Trasferte nell’autotrasporto: deduzione forfettaria solo con un costo effettivo

La deduzione forfettaria prevista per le trasferte nell’autotrasporto non spetta per il solo fatto che l’autista abbia lavorato fuori dal Comune. L’impresa deve aver sostenuto un costo effettivo, corrispondendo un’indennità o rimborsando spese riferibili alla missione.

La risposta a interpello 136/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce così il rapporto tra l’articolo 95, comma 4, del Tuir, che regola la deduzione dell’impresa, e l’articolo 51, comma 5, che disciplina il trattamento fiscale delle somme percepite dal lavoratore.

Sono due verifiche distinte. Per l’impresa conta l’esistenza del costo e la scelta tra deduzione analitica e forfettaria. Per il dipendente rilevano invece la modalità di rimborso e le soglie di esenzione previste dalla legge.

Risposta breve

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci possono dedurre analiticamente i costi delle trasferte fuori dal territorio comunale oppure applicare il forfait di 59,65 euro al giorno per le missioni in Italia e di 95,80 euro per quelle all’estero. Le spese di viaggio e trasporto restano deducibili separatamente.

Il forfait non costituisce una deduzione aggiuntiva né automatica: presuppone che l’impresa abbia sostenuto un onere collegato alla trasferta.

Per il lavoratore, l’indennità forfettaria non concorre al reddito fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro per quelle all’estero. Le soglie si riducono quando vitto o alloggio vengono rimborsati analiticamente o forniti gratuitamente.

Il forfait dell’impresa non nasce dalla sola trasferta

L’articolo 95, comma 4, del Tuir riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci una modalità particolare di deduzione dei costi sostenuti per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale.

In alternativa alla deduzione analitica, l’impresa può determinare il costo fiscalmente deducibile applicando l’importo giornaliero di 59,65 euro per le trasferte in Italia e di 95,80 euro per quelle all’estero. Le spese di viaggio e trasporto sono escluse da questi importi e seguono una deduzione autonoma.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 136/2026, precisa che la disposizione offre un criterio alternativo per determinare la deduzione di un costo realmente sostenuto. Non attribuisce invece una deduzione collegata alla semplice effettuazione della missione.

Se l’autista si reca fuori dal Comune, ma l’impresa non corrisponde alcuna indennità, non rimborsa spese e non sostiene altri oneri riferibili alla trasferta, manca il presupposto per applicare il forfait. La giornata di missione, da sola, non consente quindi di dedurre 59,65 o 95,80 euro.

Quando un costo esiste, l’impresa può scegliere tra il metodo analitico e quello forfettario. La scelta deve essere coerente con la contabilità e supportata dalla documentazione aziendale: ordine di trasferta, nota spese, cedolino, giustificativi e pagamenti devono permettere di ricostruire l’onere assunto.

Per il dipendente decide la modalità del rimborso

Il trattamento fiscale dell’autista segue regole autonome. L’articolo 51, comma 5, del Tuir distingue tra indennità forfettaria, rimborso analitico e sistema misto per le trasferte svolte fuori dal territorio comunale.

Con il metodo forfettario, l’indennità non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e fino a 77,47 euro per quelle all’estero. L’eventuale eccedenza è imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Le spese di viaggio e trasporto, rimborsate secondo le condizioni previste, restano estranee alle soglie giornaliere. Il limite dell’indennità si riduce invece di un terzo quando il datore di lavoro rimborsa analiticamente il vitto o l’alloggio, oppure fornisce gratuitamente una delle due prestazioni.

Se vengono rimborsati o forniti sia il vitto sia l’alloggio, la riduzione è di due terzi. In questo caso la quota non imponibile dell’indennità forfettaria scende a 15,49 euro per le trasferte in Italia e a 25,82 euro per quelle all’estero.

Nel rimborso analitico, le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorrono al reddito del lavoratore nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’articolo 51. Diventa quindi essenziale distinguere nel cedolino e nella nota spese le somme corrisposte come indennità da quelle che costituiscono restituzione di costi documentati.

Impresa e lavoratore: importi da non sovrapporre

I 59,65 euro per l’Italia e i 95,80 euro per l’estero riguardano la determinazione del costo deducibile dall’impresa. I limiti di 46,48 e 77,47 euro stabiliscono invece quale parte dell’indennità forfettaria non concorre al reddito del dipendente.

La differenza tra gli importi non costituisce un’anomalia. Le due disposizioni hanno destinatari e funzioni diverse: l’articolo 95 determina la deduzione dal reddito d’impresa, mentre l’articolo 51 stabilisce l’imponibilità fiscale e contributiva delle somme percepite dal lavoratore.

Una trasferta nazionale può quindi comportare il pagamento di un’indennità di 46,48 euro, interamente non imponibile per l’autista, e consentire all’impresa di applicare la deduzione forfettaria di 59,65 euro. Resta necessario che il costo sia stato effettivamente sostenuto e che la trasferta risulti documentata.

Il controllo non può limitarsi al numero delle giornate indicate come missione. Per ogni trasferta occorre verificare il superamento del territorio comunale, la spesa sostenuta dall’impresa, il sistema di rimborso applicato e la corretta esposizione delle somme nel cedolino e nella contabilità.

Dal 2027 cambiano i riferimenti normativi

Dal 1° gennaio 2027 le stesse disposizioni saranno contenute nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il Dlgs 117/2026.

La deduzione per le imprese di autotrasporto sarà regolata dall’articolo 104, comma 5, mentre il trattamento delle indennità e dei rimborsi percepiti dal dipendente confluirà nell’articolo 53, comma 7.

Il riordino modifica la numerazione delle norme, ma non la distinzione tra il costo deducibile dall’impresa e la somma imponibile o esente per il lavoratore.

In sintesi

La deduzione forfettaria delle trasferte nell’autotrasporto richiede un costo effettivamente sostenuto. La sola missione dell’autista non basta.

In presenza del costo, l’impresa può scegliere tra deduzione analitica e forfait giornaliero. Il trattamento del dipendente deve essere determinato separatamente, considerando la modalità di rimborso, le soglie di esenzione e l’eventuale pagamento di vitto o alloggio.

Prima di elaborare trasferte e cedolini, conviene verificare per ogni missione il costo sostenuto, il rimborso applicato e la documentazione disponibile.

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Tiziano Beneggi

September 17, 2026

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