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Fattura elettronica: obbligo per (quasi) tutti dal 2024

 

Dal 1 gennaio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai contribuenti con il regime dei forfettari e minimi. Questa novità rappresenta un’opportunità di semplificazione e di innovazione dei processi fiscali.

 

Per affrontare questo cambiamento e garantire una transizione fluida, vi raccomandiamo vivamente di dotarvi di una soluzione efficace per la gestione delle fatture elettroniche. In questo senso, vogliamo proporvi l’utilizzo del software FEESBEE.

FEESBEE è una piattaforma semplice e sicura pensata per facilitare il processo di creazione, invio e conservazione delle fatture elettroniche, assicurando conformità normativa e protezione dei vostri dati finanziari.

Le principali funzionalità di FEESBEE sono:

· Generazione e invio veloce delle fatture elettroniche
· Conservazione sicura e automatica delle fatture per i requisiti legali
· Controllo delle scadenze e delle notifiche per garantire puntualità nei pagamenti
· Comodità di gestione e accesso alle fatture archiviate

 

Per agevolare la transizione al nuovo sistema, il nostro studio ha stipulato una convenzione con FEESBEE, ottenendo condizioni vantaggiose per i nostri clienti. Vi invitiamo a valutare l’adozione di questa soluzione per garantire una gestione efficace e conforme delle vostre fatture.
Per maggiori informazioni su FEESBEE e per attivare il vostro account, potete visitare il sito www.feesbee.com.

 

Fattura elettronica medici: eccezioni anche nel 2024

L’obbligo di fattura elettronica medici prevede alcune eccezioni anche nel 2024 per specifiche categorie di professionisti del settore sanitario. Le categorie che non dovranno utilizzare la fatturazione elettronica, ma che sono tenute a emettere le fatture cartacee, sono le seguenti:

  • soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria le spese sostenute da clienti, per esempio gli ottici (rif. ex art 10-bis del 119/2018);
  • soggetti che prestano assistenza sanitaria a privati senza obbligo di invio di informazioni a STS (rif. ex art.9-bis comma 2 DL 135/2018).

Anche in questo caso il motivo dell’esenzione risiede nella tutela della privacy: non è stata ancora trovata una soluzione uniforme in grado di assicurare la corretta trasmissione delle informazioni di spesa e, contestualmente, di proteggere i dati sensibili.

 

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