Enti non commerciali, tutti gli aiuti anti-crisi

 

Il decreto “Rilancio” riserva agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, numerose e rilevanti novità a sostegno delle loro attività istituzionali, d’interesse generale, ma anche commerciali al pari delle imprese. Non si tratta solo di disposizioni che posticipano l’effettuazione di adempimenti e versamenti, ma di vere e proprie misure che valorizzano l’impegno degli enti, la loro presenza ed il valore economico e sociale del loro intervento nei differenti campi.

 

Saldo e primo acconto Irap: gli enti del Terzo settore e gli altri enti non commerciali privati, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, sono ammessi a godere della norma introdotta dal Dl “Rilancio”, che esclude il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 Irap, anche per la base imponibile relativa allo svolgimento dell’attività d’interesse generale o comunque non commerciale. Nello specifico la norma prevede che non sia dovuto il versamento Irap:

  • del saldo relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, mentre resta dovuto e acquisito definitivamente, se eseguito, il versamento degli acconti di giugno e novembre per il medesimo periodo di imposta;
  • della prima rata di acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, che quindi nel computo dell’imposta eventualmente dovuta per lo stesso periodo verrà escluso dal calcolo del versamento a saldo 2020.

Dal punto di vista soggettivo i beneficiari sono individuati in ragione della modalità di formazione del valore della produzione netta e gli enti non commerciali privati, compresi gli enti del Terzo settore, che determinano la base imponibile Irap in base all’articolo 10 del Dlgs 446/1997 in conseguenza della soggettività passiva vi sono compresi. Dal punto di vista oggettivo deve essere verificata l’ulteriore condizione del parametro limite dei ricavi: la norma richiede che i ricavi, cioè corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, siano non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta del saldo Irap. Sono invece espressamente esclusi dall’agevolazione gli enti non commerciali pubblici che dovranno pagare regolarmente alle scadenze.

 

Contributo a fondo perduto: Il contributo a fondo perduto è destinato a sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica titolari di partita Iva, esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario. Sono, invece, sempre esclusi dalla possibilità di ottenere il contributo gli enti non commerciali pubblici di cui all’articolo 74 del Tuir, e gli enti privati che abbiano cessato l’attività – si ritiene commerciale – alla data di presentazione della domanda.

 

Quando spetta il contributo a fondo perduto – Condizioni
Limite di ricavi e compensi Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019 per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare)
Riduzione fatturato L’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi

 

Il contributo a fondo perduto spetta in assenza della riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, alla data dell’evento, i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020. Il contributo a fondo perduto spettante è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta precedente (2019 in base all’anno solare);
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente (2019 in base all’anno solare);
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019 in base all’anno solare).

In ogni caso per gli enti non commerciali il contributo spetta in misura non inferiore a 2mila euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di determinazione dell’indeducibilità degli interessi passivi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una istanza telematica, presentabile anche tramite un intermediario abilitato, da presentarsi  dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili: Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e in affitto d’azienda possa competere anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura è riservata agli enti non commerciali esercenti attività d’impresa (cioè per la parte relativa alla sfera commerciale), sia agli enti per la sfera istituzionale. Quindi il beneficio dovrà essere determinato separatamente per i canoni degli immobili concorrenti allo svolgimento dell’attività commerciale rispetto agli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività istituzionali e/o decommercializzate, anche realizzando specifici calcoli, secondo parametri oggettivi, in caso di utilizzo promiscuo degli immobili in locazione in modo da garantire l’accesso secondo le due differenti modalità. Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing (esclusivamente operativo e non finanziario) o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Se, invece, il contratto è relativo a servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività, il credito spetta nella misura del 30% dei canoni. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

 

Condizioni per l’accesso al credito d’imposta per i canoni di locazione

Immobili utilizzati in attività commerciale Ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019 per i soggetti con esercizio corrispondente all’anno solare)
Strutture alberghiere e agrituristiche Credito d’imposta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente
Riduzione fatturato Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
Immobili utilizzati in attività istituzionale Non vi sono condizioni di limite dei ricavi e neppure di riduzione del fatturato; per le Onlus, le organizzazioni di volontariato, la associazioni di promozione sociale e tutti gli enti non commerciali, questa condizione è particolarmente vantaggiosa

 

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, cioè necessariamente il 2020, ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito può essere anche ceduto. Quando riferito allo svolgimento dell’attività commerciale, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: Il credito d’imposta introdotto al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro in luoghi aperti al pubblico, non spetta solo ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, ma anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Gli enti pubblici non commerciali possono fruire del credito d’imposta solo eventualmente in riferimento e nell’ambito dello svolgimento delle attività commerciali. Per tali soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Gli interventi che possono rientrare nel credito d’imposta sono anche quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza. Vi rientrano anche gli investimenti in attività innovative, con lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Eventuali agevolazioni applicabili a tali acquisti sono comunque cumulabili con il credito d’imposta. Il credito sarà utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente con il modello F24 in compensazione senza i limiti annui previsti in materia.

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: Gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sono destinatari della possibilità di accedere al credito d’imposta in misura pari al 60%, con il limite di 60mila euro, delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti in modo da contenere e contrastare la diffusione del Covid-19. L’applicazione è relativa ad acquisti che siano, indifferentemente, inerenti e relativi alla sfera istituzionale o commerciale.

 

Spese sanificazione e dispositivi per credito d’imposta

a) Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi), quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24 senza limiti annuali e non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.

 

Cessione dei crediti d’imposta e detrazioni fiscali: Gli enti beneficiari dei crediti d’imposta possono optare, fino al 31 dicembre 2021, per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, rinunciando all’utilizzo diretto. Questo è molto vantaggioso per i soggetti cosiddetti “incapienti”, cioè coloro che potrebbero non avere possibilità di ottenere la compensazione e, quindi, non potrebbero monetizzare concretamente il beneficio. In ogni caso la responsabilità sulla sussistenza dei crediti è solo dei beneficiari e non dei cessionari i quali rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Alcune specifiche detrazioni fiscali relative a spese, sostenute negli anni 2020 e 2021, possano essere, alternativamente permutate con sconto (contributo) sul corrispettivo dovuto al fornitore e, di conseguenza, trasformate in credito d’imposta a favore del cessionario, ovvero trasformate in credito d’imposta o in credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Molte di queste detrazioni, in parte applicabili anche agli enti non commerciali, sulla base dell’articolo 119 del Dl 34/2020, sono pari al 110% delle spese sostenute negli anni 2020-2021 e fruibili in cinque rate annuali.

 

Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari: Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (oltre che dei processi produttivi delle imprese), a seguito dell’emergenza sanitaria coronavirus, l’Inail provvede a trasferire ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare a tali soggetti, enti e imprese, per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

 

Incremento del Fondo Terzo Settore e regioni nel mezzogiorno: Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, per contrastare le emergenze sociali ed assistenziali Covid-19, per il 2020, è previsto l’incremento di 100 milioni di euro della dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. E’ prevista infine la concessione di risorse e contributi a sovvenzione diretta per il sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale e la relativa Agenzia.

 

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