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F24, sostituto d’imposta solo attraverso il canale Entrate

Per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta va utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate. La novità è stata introdotta dall’articolo 3, comma 2 del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che ha modificato l’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006, inserendo anche i crediti del sostituto tra quelli per fruire dei quali le aziende devono utilizzare i servizi telematici F24 web o F24 online.

L’obbligo riguarda tutti i crediti del sostituto, e quindi sia quello da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per il bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta. Questa interpretazione così estensiva si basa sul presupposto che tutti questi crediti dal 2015, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del Dlgs 175/2014, non sono più utilizzabili attraverso il meccanismo dello scomputo diretto. 

Il credito del bonus Renzi, così come la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito, sebbene nascano da ordinarie operazioni di determinazione del prelievo fiscale mensile, sono considerati debiti di natura diversa dalle ritenute fiscali mensili (codice tributo 1001), e in quanto tali obbligano comunque il sostituto a presentare la delega di pagamento tramite Entratel. In ragione di tale interpretazione l’Agenzia all’interno del provvedimento aggiorna la tabella in precedenza allegata alla risoluzione 68/2017, con i codici tributo dei crediti per i quali vige l’obbligo dell’F24 telematico, aggiungendo quelli relativi ai crediti propri del sostituto d’imposta.

A differenza di quanto avviene per altre tipologie di crediti (ad esempio, per i crediti Iva, Irpef e imposte sostitutive), per tutti i crediti del sostituto non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione interna e per questo l’ultima colonna della tabella non è compilata.

La nuova compensazione veicolata tramite i servizi telematici ha un rilevante impatto sull’operatività dei sostituti, in quanto tutti, e quindi anche quelli di piccole dimensioni, dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario abilitato.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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