposta al 15% ammonta a 5.820 euro.
Nel regime ordinario, il reddito prima dei contributi è pari a 40.000 euro. Dopo la deduzione degli stessi 8.000 euro, la base Irpef è di 32.000 euro. Applicando le aliquote 2026, l’Irpef lorda è pari a 7.760 euro.
La differenza iniziale è di 1.940 euro a favore del forfettario. Il risultato può però cambiare considerando IVA recuperabile sui costi, detrazioni personali, addizionali, diversa contribuzione e investimenti. Se i costi aumentano, il vantaggio del regime ordinario cresce rapidamente.
Detrazioni e deduzioni personali
L’imposta sostitutiva non è Irpef. Le detrazioni per spese sanitarie, interessi sul mutuo, ristrutturazioni, assicurazioni e altri oneri non possono essere utilizzate per ridurla.
Se il contribuente possiede soltanto reddito forfettario, può quindi non avere Irpef lorda sulla quale applicare le detrazioni. Le quote annuali dei bonus edilizi rischiano di rimanere inutilizzate, poiché non sono normalmente rimborsabili né trasferibili agli anni successivi.
La situazione cambia quando sono presenti altri redditi soggetti a Irpef, come redditi da lavoro dipendente, pensione, locazione ordinaria o redditi fondiari. In tal caso le detrazioni possono essere utilizzate nei limiti dell’Irpef generata da tali redditi.
Il reddito forfettario rileva comunque per numerose prestazioni e agevolazioni collegate alla situazione reddituale, come stabilito dal comma 75 della legge 190/2014. L’applicazione dell’imposta sostitutiva non rende quindi il reddito fiscalmente invisibile.
I contributi previdenziali
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, i contributi sono calcolati sul reddito forfettario. Per i professionisti iscritti a una Cassa privata si applicano le regole del rispettivo ente.
Artigiani e commercianti possono chiedere il regime contributivo agevolato previsto dalla legge 190/2014, con riduzione del 35%. La riduzione può però incidere sull’accredito contributivo e sulla futura prestazione pensionistica: non deve essere considerata un risparmio privo di effetti.
Il confronto deve quindi utilizzare il costo complessivo formato da imposte e contributi, non la sola imposta sostitutiva.
Le semplificazioni restano un vantaggio
Il forfettario è esonerato dalla liquidazione periodica dell’IVA, dai relativi registri e, in generale, dalla tenuta delle scritture contabili previste per il regime ordinario. Non applica gli ISA e non subisce ritenute d’acconto sui compensi se rilascia al cliente l’apposita dichiarazione.
Rimangono però la fatturazione elettronica, la conservazione dei documenti, la dichiarazione dei redditi e gli adempimenti relativi alle operazioni con l’estero. Per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche continuano a operare le regole speciali e il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI nei casi previsti dalla disciplina del Sistema tessera sanitaria.
La semplificazione ha un valore economico, ma non elimina la necessità di monitorare incassi, soglie e cause ostative.
Il riferimento della Cassazione sui costi e sull’IVA
La differenza tra i due regimi emerge anche dalla giurisprudenza ordinaria sulla deducibilità dei costi.
Con l’ordinanza n. 27366 del 26 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito che il contribuente che vuole dedurre un costo e detrarre la relativa IVA deve dimostrarne esistenza, natura, inerenza e destinazione all’attività.
Nel regime ordinario queste prove consentono di ottenere il riconoscimento fiscale della spesa. Nel forfettario, invece, anche un costo reale, documentato e inerente non viene dedotto analiticamente, perché assorbito dal coefficiente di redditività.
Quando il forfettario tende a essere conveniente
Il regime tende a risultare favorevole quando l’attività presenta costi contenuti, non richiede investimenti importanti, si rivolge prevalentemente a clienti privati e il contribuente non dispone di rilevanti detrazioni Irpef da utilizzare.
Il regime ordinario può essere preferibile con costi elevati, investimenti soggetti a IVA, collaboratori, beni strumentali, perdite iniziali o consistenti detrazioni personali.
Anche la vicinanza alla soglia di 85.000 euro richiede prudenza. Passare al forfettario per un solo anno, sostenendo costi di rettifica IVA e di riorganizzazione contabile, può essere meno conveniente di mantenere stabilmente il regime ordinario.
La simulazione deve guardare almeno tre anni
Una valutazione basata su un solo esercizio può essere distorta da investimenti, costi di avvio o oscillazioni degli incassi. È preferibile predisporre una proiezione almeno triennale, confrontando fatturato, costi, IVA, contributi, imposte, detrazioni e liquidità disponibile.
Richiedi un’analisi interna di convenienza prima di scegliere o abbandonare il regime forfettario: una simulazione costruita sui dati reali consente di evitare decisioni fondate soltanto sull’aliquota del 15%.