Scambio e‑fatture Entrate‑Riscossione: numero e importi per il pignoramento presso terzi

Con il provvedimento direttoriale n. 153611, pubblicato il 22 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato concreta attuazione a una delle misure antievasione previste dalla legge di Bilancio 2026, estendendo la condivisione dei dati delle fatture elettroniche anche all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere più rapide ed efficaci le procedure di pignoramento presso terzi, consentendo all’agente della riscossione di individuare con maggiore precisione i rapporti commerciali rilevanti ai fini del recupero dei crediti erariali.

La novità si colloca nel solco di un progressivo ampliamento dell’utilizzo delle informazioni acquisite tramite il Sistema di Interscambio, già impiegate negli ultimi anni per finalità di controllo, analisi del rischio e contrasto all’evasione, in attuazione dei principi di interoperabilità delle banche dati pubbliche.

Il quadro normativo di riferimento

La misura trova fondamento nella legge di Bilancio 2026, che ha rafforzato il coordinamento informativo tra amministrazione finanziaria e agente della riscossione. In particolare, il provvedimento attuativo richiama l’articolo 1, comma 5‑bis, lettera b‑ter), del decreto legislativo n. 127 del 2015, che disciplina la messa a disposizione di dati derivanti dalle fatture elettroniche per finalità istituzionali.

Il dato di maggiore rilievo è rappresentato dall’ampliamento del perimetro informativo: mentre la norma primaria fa riferimento alla somma dei corrispettivi documentati con fatture elettroniche, il provvedimento direttoriale include anche il numero delle fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto. Si tratta di un’integrazione significativa, che rafforza il valore informativo del flusso dati a disposizione dell’agente della riscossione.

Importi e numero delle fatture: perché il dato quantitativo conta

La disponibilità del numero delle fatture, accanto all’ammontare complessivo dei corrispettivi, consente di cogliere non solo la dimensione economica del rapporto commerciale, ma anche la sua continuità e frequenza. Un elevato numero di fatture emesse nei confronti di un medesimo cessionario o committente è indice di un rapporto stabile e strutturato, elemento che aumenta la probabilità di successo di un pignoramento presso terzi.

In questo modo, l’agente della riscossione può affinare la selezione dei soggetti potenzialmente pignorabili, concentrando l’azione esecutiva sui clienti del debitore fiscale che presentano rapporti commerciali significativi e ricorrenti, con un conseguente aumento dell’efficacia delle procedure di recupero.

Ambito soggettivo e temporale dei dati trasmessi

I dati messi a disposizione riguardano le fatture elettroniche emesse nei sei mesi precedenti dai debitori iscritti a ruolo e dai loro eventuali coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto. L’informazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione comprende la somma dei corrispettivi e il numero delle fatture, mentre i dati relativi ai cessionari o committenti sono limitati a quelli strettamente necessari all’avvio dell’azione esecutiva.

In particolare, sono comunicati i dati anagrafici essenziali, quali codice fiscale, partita IVA, cognome e nome, denominazione o ragione sociale e domicilio fiscale. Il perimetro informativo è quindi calibrato in modo da bilanciare le esigenze di efficacia dell’azione di riscossione con i principi di minimizzazione dei dati e di tutela della riservatezza.

Modalità tecniche di scambio delle informazioni

Nella fase iniziale di applicazione della misura, lo scambio dei dati avviene tramite l’invio, a mezzo di posta elettronica certificata, di file protetti da password contenenti le informazioni necessarie. Si tratta di una soluzione transitoria, destinata a essere superata una volta completata l’infrastruttura tecnologica per lo scambio automatizzato dei dati.

A regime, infatti, la messa a disposizione delle informazioni avverrà attraverso un servizio automatizzato di interscambio, che consentirà un flusso continuo e strutturato dei dati tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Questa evoluzione è coerente con il processo di digitalizzazione delle procedure di riscossione e con l’obiettivo di ridurre i tempi di reazione dell’amministrazione finanziaria.

Utilizzo dei dati nelle procedure di pignoramento presso terzi

Grazie ai dati derivanti dalle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può avviare in modo mirato le procedure di pignoramento presso terzi nei confronti dei cessionari o committenti del debitore fiscale. Il pignoramento riguarda i crediti risultanti dalle fatture emesse e non ancora saldate, nei limiti del debito tributario per cui si procede.

Una volta notificato l’atto di pignoramento, il cliente del debitore esecutato è tenuto a versare direttamente all’agente della riscossione le somme dovute, fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo. Il pagamento effettuato in favore dell’agente estingue l’obbligazione nei limiti di quanto corrisposto, producendo effetti liberatori nei confronti del debitore esecutato.

Rischio di doppio pagamento per i terzi pignorati

La nuova disciplina rende particolarmente rilevante il ruolo del terzo pignorato, che deve prestare attenzione ai flussi di pagamento e alla gestione delle fatture ricevute. Un pagamento effettuato in buona fede direttamente al debitore esecutato, dopo la notifica del pignoramento, è inefficace nei confronti dell’agente della riscossione e può esporre il terzo al rischio di dover pagare due volte lo stesso importo.

Diventa quindi essenziale un monitoraggio costante tra fatture da saldare, flussi di cassa e atti di pignoramento eventualmente ricevuti. La tempestiva individuazione delle notifiche e la corretta gestione amministrativa dei pagamenti rappresentano un presidio fondamentale per evitare conseguenze economiche rilevanti.

Coerenza con la giurisprudenza e la prassi precedenti

La misura si inserisce in un quadro giurisprudenziale e di prassi che, negli ultimi anni, ha progressivamente valorizzato l’utilizzo delle banche dati fiscali per finalità di riscossione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la legittimità del pignoramento presso terzi quale strumento di tutela del credito erariale, purché esercitato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di correttezza procedimentale.

Sul piano amministrativo, l’estensione dell’uso dei dati delle fatture elettroniche rappresenta un’evoluzione coerente con le precedenti aperture in materia di cooperazione informativa tra enti pubblici, già sperimentate per le attività di controllo e accertamento.

Implicazioni operative per imprese e professionisti

Per imprese e professionisti, l’entrata a regime dello scambio di dati tra Entrate e Riscossione impone una maggiore attenzione alla gestione dei rapporti commerciali con clienti e fornitori. La fatturazione elettronica non è più soltanto uno strumento di documentazione fiscale, ma diventa un elemento centrale anche nelle dinamiche di riscossione coattiva.

Analizzare per tempo l’impatto della misura, verificare i processi interni di gestione delle fatture e predisporre procedure di controllo sui pagamenti consente di ridurre i rischi connessi alle nuove modalità di pignoramento. Approfondire il funzionamento dello scambio informativo e le sue ricadute operative permette di affrontare il nuovo scenario con maggiore consapevolezza e di prevenire criticità che potrebbero tradursi in costi economici significativi.

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Tiziano Beneggi

May 25, 2026

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