Per SSD e volontari sportivi, il controllo dei documenti precede il calcolo del beneficio. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 distingue requisiti statutari, rimborsi e compensi, esclusione IRAP, operazioni IVA e proventi delle raccolte fondi. Sono verifiche collegate, ma non intercambiabili: una clausola corretta non determina da sola il trattamento di ogni pagamento o incasso.
Confrontare lo statuto con il beneficio richiesto
La conformità dello statuto alla disciplina sportiva non basta, da sola, per applicare l’articolo 148, comma 3, del TUIR. La circolare richiede alle SSD interessate di integrare le clausole civilistiche con quelle del comma 8: il lucro attenuato consentito dalla riforma sportiva non equivale al divieto richiesto dal regime fiscale.
Una verifica organizzativa utile consiste nel collegare ciascun trattamento adottato alla versione dello statuto effettivamente in vigore. Il fascicolo può raccogliere il testo registrato, le delibere successive e le osservazioni del consulente. La presenza di un documento denominato “statuto aggiornato” non risolve il controllo: occorre sapere quale modifica sia stata approvata e da quando operi.
Per i corrispettivi specifici vanno inoltre controllati i destinatari ammessi, il collegamento diretto con gli scopi istituzionali e le altre condizioni previste. La natura sportiva dell’ente non consente di considerare indistintamente agevolati tutti gli incassi.
Ricostruire i rimborsi e le somme già percepite
Per i rimborsi forfetari ai volontari, la circolare richiama il limite complessivo di 400 euro mensili, manifestazioni ed eventi riconosciuti, le delibere degli organismi competenti sulle tipologie di spese e attività ammesse e la comunicazione al RASD entro il mese successivo al trimestre delle prestazioni. Il limite riguarda il volontario, considerando anche le somme ricevute da più enti.
I rimborsi rilevano anche per il superamento della soglia fiscale annua di 15.000 euro. Nel caso esaminato, compensi autonomi sportivi già superiori a tale soglia rendono imponibile anche il successivo rimborso. La circolare chiarisce inoltre che l’esclusione fino a 15.000 euro riguarda anche il lavoro sportivo dilettantistico subordinato: riduce la base imponibile, ma non cambia la categoria del reddito, che segue il rapporto instaurato.
Prima del pagamento, il prospetto interno dovrebbe ricostruire periodo dell’attività, evento, delibera pertinente e informazioni ricevute dal percettore. Se una dichiarazione viene aggiornata, conviene conservarne la versione precedente e collegare la rettifica al pagamento interessato. È una proposta organizzativa, non un ulteriore adempimento introdotto dalla circolare.
Separare il controllo IRAP da quello sul percettore
La soglia di 85.000 euro riguarda un’altra imposta e un altro controllo. La circolare conferma l’esclusione dalla base imponibile IRAP dell’ente dei singoli compensi annui per collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo inferiori a tale importo. Il chiarimento comprende anche le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale.
La condizione è formulata in termini di importo inferiore a 85.000 euro: questa specifica esclusione non opera per un compenso pari o superiore alla soglia. Non si tratta quindi di una franchigia da sottrarre automaticamente al compenso. La determinazione finale della base imponibile deve comunque considerare le altre regole applicabili all’ente.
Il prospetto per l’IRAP non va confuso con quello che segue i 15.000 euro del lavoratore. Può essere utile indicare per ogni collaborazione la qualificazione del rapporto, il compenso annuo e il trattamento adottato. Verificare soltanto il totale del costo del personale o l’importo di una singola rata non restituisce il controllo descritto dalla norma.
IVA: esenzione e dispensa hanno presupposti diversi
La circolare richiama l’esenzione per servizi strettamente connessi alla pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi, resi da organismi senza fini di lucro a favore di chi esercita lo sport o l’educazione fisica. Questo trattamento non coincide con l’irrilevanza IVA prevista, alle sue condizioni, per alcuni corrispettivi associativi: la classificazione dell’operazione viene prima degli adempimenti.
Per le prestazioni sportive esenti considerate, l’Agenzia ammette la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione prevista dall’articolo 36-bis del DPR 633/1972. Non è automatica e non elimina gli obblighi per le eventuali operazioni imponibili. La norma mantiene anche altri adempimenti, inclusa la fattura richiesta dal cliente, e comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e sulle importazioni. La scelta va quindi valutata anche per il suo effetto economico.
Un caso diverso è la cessione onerosa del contratto di un atleta da un’ASD o SSD a una società professionistica. La circolare non la considera esente come servizio strettamente connesso alla pratica sportiva: il beneficiario effettivo è la società che acquisisce il diritto alle prestazioni. Il semplice collegamento dell’operazione con lo sport non basta a estendere l’esenzione.
Raccolte fondi: controllare insieme opzione, eventi e importi
La circolare esamina l’articolo 25, comma 2, della legge 133/1999 dopo la modifica efficace dal 23 maggio 2026. L’agevolazione riguarda ASD e SSD delle forme previste dall’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 36/2021, comprese società di capitali e cooperative, che abbiano optato per il regime della legge 398/1991.
Alle condizioni di legge, non concorrono al reddito imponibile i proventi delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi ammesse. Il limite è complessivamente di due eventi per anno e di 51.645,69 euro. Per le raccolte rileva anche il collegamento con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione previsto dalla disciplina richiamata.
Non è un’esenzione generale per qualunque iniziativa denominata raccolta fondi. Prima dell’evento, è utile verificare l’opzione fiscale dell’ente e ricostruire le iniziative già considerate nell’anno, con i relativi proventi. Il beneficio descritto riguarda le imposte sui redditi: non decide automaticamente l’IVA di ogni operazione svolta durante la manifestazione.
In sintesi
Il controllo deve distinguere requisiti della società, posizione del percettore, costo rilevante per l’IRAP e natura dei proventi. I limiti di 400, 15.000, 85.000 e 51.645,69 euro hanno funzioni e periodi di riferimento diversi. Riunirli in un’unica verifica rischia di applicare la regola giusta al fatto sbagliato.
Organizza i documenti prima di pagamenti e nuove iniziative
Prepara statuto vigente, delibere sui rimborsi, dichiarazioni dei percettori, prospetto annuale delle collaborazioni e quadro di operazioni ed eventi. Chiedi una verifica mirata delle condizioni ancora incerte, separando la valutazione dello statuto da quella dei singoli trattamenti fiscali.