Esenzione per la cessione dell’abitazione principale valida anche per le case all’estero

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, derivanti dalla cessione di immobili detenuti al di fuori dell’esercizio di impresa, arti o professioni, rientrano nella categoria dei redditi diversi. La disciplina di riferimento è contenuta negli articoli 67 e 68 del Tuir, che individuano sia le fattispecie imponibili sia le modalità di determinazione della base imponibile.

Il presupposto impositivo si fonda sulla realizzazione di un incremento patrimoniale considerato fiscalmente rilevante, purché l’operazione di cessione presenti determinate caratteristiche temporali e oggettive, idonee a far presumere un intento speculativo.

Determinazione della plusvalenza imponibile

L’articolo 68, comma 1, del Tuir stabilisce che la plusvalenza imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo percepito per la cessione e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione dell’immobile ceduto, incrementato di ogni altro costo inerente al bene stesso. Rientrano, a titolo esemplificativo, le spese notarili, le imposte indirette sostenute all’atto dell’acquisto e i costi documentati di ristrutturazione.

Tale criterio di determinazione è neutro rispetto alla localizzazione dell’immobile e si applica, in linea di principio, a tutte le cessioni rilevanti ai fini dell’articolo 67 del Tuir.

La regola della tassazione infraquinquennale

L’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non oltre cinque anni. La previsione si fonda su una presunzione legale di finalità speculative: secondo l’id quod plerumque accidit, chi acquista un immobile con intento speculativo tende a rivenderlo in un arco temporale contenuto.

Il termine quinquennale rappresenta, dunque, un criterio oggettivo attraverso il quale il legislatore individua le operazioni potenzialmente speculative, sottraendo invece a imposizione le cessioni effettuate oltre tale arco temporale.

L’esclusione per l’abitazione principale

In coerenza con la ratio della norma, l’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir prevede alcune ipotesi di esclusione dalla tassazione. Tra queste riveste un ruolo centrale l’esenzione relativa alle unità immobiliari che siano state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto o la costruzione e la cessione.

La destinazione dell’immobile ad abitazione principale è considerata incompatibile con una finalità speculativa. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 171 del 2001, l’acquisto della casa di abitazione risponde, di regola, al soddisfacimento di un’esigenza primaria, rispetto alla quale il legislatore ritiene fiscalmente irrilevante l’eventuale plusvalenza realizzata in sede di cessione, anche se intervenuta entro il quinquennio.

I requisiti individuati dalla giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito i presupposti applicativi dell’esenzione. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che la non imponibilità richiede, da un lato, il rispetto del requisito temporale, ossia che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto e la cessione; dall’altro, che tale destinazione sia effettiva e comprovata sulla base di elementi oggettivi, quali la residenza anagrafica, l’utilizzo abitativo continuativo e la dimora del nucleo familiare (Cassazione, 25 giugno 2024, n. 17528).

Non è dunque sufficiente una destinazione meramente formale: l’abitazione principale deve essere concretamente utilizzata come centro degli interessi abitativi del contribuente e della sua famiglia.

La questione della localizzazione dell’immobile

Un profilo di particolare interesse riguarda l’ambito territoriale di applicazione dell’esenzione. L’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir non contiene alcun riferimento alla localizzazione territoriale dell’immobile, né limita espressamente la propria applicazione ai soli beni situati nel territorio dello Stato.

L’assenza di un vincolo territoriale induce a ritenere che la disciplina delle plusvalenze immobiliari, inclusa l’esenzione per l’abitazione principale, si applichi anche agli immobili situati all’estero, purché il cedente sia fiscalmente residente in Italia e ricorrano tutti gli altri presupposti richiesti dalla norma.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Tale interpretazione ha trovato conferma nella prassi dell’Agenzia delle Entrate. Con la risposta a interpello n. 122 del 2023, l’Amministrazione finanziaria ha esaminato il caso di un soggetto fiscalmente residente in Italia che aveva ceduto un immobile situato all’estero, riconoscendo l’applicabilità dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir anche a beni immobili ubicati fuori dal territorio nazionale.

Nel caso concreto, la plusvalenza è stata ritenuta non imponibile in quanto la cessione era avvenuta oltre il termine di cinque anni dall’acquisto. La risposta assume rilievo sistematico, poiché chiarisce che la norma sulle plusvalenze immobiliari non è territorialmente circoscritta e che il criterio determinante resta la residenza fiscale del cedente.

Applicazione dell’esenzione alle abitazioni principali estere

Alla luce del dato normativo, della ratio legis e della prassi amministrativa, deve ritenersi che l’esenzione prevista per la cessione dell’abitazione principale possa trovare applicazione anche con riferimento a immobili situati all’estero. È tuttavia necessario che siano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma, e in particolare che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto e la cessione.

Si pensi al caso di un soggetto che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia e che, successivamente, decide di vendere l’immobile situato all’estero nel quale ha sempre abitato con la propria famiglia. In tale ipotesi, la plusvalenza realizzata potrebbe beneficiare dell’esenzione, qualora risulti dimostrata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.

Il coordinamento con le convenzioni contro le doppie imposizioni

Resta ferma la necessità di verificare il coordinamento con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l’Italia e lo Stato estero in cui l’immobile è situato. Le convenzioni, in genere, attribuiscono allo Stato della fonte la potestà impositiva sulle plusvalenze immobiliari, ma possono prevedere meccanismi di esenzione o di credito d’imposta nello Stato di residenza.

L’analisi convenzionale è quindi imprescindibile per evitare fenomeni di doppia imposizione o, al contrario, di doppia non imposizione, soprattutto in presenza di regimi fiscali esteri che disciplinano in modo autonomo le plusvalenze immobiliari.

Considerazioni conclusive

L’esenzione per la cessione dell’abitazione principale non è limitata alle sole case situate in Italia, ma può estendersi anche agli immobili ubicati all’estero. L’articolo 67 del Tuir non introduce infatti alcuna restrizione territoriale, e la ratio della norma, confermata dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa, è quella di escludere da imposizione le plusvalenze prive di finalità speculative.

La corretta applicazione dell’esenzione richiede tuttavia un’attenta verifica dei requisiti sostanziali e un’analisi coordinata della normativa interna e convenzionale, al fine di garantire la piena compliance fiscale.

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Tiziano Beneggi

Aprile 23, 2026

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