La stabilizzazione dei contratti a termine 2026 entra nella fase applicativa con un perimetro definito ma non automatico. Dopo la conversione del decreto 1° maggio nella legge 25 giugno 2026, n. 112, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative con la circolare 3 luglio 2026, n. 72, chiarendo quando il datore di lavoro privato può ottenere l’esonero contributivo per trasformare un rapporto a tempo determinato in tempo indeterminato.
Il beneficio può arrivare a 500 euro al mese per 24 mesi e riguarda le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. Il contratto a termine da stabilizzare deve però essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, non deve superare dodici mesi di durata complessiva e deve riguardare un lavoratore under 35 mai occupato a tempo indeterminato.
Il messaggio per le imprese è chiaro: la stabilizzazione può ridurre il costo del lavoro, ma solo se l’operazione è costruita correttamente prima della domanda INPS. Data del contratto, durata, età del lavoratore e precedenti rapporti a tempo indeterminato diventano i quattro controlli essenziali.
Risposta breve
Nel 2026 la stabilizzazione dei contratti a termine consente ai datori di lavoro privati di ottenere un esonero contributivo fino a 500 euro al mese per 24 mesi, se trasformano dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026. Il beneficio riguarda lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato ed è disciplinato dall’articolo 4 del Dl 62/2026, convertito dalla legge 112/2026, con prime istruzioni operative fornite dall’INPS nella circolare 72/2026.
Un incentivo selettivo, non un bonus generalizzato
L’articolo 4 del Dl 62/2026, convertito dalla legge 112/2026, riconosce l’esonero ai datori di lavoro privati che trasformano rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. La misura copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 500 euro mensili.
La durata massima è di 24 mesi. Se la trasformazione o l’interruzione del rapporto cade nel corso del mese, il tetto mensile va riproporzionato su base giornaliera. L’INPS indica come parametro l’importo di 16,12 euro per ciascun giorno di fruizione.
Il primo punto da fissare è che l’incentivo non riguarda tutte le assunzioni stabili del 2026. Non premia la nuova assunzione a tempo indeterminato in quanto tale, ma la conversione di un rapporto a termine già instaurato entro una data precisa. In altre parole, il legislatore non finanzia genericamente la crescita dell’organico: sostiene la trasformazione di rapporti temporanei in lavoro stabile.
Il contratto deve essere nato entro il 30 aprile 2026
Il requisito temporale è il filtro principale. Il contratto a tempo determinato deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026. Le trasformazioni agevolate devono invece essere effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.
Restano quindi fuori i contratti a termine avviati dal 1° maggio 2026 in poi, anche se trasformati nella finestra agosto-dicembre. Restano fuori anche le trasformazioni effettuate prima del 1° agosto 2026 o dopo il 31 dicembre 2026, salvo che ricadano in altre discipline agevolative applicabili.
La durata del contratto a termine non deve superare dodici mesi complessivi. Questo passaggio richiede attenzione nei rapporti prorogati o rinnovati, perché la verifica non può limitarsi alla durata residua al momento della trasformazione. Occorre guardare alla durata complessiva del rapporto che si intende stabilizzare.
La disciplina generale resta quella del Dlgs 81/2015, che individua il contratto a tempo indeterminato come forma comune del rapporto di lavoro subordinato e regola l’utilizzo del tempo determinato. L’incentivo contributivo non sostituisce queste regole e non sana eventuali irregolarità del contratto a termine.
Lavoratori under 35 e assenza di precedenti rapporti stabili
Il lavoratore deve avere meno di 35 anni alla data della trasformazione. In termini pratici, il requisito è rispettato fino a 34 anni e 364 giorni.
Accanto all’età, la condizione più rilevante è l’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratore non deve essere mai stato occupato stabilmente, né presso lo stesso datore di lavoro né presso altri datori, nel corso dell’intera vita lavorativa.
È un requisito che può diventare insidioso. Una precedente assunzione a tempo indeterminato, anche breve o risalente, può impedire l’accesso al beneficio. Per questo, prima della domanda, l’impresa dovrebbe acquisire una dichiarazione del lavoratore e verificare, per quanto possibile, la coerenza dei dati disponibili con la storia professionale dichiarata.
L’INPS, secondo quanto indicato nella circolare 72/2026, effettua controlli attraverso le comunicazioni obbligatorie e i flussi contributivi mensili. La verifica dell’Istituto, però, non sostituisce la responsabilità del datore di lavoro nella corretta richiesta dell’incentivo.
Rapporti ammessi ed esclusi
L’esonero riguarda operai, impiegati e quadri. I dirigenti restano esclusi. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di rapporto a tempo parziale, con applicazione nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta.
La misura si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche quando la missione presso l’utilizzatore sia resa nella forma a tempo determinato. È una precisazione importante per le agenzie per il lavoro, perché consente di utilizzare l’incentivo quando la stabilità riguarda il rapporto con il somministratore.
Sono invece escluse le assunzioni a tempo determinato, le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di rapporti a termine instaurati dal 1° maggio 2026. Non rientrano nel beneficio il lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata disciplinato dagli articoli da 13 a 18 del Dlgs 81/2015.
L’esonero può trovare applicazione anche per le trasformazioni riguardanti soci lavoratori di cooperativa, quando il rapporto subordinato sia instaurato in attuazione del vincolo associativo previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142. Anche in questo caso, restano fermi tutti gli altri requisiti: data del contratto, durata massima, età e assenza di precedenti rapporti stabili.
Il coordinamento con gli altri incentivi e il caso dei “dimenticati”
La legge 112/2026 ha avuto anche l’effetto di riordinare il passaggio tra la disciplina precedente e il nuovo pacchetto di incentivi 2026. Il tema riguarda soprattutto i giovani under 35 assunti o stabilizzati nei primi mesi dell’anno, che rischiavano di restare fuori dalle agevolazioni per effetto del coordinamento tra il decreto Milleproroghe e il decreto 1° maggio.
Con le modifiche apportate all’articolo 5 del Dl 62/2026, la legge di conversione ha ricostruito la copertura per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni effettuate fino al 30 aprile 2026, secondo la disciplina applicabile prima del nuovo intervento.
Per le imprese, questo significa che il 2026 non va letto come un blocco unico. Le trasformazioni effettuate fino al 30 aprile seguono un regime; quelle effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre possono rientrare nell’incentivo specifico per la stabilizzazione dei contratti a termine, se il contratto originario è stato instaurato entro il 30 aprile e se gli altri requisiti sono rispettati.
La distinzione è decisiva perché cambiano condizioni, percentuali, limiti e procedure. Un errore di inquadramento può portare alla richiesta di un incentivo non spettante o alla perdita di un beneficio più adatto.
Cumulabilità: attenzione agli altri sgravi contributivi
La circolare INPS 72/2026 chiarisce che l’esonero per la stabilizzazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni della contribuzione a carico del datore di lavoro. La logica è evitare che sulla stessa quota contributiva datoriale si sommino più vantaggi.
La misura può invece convivere con strumenti che operano su piani diversi, come le agevolazioni fiscali collegate al costo del lavoro o le riduzioni della contribuzione a carico del lavoratore, quando ne ricorrono i presupposti. La compatibilità va comunque verificata in concreto, perché il cumulo tra misure diverse richiede una lettura coordinata dei rispettivi limiti.
In una valutazione di convenienza, l’impresa non dovrebbe guardare soltanto al massimale di 500 euro. Conta anche la durata effettiva del beneficio, l’imponibile contributivo, il costo complessivo del rapporto, l’eventuale presenza di altri incentivi e la sostenibilità della stabilizzazione oltre il periodo agevolato.
Domanda INPS e prenotazione delle risorse
La richiesta dell’esonero passa dal Portale delle Agevolazioni INPS. Il datore di lavoro deve presentare un’istanza telematica nella sezione dedicata agli incentivi del decreto Lavoro 2026 e alla stabilizzazione.
L’INPS verifica la posizione del lavoratore, controlla l’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, calcola l’importo teorico del beneficio e accerta la disponibilità delle risorse. Se la trasformazione è già avvenuta, la domanda viene valutata sulla base dei dati trasmessi e disponibili negli archivi dell’Istituto.
Se la trasformazione non è ancora stata effettuata, l’INPS invia al datore di lavoro un invito tramite PEC. Da quel momento decorre un termine di dieci giorni per procedere alla trasformazione e trasmettere la comunicazione obbligatoria Unilav o Unisomm. Il termine è perentorio: se non viene rispettato, le risorse prenotate tornano disponibili.
L’Istituto ha rinviato a un successivo messaggio le istruzioni per l’apertura concreta delle domande e per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens. È quindi opportuno che le imprese preparino già la documentazione, ma attendano le istruzioni tecniche per la gestione operativa nei flussi contributivi.
I controlli da fare prima della trasformazione
La stabilizzazione agevolata richiede una verifica preventiva ordinata. Il primo controllo riguarda la data di avvio del contratto a termine: deve essere non successiva al 30 aprile 2026. Il secondo riguarda la durata complessiva, che non deve superare dodici mesi. Il terzo riguarda la data della trasformazione, che deve collocarsi tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.
Il quarto controllo riguarda il lavoratore. L’età deve essere inferiore a 35 anni alla data dell’evento incentivato e non devono risultare precedenti rapporti a tempo indeterminato. A questi elementi si aggiungono le condizioni generali previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015 in materia di incentivi all’occupazione, tra cui il rispetto delle regole sul diritto di precedenza, della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva.
Il datore di lavoro deve inoltre verificare il rispetto del contratto collettivo applicato e l’assenza di condizioni che possano compromettere la fruizione dell’agevolazione. L’incentivo, infatti, non è solo una questione di domanda telematica: è il risultato di una posizione aziendale coerente e documentabile.
Il quadro giurisprudenziale: il valore della stabilità
L’incentivo del 2026 si inserisce in una linea ormai consolidata del diritto del lavoro: il contratto a tempo indeterminato resta il modello ordinario, mentre il contratto a termine è ammesso entro limiti e condizioni.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella causa Adeneler C-212/04, ha affermato che gli ordinamenti nazionali devono prevedere misure effettive per prevenire l’abuso dei rapporti a termine. Nella causa Mascolo C-22/13 e nelle cause riunite, la Corte ha ribadito l’esigenza di strumenti idonei a impedire il ricorso improprio alla successione di contratti temporanei.
Questi precedenti non disciplinano direttamente l’esonero contributivo previsto dal decreto 1° maggio, ma aiutano a comprendere la logica della misura. L’agevolazione non è soltanto uno sconto contributivo: è un incentivo alla conversione di rapporti temporanei in occupazione stabile.
In sintesi
La stabilizzazione agevolata riguarda solo trasformazioni senza soluzione di continuità, non nuove assunzioni. Il contratto a termine deve essere stato avviato entro il 30 aprile 2026, non deve superare dodici mesi di durata complessiva e deve essere trasformato a tempo indeterminato tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. L’esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, entro il limite di 500 euro mensili. Il lavoratore deve avere meno di 35 anni alla data della trasformazione e non deve aver mai avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato.
Una misura utile, ma da gestire con metodo
Per le imprese che avevano già programmato la conferma di personale a termine, la misura può rappresentare un vantaggio concreto. Due anni di esonero contributivo, entro il limite di 500 euro mensili, possono incidere sensibilmente sul costo del lavoro e rendere più sostenibile la stabilizzazione.
Il beneficio, però, richiede una gestione attenta. La domanda INPS dovrebbe arrivare solo dopo aver ricostruito la posizione contrattuale del lavoratore, verificato il rispetto delle date, controllato la durata del rapporto e valutato la compatibilità con altri incentivi.
Il rischio non è soltanto perdere l’agevolazione. È fruirne senza averne diritto e trovarsi poi esposti a recuperi contributivi. Per questo, prima di procedere con le trasformazioni tra agosto e dicembre 2026, è opportuno effettuare una verifica interna dei contratti potenzialmente agevolabili. Chi vuole valutare la propria posizione può richiedere un controllo attraverso il nostro canale interno, così da arrivare alla domanda INPS con requisiti e documentazione già ordinati.