Socio-amministratore di Srl: compatibilità tra ruolo amministrativo e lavoro dipendente

La recente ordinanza n. 5318 del 28 febbraio 2025 della Corte di Cassazione ha riportato l’attenzione sulla questione della compatibilità tra la carica di socio-amministratore di una società a responsabilità limitata (Srl) e la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con la stessa società. Questo tema è cruciale per determinare la deducibilità fiscale dei compensi erogati e gli obblighi contributivi correlati.​

Incompatibilità tra Presidente del CdA e Lavoratore Dipendente

La Corte di Cassazione ha ribadito l’assoluta incompatibilità tra la carica di presidente del consiglio di amministrazione (CdA) o amministratore unico di una società di capitali e la posizione di lavoratore dipendente della stessa società. In tali casi, non può sussistere un vincolo di subordinazione, rendendo indeducibile dal reddito della società il costo relativo al lavoro dipendente. ​

Possibile Compatibilità tra Socio-Amministratore e Lavoratore Dipendente

Diversamente, la qualità di socio-amministratore, componente del CdA, non è considerata incompatibile in assoluto con quella di lavoratore dipendente della stessa società. Tuttavia, questa compatibilità non si basa su criteri formali, ma richiede una verifica concreta delle seguenti condizioni:​

  • Vincolo di subordinazione gerarchica: il socio-amministratore deve essere effettivamente sottoposto a un superiore gerarchico all’interno della società.​

  • Sottoposizione al potere direttivo e disciplinare: deve esistere un effettivo assoggettamento del socio-amministratore alle direttive e al controllo dell’organo collegiale amministrativo composto dagli altri soci. ​

  • Svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale: le attività svolte come dipendente devono essere distinte e non sovrapponibili a quelle inerenti alla funzione di amministratore.​

Deducibilità dei Compensi e Obblighi Contributivi

La distinzione tra le attività svolte come amministratore e quelle come dipendente è fondamentale per la deducibilità fiscale dei compensi erogati. I compensi corrisposti per attività riconducibili al ruolo di amministratore sono deducibili solo se deliberati dall’assemblea dei soci e pagati entro termini specifici. Inoltre, la mancanza di una delibera assembleare può comportare l’indeducibilità del compenso erogato.

Per quanto riguarda gli obblighi contributivi, il socio-amministratore che percepisce un compenso per l’attività di amministrazione è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS. Se, oltre al ruolo amministrativo, partecipa in modo abituale e prevalente all’attività operativa dell’azienda, sorge anche l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani. Questa doppia iscrizione comporta un onere contributivo significativo, poiché il soggetto è tenuto a versare contributi a entrambe le gestioni. ​

La possibilità per un socio-amministratore di una Srl di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con la stessa società è subordinata a condizioni stringenti. È essenziale che vi sia una chiara distinzione tra le mansioni svolte in qualità di amministratore e quelle proprie del lavoratore dipendente, accompagnata da un effettivo vincolo di subordinazione. In assenza di tali requisiti, i compensi erogati potrebbero risultare indeducibili e sorgerebbero obblighi contributivi aggiuntivi.

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Tiziano Beneggi

March 18, 2025

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